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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02515 presentata da SAONARA GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20000705

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che: il decreto ministeriale 23 aprile 1998, del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, recante «Requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia», ha disposto i valori ammessi corrispondenti agli obiettivi di qualita' da perseguire nella laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante al fine di assicurare la protezione della vita acquatica e l'esercizio delle attivita' di pesca, molluschicultura e balneazione nella stessa (punto 1); il summenzionato decreto ministeriale prevede - tra l'altro - al punto numero 6, che nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, nonche' nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, e' comunque vietato lo scarico di determinate sostanze considerate particolarmente inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili, e tributilstagno). E tuttavia - ai sensi del secondo comma - per la verifica del rispetto del divieto di rilascio non si devono tenere in considerazione le quantita' inquinanti residue a seguito dell'adozione delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili; il comma 3 del punto 6 prevede che il divieto di rilascio delle sostanze si applica alle autorizzazioni esistenti - a fronte delle quali sia in corso di svolgimento un'attivita' produttiva - decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto; per la completa attuazione del decreto ministeriale 23 aprile 1998, sono stati successivamente emanati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, il decreto ministeriale 9 febbraio 1999, il decreto ministeriale 26 maggio 1999 ed infine il decreto ministeriale 30 luglio 1999; in particolare, il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 prevede integrazioni e proroghe di termini con riferimento al decreto ministeriale 23 aprile 1998; il decreto ministeriale 9 febbraio 1999, adottato su proposta di una commissione tecnica composta da membri designati anche dalla regione Veneto, dalla provincia e dal comune di Venezia - cosi' come previsto dal punto 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e successive modificazioni - stabilisce i carichi massimi ammissibili complessivi e netti di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante; il decreto ministeriale 30 luglio 1999 fissa i limiti agli scarichi industriali e civili recapitanti nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1998; il decreto ministeriale 26 maggio 1999 reca l'individuazione delle migliori tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Le citate disposizioni (punto 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998) - come modificate dal decreto ministeriale 16 dicembre 1998 - stabilivano infatti che con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, sarebbero state definite le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti e che i titolari delle autorizzazioni esistenti avrebbero potuto presentare, entro 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'emanando decreto, progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione degli scarichi delle sostanze inquinanti vietate. Per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti di adeguamento approvati - in quanto in essi sia stata prevista l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili, considerate idonee ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 luglio 1999, e tempi di realizzazione non superiori a quindici mesi - non sarebbe stato applicato il divieto di scarico delle sostanze vietate; appaiono di centrale importanza, nel sistema normativo delineato, le disposizioni contenute al punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e successive modificazioni; la Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 9-15 febbraio 2000, ha annullato i commi 4 e 5 del punto 6 accogliendo cosi' le istanze della regione Veneto secondo la quale il decreto ministeriale, nella parte denunciata non avrebbe rispettato i criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e regione in materia di protezione ambientale; la Corte rileva che il decreto prevede e disciplina, senza che cio' risponda ad una base legislativa, una procedura speciale per l'autorizzazione alla prosecuzione di scarichi industriali che riversano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante sostanze vietate per la loro ritenuta nocivita', consentendo ai titolari delle autorizzazioni esistenti di presentare progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione di tali sostanze inquinanti dagli scarichi, o piu' esattamente, di limitarne la quantita'... Questa speciale procedura e' destinata non gia' a stabilire i limiti di accettabilita' degli scarichi e nemmeno a individuare in via generale tecnologie idonee a limitare o escludere alla fonte sostanze inquinanti, ne' e' diretta a stabilire quali sono le migliori tecnologie di depurazione da adottare. La procedura delineata dal decreto denunciato e', invece, preordinata all'adozione di provvedimenti autorizzatori puntuali, ai quali la regione Veneto rimane del tutto estranea. Cio' che, appunto, viola le attribuzioni regionali; la sentenza della Corte costituzionale pur investendo formalmente soltanto i commi 4 e 5 del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, produce effetti anche sulle norme ministeriali successive - e ancora vigenti - rispetto ai quali le disposizioni annullate si pongono come presupposti; dal sistema normativo venutosi a delineare in seguito alla pronuncia costituzionale, sono conseguentemente scaturite enormi difficolta' operative e applicative che ricadono sui destinatari delle disposizioni, ed in particolare sulle imprese; va altresi' considerato che la normativa statale relativa agli scarichi idrici recapitanti nella laguna di Venezia, interessando anche i corpi idrici del suo bacino scolante, si applica ad un vasto territorio e non soltanto all'area circostante la laguna stessa; la superficie del territorio relativa ai suddetti corpi idrici e' di ampiezza pari a circa 1.850 kmq ed interessa un centinaio di comuni ripartiti tra le province di Padova (circa il 50 per cento dell'intero ammontare), di Treviso e di Venezia; in particolare sono soggetti alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici tutti gli scarichi idrici «civili» (o «domestici»), «industriali» e di «pubbliche fognature» insistenti sull'ampia area indicata -: quali siano le iniziative assunte dai Ministri interpellati in relazione alla questione delineata; in particolare, se i Ministri interpellati, nell'ambito delle rispettive competenze, non abbiano proceduto - o intendano procedere - ad una revisione delle vigenti disposizioni alla luce della sentenza costituzionale n. 54, del 9-15 febbraio 2000, intervenendo su tutte le disposizioni indirettamente inficiate dalla suddetta pronuncia; se i Ministri interpellati, ove si constati che l'incidenza della sentenza costituzionale e' di tale portata da creare uno spazio vuoto nel sistema normativo di tutela della laguna di Venezia, non ritengano opportuno emanare una nuova disciplina, in tempi utili, la materia anche seguendo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella richiamata pronuncia; quali siano le iniziative previste o gia' intraprese - sia pure temporaneamente per fronteggiare i problemi applicativi in cui sono incorsi i destinatari delle disposizioni dettate dai decreti ministeriali relativi alla tutela della laguna di Venezia, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 9-15 febbraio 2000. (2-02515)