Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00955 presentata da PACE CARLO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000711
La VI Commissione, rilevato che: il Ministero delle Finanze, con lettera del 7 giugno scorso - Prot. N. 2-10133/2000 - ha Comunicato di non ritenere applicabile alle somme corrisposte agli ex dipendenti ISVEIMER in trattamento tributario diverso da quello previsto dagli articoli 16, comma 1, e 17, comma 2, del TUIR, cosi' disattendendo integralmente la Risoluzione in Commissione n. 8-00059 degli On.li Pace, Benvenuto, Cennamo e Piccolo, approvata all'unanimita' da questa Commissione il 16 dicembre 1999 ed accolta dal Governo; il predetto Ministero, rifacendosi alla precedente risoluzione ministeriale n. 161 del 1^ dicembre 1999 riguardante la medesima questione, ritiene che il trattamento tributario da riservare alle somme erogate sia quello relativo alle erogazioni 'una tantum' di cui all'articolo 17, comma 2, del TUIR. Nella risoluzione n. 161 il Ministero affermava l'applicabilita' di tale trattamento tributario, in quanto considerava le erogazioni come 'derivanti da capitalizzazione di pensioni', affermazione dimostrata non rispondente al vero dalla Risoluzione di questa Commissione. Con la lettera del 7 giugno 2000 il Ministero insiste sull'applicabilita' al caso in esame del trattamento previsto dall'articolo 17, comma 2 del TUIR, ma fondando la propria pretesa sull'assunto che detta norma non si applichi 'esclusivamente alle erogazioni percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma anche qualora le somme sono percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, come nella ipotesi del fondo ISVEIMER'; a parte il mutamento della motivazione adottata dal Ministero nella lettera del giugno, rispetto a quella su cui aveva fondato la Risoluzione n. 161 del dicembre 1999, il Ministero non tiene conto del fatto che, come si evince chiaramente dall'esame dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del TUIR, la norma non fa riferimento ad ogni erogazione, bensi' soltanto a quelle dipendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, come del resto lo stesso Ministero aveva chiarito con la circolare 9 ottobre 1998, n. 235/E, al punto 6.2.1; considerato ancora che non puo' in alcun modo essere condivisa la posizione ministeriale, che ritiene non applicabile il trattamento tributario previsto dall'articolo 42, comma 4, del TUIR, in quanto ritiene che si tratti di prestazioni in forma capitale erogate dal Fondo ISVEIMER, ma non in dipendenza di contratti di assicurazione vita e di contratti di capitalizzazione. Il Ministero in primo luogo trascura il fatto che le somme corrisposte non possono essere considerate prestazioni in forma capitale, a cio' ostando sia l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come l'articolo 59, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Inoltre non considera la precisazione, fornita dalla Risoluzione della Commissione, circa la peculiare natura delle erogazioni, che erano state corrisposte in attuazione di un'atipica fattispecie di riparto del patrimonio del Fondo come conseguenza del suo scioglimento, disposto con l'articolo 4 della legge n. 558 del 1996; ritenuto infine che nella risoluzione n. 161/E del 1^ dicembre 1999 il Ministero riteneva che per l'ammissione al trattamento di cui all'articolo 42, comma 4, del TUIR occorresse che le prestazioni in forma capitale fossero corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di contratti di capitalizzazione, requisito che nella lettera del 2 giugno 2000 n. 2-10133 si restringe al caso in cui 'la ritenuta sui capitali corrisposti in dipendenza dei contratti assicurativi deve essere operata dalle imprese di assicurazione, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482'; considerato che la funzione svolta dai Fondi pensione preesistenti al decreto legislativo n. 124 del 1993 - qual e' il Fondo ISVEIMER - e' sostanzialmente analoga a quella svolta da societa' di assicurazione; la gestione e' stata tenuta secondo lo stesso metodo adottato da tali societa'; il Fondo ISVEIMER - proprio perche' preesistente al Decreto legislativo 124/93 non era tenuto a gestire mediante convenzione con imprese di assicurazione i propri rapporti pensionistici (come disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 del citato Decreto); che l'ISVEIMER, per la sua natura di ente creditizio, a norma degli articoli 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 era abilitato ad istituire direttamente un Fondo avente la funzione di erogare rendite vitalizie, cioe' di gestire rischi vita; che il Ministero delle Finanze ha in piu' occasioni - come nella circolare n. 14/1997 e nella risoluzione n. 144/E del 9 settembre 1998 - precisato che la tassazione di cui all'articolo 42, comma 4, del TUIR e' applicabile anche ai capitali 'previdenziali' erogati direttamente da enti abilitati non assicurativi, dando per scontato che la ritenuta sarebbe stata evidentemente applicata dall'ente erogante quale sostituto d'imposta, fosse esso o meno un'impresa di assicurazione; ritenuta inammissibile una disparita' di trattamento basata non sull'esistenza di differenze nelle situazioni oggettive; bensi' per mero fatto attinente al soggetto ed in contrasto con quanto ammesso in altri casi, nei quali il soggetto erogante non era rappresentato da un'impresa di assicurazione; impegna il Governo ad adottare una nuova risoluzione ministeriale, avente specifico riferimento alle somme erogate in conseguenza della liquidazione del Fondo di Previdenza ISVEIMER, con la quale sia definitivamente stabilito che l'imposizione fiscale su dette somme debba effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del Testo Unico n. 917/1986 (TUIR), assoggettando l'ammontare imponibile alla ritenuta ivi prevista. (7-00955)