Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02506 presentata da VOLONTE' LUCA GIUSEPPE (MISTO) in data 20000629

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e delle comunicazioni, per sapere premesso che: recentemente il consiglio d'amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana, societa' per azioni di capitale prevalentemente pubblico - ha ritenuto di aggiornare le linee dei suoi programmi radiotelevisivi individuando con chiarezza la missione complessiva che l'azienda deve assolvere, ed annunziando che le linee nuove da perseguire sono fondate su una «campagna-qualita'»; questa connotazione qualificante della «missione» di servizio pubblico appare confermata da dichiarazioni rese sulla stampa dal direttore generale Pierluigi Celli, che - fra l'altro - avrebbe esplicitamente confessato: «Mi vergogno di certi prodotti RAI»; sulla qualita' complessiva delle trasmissioni televisive e' auspicabile un intervento concreto del ministro delle comunicazioni sull'autorita' garante per le comunicazioni stesse; il problema assume rilievo specifico per trasmissioni che appare inevitabile definire pornografiche e talvolta oscene, messe in onda - malgrado le promesse dichiarate - non soltanto nelle ore notturne, bensi' anche in prima serata o nelle ore immediatamente successive (il che rende ampiamente probabile la presenza anche casuale di bambini o comunque minorenni dinanzi ai televisori): inoltre certi programmi sono criticabili non solo sul piano morale, ma anche su quello estetico in quanto offendono il buon gusto e quindi investono anche la fruizione della comunicazione televisiva da parte degli adulti; ad avviso dell'interrogante, nelle fattispecie in questione od in altre consimili, e' possibile evincere un'eventuale responsabilita' personale di quanti abbiano avuto negli ultimi anni - a partire dall'epoca dell'istituzione di tali «pornoservizi» - funzioni di vertice nella conduzione delle varie emittenti televisive che si siano a cio' dedicate: un comportamento che potrebbe anche apparire - salvo l'eventuale accertamento del caso concreto - finalizzato a lucrare illecitamente su propri atti i quali, coinvolgendo direttamente l'attivita' dell'Ente cui tali persone sarebbero state o sarebbero preposte, avrebbero determinato un favoreggiamento ed uno sfruttamento continuati ed aggravati della prostituzione; qualora cio' risultasse vero e giudicamente rilevante - appaiano dunque sistematicamente violate le leggi penali (oltre all'articolo 640 del codice penale, menzionato, prima gli articoli 61 nn. 9, 81, 110 e 528 terzo comma n. 1 - del medesimo codice; ed anche l'articolo 13, primo comma n. 5, per gli atti di lenocinio compiuti con una qualsiasi pubblicita', nonche' nn. 7 ed 8 - della legge 20 febbraio 1958 n. 75, ossia della famosa «legge-Merlin»), senza contare gli effetti dell'impatto incontrollato che tale mercato puo' comunque avere nei confronti di minorenni (come si puo' scorgere dalla lettura dell'articolo 530 del codice penale), e se si possa altresi', forse, rilevare la notevole affinita' analogica di tali norme con l'articolo 30 - primo comma - della legge 6 agosto 1990 n. 223 -: se il predetto problema investa, in misura piu' o meno rilevante, tutte le emittenti televisive pubbliche e private; se non lasci perplessa la linea di condotta che parrebbe fatta propria da tali societa', le quali per fini puramente mercantili sembrerebbero permettere ad imprese pornografiche l'uso dei canali d'emittenza nonche' di linee telefoniche estere, dietro corrispettiva prestazione economico-contrattuale (mentre le societa' concessionarie di telefonia riscuoterebbero per intero le bollette telefoniche comprendenti gli importi di quei consumi, e stornerebbero una percentuale di tali importi a favore dei pornografi con loro convenzionati); se - in termini piu' generali, e per altro verso - la televisione italiana, nata nel 1953, in questi quarantasette anni si sia sviluppata notevolmente anche per l'impiego del telecomando (che ha reso possibile ai telespettatori scegliere con facilita' tra le varie emittenti il programma piu' gradito) e del videoregistratore (che ha consentito a moltissimi utenti di conservare i programmi piu' graditi - con particolare riguardo ad opere d'arte televisiva o cinematografica -, utilizzando al riguardo videoregistratori col programmatore «Show view»; se col sistema «Show view» si possa predisporre la video-audio-registrazione d'un determinato programma riproducendo il numero che risulta indicato a fianco di esso, su giornali quotidiani e riviste specializzate di grande diffusione che riproducono i palinsesti delle varie emittenti televisive; se pero' in Italia risulti inutile ricorrere a tale sistema di registrazione «a tempo», in quanto, se la trasmissione inizia con ritardo rispetto all'ora programmata (ovvero in anticipo, come avviene in casi eccezionali), la registrazione non avviene in quel momento, bensi' solo all'ora che e' stata indicata nel videoregistratore, e se cio' differisca da quanto invece accade - non da oggi - in altri Paesi europei come la Germania e la Gran Bretagna, ove le apparecchiature utilizzate dalle emittenti televisive sono dotate di appositi strumenti tecnici che consentono d'inviare impulsi ai vari videoregistratori in funzione nelle abitazioni dei telespettatori, per far si' che la registrazione effettiva del programma abbia inizio solo nel momento in cui il programma prescelto viene effettivamente trasmesso; se in Italia la RAI, le emittenti televisive Mediaset, altri gruppi privati siano dotati di apparecchiature analoghe, e se il loro effettivo funzionamento renda efficace ed utile lo «Show view», o se piuttosto i cittadini-utenti spesso si ritrovano registrate abbondanti serie di spot ed altre forme d'imbonimento pubblicitario al posto del programma prescelto; se la gestione delle emittenti televisive pubbliche e private sia possibile solamente per l'avvenuta concessione apposita da parte dello Stato (ministero delle Comunicazioni), e se la concessione imponga al gestore delle emittenti precisi doveri, tra cui il rispetto degli orari e dei programmi inseriti nel palinsesto, il quale non deve essere per il telespettatore un indicatore generico dell'orario approssimativo in cui un determinato programma venga trasmesso; se corrisponda al vero che, eccettuati i telegiornali (e non per tutte le ore in cui sono previsti), gli altri programmi regolarmente non vengano posti in onda nell'ora indicata, e se anzi talvolta un determinato programma (per motivi piu' o meno giustificabili) non venga piu' trasmesso senza preavviso della variazione e senza che tale avviso venga ripetuto al momento dell'inizio effettivo della trasmissione originariamente prevista - come si faceva abitualmente nei primi decenni di trasmissione televisiva in Italia; se cio' comporti disagio per tutti i teleutenti e specialmente per chi voglia registrare un programma d'informazione ovvero di valore artistico o culturale (magari per studio specifico), ove si consideri che la videocassetta destinata alla registrazione ha durata temporale determinata e spesso insufficiente a riprodurre l'intera opera quando questa sia infarcita di messaggi pubblicitari che interrompono il programma televisivo; se sia attualmente lecito ed opportuno che durante la proiezione di films, opere teatrali o musicali, programmi di rilievo informativo o socio-culturale appaiano didascalie non riservate ad informazione di straordinaria importanza, bensi' di natura commerciale o nazionale per l'azienda emittente ovvero d'informazione sui programmi che verranno trasmessi da questa e se tali didascalie (anche esse riprodotte in registrazione) rovinino l'integrita' dell'opera che il telespettatore desideri conservare; se a famose competizioni canzonettistiche, ovvero a presentatori o presentatrici di programmi di grande audience (e di nulla piu'), sia opportuno consentire ogni volta «sforamenti» sull'orario di telegiornali che magari l'utente vorrebbe registrare per ottenere notizie certe su eventi importanti o addirittura di uso interesse diretto, se non sia invece opportuno impartire al conduttore di qualsiasi programma televisivo la precisa direttiva di non travalicare l'orario assegnatoli (salvi il comprovato caso fortuito o la forza maggiore), prevedendo responsabilita' anche pecuniarie a carico degli operatori televisivi (in video e non) che si rendano responsabili di tali abusi contro il citato regime di concessione, e se piuttosto non sia opportuno prevedere gia' nel palinsesto dei programmi - in tali casi - scostamenti minimi nell'orario del programma successivo, in modo tale che l'orario di programmazione che non sia considerato un optional ad uso e consumo di qualche strapagato procacciatore di audience, in nome della quale decidere un andamento improvvisato dei programmi; se - ancora - RAI e Mediaset, attraverso le loro concessionarie di pubblicita' (rispettivamente: SIPRA e Publitalia), abbiano ciascuna superato il 30 per cento complessivo di pubblicita' per mezzo di spot, e se tale situazione - pur essendo stata giudicata, dall'autorita' garante per le comunicazioni, non meritevole di sanzioni in quanto «considerata naturale espansione senza finalita' di illecite intese anticoncorrenza» - penalizzi tuttavia i telespettatori (tenuti peraltro, nel caso della RAI, al pagamento del relativo canone); se - infine - corrispondano a verita' notizie su una disciplina degli interventi pubblicitari nei programmi di valore artistico-culturale, con l'individuazione del numero di tali momenti e delle cadenze piu' idonee a non deturpare i programmi stessi. (2-02506)