Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02557 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20000721
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, per sapere - premesso che: a seguito del sisma del 1978, e' stata iniziata la ristrutturazione a Patti, in provincia di Messina, del monastero delle Clarisse, prima ancora castello aragonese del capitano della citta' (Don Blasco D'Aragona) risalente alla fine del 1300, con l'utilizzo dei fondi stanziati per il recupero delle strutture lesionate dal sisma; la Curia, proprietaria dell'antico complesso architettonico, ha demolito le antiche mura realizzando una struttura di cemento armato che per 15 anni e' rimasta incompiuta inserendosi in modo invasivo nel centro medievale della citta'; in base alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che ha istituito il Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio, per la ristrutturazione ed il recupero del complesso architettonico, e' stata stanziata la somma di 4.900.000.000; al termine dei lavori di ristrutturazione, conclusi alla fine del 1999, il cui avanzamento poteva essere verificato solo dagli addetti ai lavori essendo stata realizzata una recinzione che ne occultava la vista alla cittadinanza, l'antico complesso architettonico era stato trasformato in un lussuoso hotel ristorante e due antiche strade medievali attigue al territorio interessato dall'ex convento ed appartenenti al demanio pubblico erano state eliminate; la legge n. 270 citata dispone, all'articolo 1, che gli interventi individuati nel piano dovevano riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose e dei relativi servizi nonche' i beni culturali e di carattere religioso, in modo che venisse assicurata la piena rispondenza alle finalita' dei pellegrinaggi giubilari (comma 3); in base alla stessa legge (articolo 1, comma 4) il piano, oltre ad individuare gli interventi ammessi al finanziamento, ne doveva valutare le finalita' anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi; il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 270 del 1997 stabilisce inoltre che i finanziamenti relativi agli interventi da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, e quelli almeno parzialmente di proprieta' della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione degli interventi; l'articolo 2 della legge ha inoltre istituito una Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri competente a redigere la proposta di piano sulla base delle richieste presentate dai soggetti interessati ai fini dei finanziamenti previsti. Il comma 7 del medesimo articolo 2 dispone che qualora gli interventi per i quali era richiesto il finanziamento riguardassero beni culturali, i soggetti interessati dovevano presentare la relativa richiesta anche al Sovrintendente competente per territorio perche' esprimesse le proprie valutazioni; l'intervento realizzato per la ristrutturazione dell'antico monastero ha completamente stravolto le finalita' cui doveva essere adibito ai sensi della legge del 1997 e ha irrimediabilmente compromesso il suo recupero nel rispetto dell'alto valore artistico, culturale, storico ed architettonico rivestito -: se non ritenga necessario verificare la legittimita' della procedura seguita e del provvedimento di finanziamento per la trasformazione dell'antico complesso architettonico di Patti con riferimento al suo valore culturale ed artistico, alle finalita' specifiche cui i finanziamenti ex lege n. 270 del 1997 dovevano essere condizionati e all'acquisizione delle due strade medievali nonostante la loro inalienabilita' in quanto beni demaniali; se siano state espresse le prescritte valutazioni da parte della sovrintendenza competente e, in tal caso, quale ne sia stato l'esito; se sia intervenuto il prescritto scambio di note con la Santa Sede al fine della definizione consensuale delle modalita' di attuazione degli interventi e quale sia stato il contenuto di tale intesa; se la domanda per il relativo finanziamento abbia specificato adeguatamente e con sufficiente precisione i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario e l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare ed abbia documentato la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale, come previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 270 del 1997. (2-02557)