Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00950 presentata da BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000704
La VI Commissione, considerato che la legge n. 461 del 1998, e il decreto legislativo n. 153 del 1999, adottato in attuazione della stessa, hanno previsto l'applicazione di un regime fiscale agevolato, oltre che alle fondazioni bancarie, anche alle operazioni di ristrutturazione effettuate da banche, che diano luogo a fenomeni di concentrazione; rilevato che, per quanto concerne specificamente le banche, tale regime comporta l'applicazione di una aliquota ridotta, in misura pari al 12,5 per cento, agli utili delle banche risultanti da operazioni di fusione o beneficiarie di operazioni di scissione o di conferimenti; tenuto conto che le suddette disposizioni rispondono all'obiettivo di promuovere un riassetto del comparto creditizio del Paese che favorisca la costituzione di banche di dimensioni paragonabili a quelle dei maggiori istituti europei; rilevato che i citati provvedimenti fanno seguito ad altri interventi adottati dal Legislatore nel corso dell'ultimo decennio, a partire dalla legge n. 218 del 1990, che hanno contribuito in misura rilevante ad avviare una fase contrassegnata da significativi progressi in materia di modernizzazione del sistema creditizio italiano, attraverso il recupero di consistenti margini di efficienza e la crescita del livello di redditivita' delle banche che se ne sono avvalse; considerato che la costituzione di intermediari altamente qualificati e in grado di competere in condizioni di parita' con i maggiori concorrenti europei risulta tanto piu' indispensabile alla luce del rapido processo evolutivo in atto a livello internazionale, a partire dai progetti di accorpamento di alcuni dei maggiori mercati borsistici, la cui realizzazione comportera' evidenti conseguenze sotto il profilo della canalizzazione dei flussi di risparmio; tenuto conto che il 23 marzo scorso i competenti uffici della Commissione europea hanno inviato una lettera al Governo italiano con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine al contenuto specifico delle disposizioni agevolative richiamate in precedenza, allo scopo di stabilire se le stesse non possano prefigurare la fattispecie di aiuti di Stato; considerato che la stessa lettera sollecitava il Governo italiano a disporre la sospensione delle agevolazioni previste, indicazione alla quale il Governo si e' correttamente conformato; rilevato che, tuttavia, cio' ha determinato una situazione di obiettiva incertezza per i soggetti interessati, ponendo in una condizione di precarieta' le banche che nel 1998 e nel 1999 si sono avvalse delle medesime disposizioni; tenuto conto dell'importanza della materia e del rilievo degli interessi coinvolti, stante il fatto che il rafforzamento del sistema bancario nazionale costituisce un elemento di primario interesse per i risparmiatori e per le imprese, in considerazione delle migliori opportunita' di investimento che possono derivarne; rilevato che nel corso delle audizioni svolte in proposito presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati, rispettivamente del direttore generale del ministero del tesoro, professor Draghi, e dello stesso Ministro del tesoro, il 14 giugno scorso, e' stato precisato che il Governo stava effettuando alcune verifiche, allo scopo di inviare entro breve termine una nota alla Commissione europea per fornire i chiarimenti richiesti; tenuto conto che nella medesima occasione il Ministro del tesoro, se, per un verso, ha precisato di ritenere che le agevolazioni relative alle fondazioni non dovrebbero suscitare obiezioni da parte delle competenti autorita' comunitarie, in considerazione del fatto che le fondazioni non avrebbero scopo di lucro, per l'altro, non si e' pronunciato relativamente alle agevolazioni concernenti le banche; considerato che la eventuale revoca dei benefici gia' fruiti comporterebbe conseguenze rilevantissime, in primo luogo di ordine finanziario, per le banche interessate, e metterebbe a repentaglio la realizzazione di ulteriori progetti, in via di definizione, di concentrazione nel settore; impegna il Governo ad effettuare un'accurata verifica, da sottoporre alle competenti autorita' comunitarie, del contenuto delle disposizioni cui si e' fatto riferimento, in modo da evidenziare gli elementi di continuita' del processo riformatore avviato a partire dal 1990, e da consentire di rispondere ai rilievi avanzati dalle medesime autorita', segnalando le ragioni di ordine generale, ai fini di una piu' efficace tutela del risparmio, della disciplina vigente. Sotto questo profilo, occorre, in particolare, dedicare la massima attenzione nell'esporre le ragioni per cui il regime fiscale agevolato introdotto a favore delle ristrutturazioni bancarie non risponde alle caratteristiche di selettivita'. In secondo luogo, appare necessario mettere in rilievo che il regime fiscale in questione non e' tale da produrre rilevanti conseguenze sul dispiegarsi della concorrenza nel settore bancario. In particolare, non si possono attribuire alle misure in oggetto effetti distorsivi ai fini del mercato interno, per quanto concerne l'allocazione del risparmio tra gli Stati membri. In sostanza, occorre sostenere con argomentazioni appropriate l'assenza, nella fattispecie in questione dei requisiti previsti ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. (7-00950)