Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00957 presentata da PRESTIGIACOMO STEFANIA (FORZA ITALIA) in data 20000713
La XI Commissione, premesso che: il decreto ministeriale 15 luglio 1986 (disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638) istituisce il servizio di medicina fiscale per le visite mediche di controllo per i lavoratori assenti per malattia; il decreto ministeriale 18 aprile 1996 integrativo e modificativo della disciplina del suddetto decreto prevede: a) la riorganizzazione presso le proprie strutture delle liste speciali di medici, secondo criteri rispondenti all'efficienza del servizio e ad un maggiore coinvolgimento dei medici rispetto ai fini istituzionali dell'Ente (articolo 2); b) la formazione di una graduatoria, sulla base di criteri tassativamente elencati, per l'inserimento del medico nelle liste speciali (articolo 3); c) l'impossibilita' del conferimento dell'incarico al medico che si trovi in una delle ipotesi di incompatibilita' contemplate (articolo 6); d) la determinazione del carico di lavoro in ragione di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, da espletare dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 (articolo 7); e) la retribuzione 'a notula' per ogni visita effettuata; da tale disciplina deriva, ictu oculi, la totale incompatibilita' del servizio VMC con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa con qualsiasi altro datore di lavoro pubblico o privato; con ulteriore attivita' di medicina generale o pediatrica, anche di sostituzione; con attivita' di continuita' assistenziale e medicina dei servizi; con attivita' specialistica ambulatoriale presso il Servizio sanitario nazionale, o presso ambulatori e strutture private in regime di accreditamento con l'INPS o con le Aziende sanitarie nazionali; al gia' pesante regime di incompatibilita' e' stata aggiunta, mediante interpretazione estensiva da parte dell'Ente: (cfr. circolare 34 del 14 febbraio 1997), addirittura, l'impossibilita' per il medico fiscale di partecipare ai corsi di formazione professionale e di esercitare la libera professione (cfr. circolare 252 del 13 dicembre 1996); ai medici fiscali e' stata, inoltre, preclusa la possibilita' di prestare servizio in altri ambiti lavorativi sia per le incompatibilita' con le attivita' che danno luogo a punteggio utilizzabile nella graduatoria unica regionale per la medicina generale, sia per la mancata valutazione dell'attivita' prestata con l'I.N.P.S. ai fini del punteggio, di guisa che, questi, hanno dovuto rinunciare ad incarichi convenzionali presso altri Enti pubblici e strutture private, con un danno economico e professionale conseguente al mancato guadagno ed all'avanzamento di carriera professionale; ai medici fiscali non viene corrisposta una retribuzione ne' per il lavoro che il sanitario svolge nelle sedi di appartenenza ne' per il tempo tecnico dallo stesso impiegato per raggiungere il luogo ove questi deve svolgere la prestazione di fatto; i medici fiscali, in aggiunta, devono sopportare gli oneri aggiuntivi (contribuzione pensionistica, assicurazione per gli infortuni sul lavoro, per malattia, per responsabilita' civile verso terzi) totalmente a loro carico, senza riconoscimento di alcun diritto in ordine alle possibili assenze giustificate, totalmente non retribuite; l'I.N.P.S., pur essendo l'incarico a tempo indeterminato, non si obbliga a garantire la stabilita' del rapporto di lavoro per ogni sanitario impiegato; non assicura un numero minimo di prestazioni, come previsto dalla normativa vigente, ne' su base quotidiana ne' settimanale, assegnando i controlli da eseguire con cadenza quotidiana evitando cosi' sostanziali dispense dall'obbligo di disponibilita' in entrambe le fasce orarie di reperibilita'; non garantisce, inoltre, la dignita' del medico impiegato nel servizio in essere, per quanto attiene la congruita' topologica dei controlli assegnati alla regolamentazione formale nella sede di appartenenza e alle modalita' di accesso alla stessa da parte dei medici; l'I.N.P.S, nonostante dall'analisi costi/benefi'ci ricavi un utile cospicuo grazie ai controlli medico fiscali che scoraggiano l'assenteismo e gli illeciti ad esso collegati, ha disatteso la ratio ispiratrice del decreto ministeriale 18 aprile 1996 poiche' non raggiunge, come previsto al comma 2 dell'articolo 1, l'obiettivo dichiarato del maggior coinvolgimento dei medici impiegati ai fini istituzionali dell'Ente, relegandoli, di fatto, a semplici esecutori di attivita' di routine, mortificando il loro status professionale e annichilendo la loro funzione nell'organizzazione e nella pianificazione del servizio VMC; l'I.N.P.S., noncurante delle richieste da parte dei medici fiscali e delle loro rappresentanze sindacali volte a proporre un regime di convenzione con rapporto di lavoro orario con l'Istituto, ha decisamente rigettato questa proposta negli incontri preparatori per il rinnovo del testo del decreto regolante la materia impegna il Governo: ad intervenire con provvedimenti di modifica della normativa vigente affinche' siano riconosciuti i diritti dei medici in merito al loro ruolo professionale all'interno dell'Ente in termini di produttivita' e competenza professionale e in merito ai diritti previdenziali ed assicurativi, prevedendo sia il diritto di rappresentanza sindacale che quello di una convenzione lavorativa a tempo indeterminato a retribuzione oraria, con i caratteri della coordinazione e della continuita' lavorativa ed abolendo il regime di incompatibilita' tuttora vigente onde consentire ad altre categorie di medici convenzionati presso altri Enti pubblici e privati di prestare la loro opera professionale; a coordinare la normativa richiamata con le previsioni del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 299 ('norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998'), il quale ha sancito definitivamente l'assoluta necessita' di qualificare ogni settore professionale all'interno del Servizio sanitario nazionale con rapporti di lavoro esclusivi, altamente qualificati ed adeguatamente remunerati. (7-00957)