Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02555 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (MISTO) in data 20000720
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che: il regime normativo che fino a qualche mese fa regolava compiutamente la selezione e la destinazione del personale docente di ruolo alle istituzioni italiane di istruzione all'estero, all'universita' straniere ed alle scuole europee e' stato stravolto da un articolo di legge inserito in un testo normativo destinato a regolare rapporti internazionali e taluni aspetti organizzativi del ministero degli Esteri; trattasi dell'articolo 9, della legge n. 147 del 2000, che in soli sette commi ha radicalmente modificato il precedente regime normativo, introducendo disposizioni con esso confliggenti, sotto diversi profili; l'articolo 9 della predetta legge prevede ora la formazione di una graduatoria permanente sostanzialmente identica alla precedente, alla quale si accedera' mediante l'espletamento di una semplice prova 'pratico-orale', certamente meno rigorosa di quella cui e' stato sottoposto il personale che trovasi collocato nella attuale graduatoria; gia' da questa prima considerazione appare evidente che l'accertamento non rigoroso dei requisiti necessari per la destinazione all'estero comportera' una caduta verticale, per dir cosi', del livello qualitativo - anche culturale - del personale che andra' a sostituire quello attualmente in servizio; in sede di applicazione il Ministro degli Esteri ha diffuso una nota del 6 luglio 2000 con la quale sono stati determinati i criteri applicativi che verranno adottati, e questo ancor prima dell'emanando regolamento ex legge 400 del 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 9 in esame; il ministero intende applicare anche al personale collocato nell'attuale graduatoria permanente le disposizioni concernenti la restituzione ai ruoli di provenienza del personale attualmente in servizio all'estero e l'obbligo di un triennio di servizio in Italia prima di poter ottenere una nuova destinazione che comunque non verra' concessa a coloro che hanno prestato servizio all'estero per un periodo superiore a sette anni; poiche' il ministero ritiene che dette disposizioni siano applicate anche al personale attualmente in servizio, ne consegue che coloro i quali verranno restituiti per compimento del settennio al termine del corrente anno scolastico, pur trovandosi in posizione utile in graduatoria, non verranno nominati per l'anno 2000/2001, proprio in quanto dovranno espletare previamente i tre anni di servizio in Italia; queste disposizioni applicative produrranno l'effetto perverso di privare di fatto questi ultimi del diritto all'ottenimento di una futura nomina, perche' durante il triennio scadra' la validita' dell'attuale graduatoria (ossia al 31 agosto 2002) nella quale sono inseriti. In questo modo la legge sopravvenuta dovrebbe - nelle intenzioni del Ministero - epurare la graduatoria del personale che viene a trovarsi in questa posizione; peraltro quelli che, per mera fortuna, hanno compiuto il settennio di servizio all'estero al termine dello scorso anno scolastico, e quindi prima dell'avvento della nuova legge, hanno ottenuto una nuova nomina con decorrenza 1999-2000 e resteranno a prestare servizio fino al compimento del nuovo settennio, pur avendo gia' svolto un numero di anni di servizio all'estero, ampiamente superiore al numero massimo di permanenza in servizio all'estero, previsto dal suddetto articolo 9; da tale applicazione rigida da parte del Mae viene fortemente penalizzato soprattutto il personale che si trova nel primo settennio di servizio; siamo di fronte ad una sorta di operazione chirurgica finalizzata allo scopo di attuare una vera e propria epurazione del personale attualmente in servizio all'estero composto peraltro da persone che, per la maggior parte, si trovano ai primi posti della graduatoria, per favorire altro personale proveniente dall'Italia, che magari non ha mai avuto esperienze di servizio all'estero, che trovasi in posizione subordinata nella stessa graduatoria; appare evidente, in ogni caso, il contrasto tra le disposizioni dello stesso 4^ comma di detto articolo 9, laddove le une tendono all'applicazione del nuovo regime normativo a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 e l'altra che, confermando - in via transitoria - la validita' dell'attuale graduatoria permanente anch'essa fino al termine di detto anno 2001/2002, imporrebbe inderogabilmente la destinazione all'estero del personale che vi e' utilmente collocato, senza il previo compimento dei tre anni di servizio in territorio metropolitano e il superamento delle nuove procedure di selezione; la politica scolastica e culturale italiana all'estero dovrebbe essere sempre strumento indispensabile della nostra politica estera, che necessita di risorse umane di grande professionalita'; i docenti all'estero devono essere i migliori, primi di ogni selezione, tenuto conto anche dei costi dell'Amministrazione deve sostenere per le destinazioni all'estero del personale della scuola; in aggiunta a questo: la direzione generale per le relazioni culturali ha disposto, in pretesa strumentale ed aberrante applicazione dell'articolo 9 della legge 147 del 26 maggio 2000 la immediata ed indiscriminata restituzione ai ruoli metropolitani di tutti gli insegnanti che si trovano attualmente in servizio all'estero (presso le istituzioni scolastiche italiane oppure Scuole Europee) in esecuzione di pronunce cautelari passate in giudicato emesse dal Consiglio di Stato dal Tar Lazio e dal tribunale civile di Roma; tale comportamento insensatamente terroristico, appare essere ingiustificato ed illegale sia perche' la legge 147/2000 non produce effetti retroattivi, e seppure li prevedesse, non potrebbe incidere su pronunce giurisdizionali ormai intangibili e sia perche' detti richiami sono in contrasto persino con gli stessi principi fissati dalla norma in questione -: se non intenda interpretare correttamente l'articolo 9 della citata legge nel senso di permettere al personale che sta esaurendo il mandato relativo all'anno 1999/2000 e 2000/2001 di poter essere nuovamente nominato per un quinquennio, sulla base della graduatoria che lo stesso articolo 9 prevede, mantenga vigore sino al termine dell'anno scolastico 2001/2002, senza dover sottostare alla permanenza obbligatoria per un triennio in Italia, per non pervenire al risultato assurdo e contraddittorio che la stessa graduatoria mantenuta in vita, non avrebbe nessun effetto positivo per i vincitori mentre esplicherebbe l'unico effetto di mandare automaticamente all'estero, senza un nuovo concorso, a cui dovrebbero obbligatoriamente sottoporsi i vincitori per tornare all'estero, coloro che al tempo del concorso non erano in posizione utile per essere nominati; se non ritenga inaccettabile, per il mancato rispetto di sentenze giudiziarie ormai esecutive, la pretesa di restituire ai ruoli metropolitani personale della scuola con preavviso di appena qualche settimana sconvolgendo assetti di vita di intere famiglie, assetti programmati sulla base di date stabilite dal potere giudiziario. (2-02555)