Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3RI/06113 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000725
Al Presidente del Consiglio dei Ministri. - Per sapere - premesso che: gli oneri cui e' soggetto il proprietario di casa in Italia sono di rilevante entita' e di varia natura, dovendosi sommare alle ingenti spese necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, una congerie di forme di imposizione direttamente o indirettamente collegate al possesso della casa; anche l'eliminazione della residua quota di tassazione Irpef della 'prima casa', in piu' occasioni promessa dal Ministro delle finanze e dallo stesso evocata come misura di considerevole importanza, non sarebbe, in realta', che un tardivo adeguamento dell'Italia agli ordinamenti tributari delle maggiori nazioni europee, ove non e' prevista alcuna tassazione del reddito figurativo (e, quindi, inesistente) della casa di abitazione, ne', tantomeno, la doppia tassazione del medesimo bene con l'imposta sul reddito e quella sul patrimonio (come avviene in Italia con Irpef e Ici); l'attenzione ai pesi che gravano sugli immobili dovrebbe in ogni caso essere approfondita, dovendosi tenere conto - oltre ai tributi di piu' immediata percezione, quali Irpef, Irpeg, Ici, imposte di registro, sulle successioni e donazioni, tassa sui rifiuti ecc. - anche forme piu' occulte di imposizione, quale quella rappresentata dai contributi richiesti ai proprietari di immobili dai consorzi di bonifica; sull'applicazione di tali contributi ha avuto modo di intervenire con nettezza la Corte di cassazione a sezioni unite, escludendo la legittimita' dell'applicazione di tali oneri ai proprietari di immobili in assenza di un beneficio diretto e specifico al bene, conseguenza della bonifica, che si traduca in una 'qualita'' del fondo, con un incremento di valore dell'immobile; risulta sottoscritto un protocollo fra l'Ascotributi (Associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione tributi) e l'Anbi (Associazione nazionale delle bonifiche), nel quale si prevedono particolari norme per riscuotere i contributi consortili di bonifica inferiori a ventimila lire, mentre non risultano previste modalita' specifiche per individuare ciascun proprietario tenuto al pagamento ed evitare l'iscrizione a ruolo in forma collettiva; l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vieta la riscossione tramite ruolo di importi che non raggiungono le ventimila lire; la riscossione dei contributi di bonifica e' dall'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, disposta con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, quindi con versamento da ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto e per il periodo di possesso, come da articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'imputazione dei redditi fondiari -: quale politica il Governo intenda adottare in materia di fiscalita' degli immobili adibiti ad uso abitativo, anche con riferimento a forme di imposizione quali i contributi imposti da enti di bonifica, tutelando in questo ambito i contribuenti ed evitando che, per la loro riscossione, siano utilizzati bollettini, che, per i contributi consortili inferiori a ventimila lire, appaiono quali cartelle esattoriali, e, infine, assicurando che ciascun contribuente venga inscritto a ruolo o riceva avviso di pagamento per l'importo da lui dovuto, proporzionalmente, quindi, alla parte di diritto reale goduta e per il periodo di possesso come beneficiario. (3-06113)