Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00966 presentata da GERARDINI FRANCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000726
L'VIII Commissione ambiente, premesso che: la risoluzione 7-00315 riguardante il recupero ed il riciclaggio dei pneumatici fuori uso e' rimasta sostanzialmente inattuata; il decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto Ronchi) assume la priorita' del recupero e del riciclo nella strategia di gestione dei rifiuti; il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 classifica il pneumatico ricostruibile come un rifiuto sottoponendolo a procedure semplificate per il suo recupero, come previsto alla voce 10.3; con piu' di 30 milioni di auto, 54 ogni 100 abitanti, l'Italia e' in Europa il paese con il maggior numero di auto pro capite; la 'Direttiva sui veicoli fuori uso', meglio nota come direttiva sulla rottamazione auto, prevede che dalla progettazione del veicolo e dalle sue parti si tenga conto dell'esigenza del riuso e del riciclo dei componenti e che i costruttori dovranno impostare la produzione in maniera tale che, a partire dal 2006, l'80 per cento in peso dei componenti di un autoveicolo venga reimpiegato o riciclato; il documento 'Politiche per i veicoli ambientali efficienti' elaborato dal servizio pianificazione e programmazione del ministero dei trasporti in collaborazione con i ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici non contempla il problema dello smaltimento dei pneumatici usati e dimentica di sottolineare che la ricostruzione rallenta l'avvio alla discarica; il decreto 27 marzo 1998 del ministero dell'ambiente sulla 'mobilita' sostenibile nelle aree urbane' stabilisce che una quota crescente nel tempo degli autoveicoli degli enti pubblici essere sia sostituita da mezzi ecologici; vengono prodotti in Italia circa 400.000 tonnellate di pneumatici usati ed il 20 per cento di questi, e' avviato alla ricostruzione ed il 50 per cento circa smaltito in discarica, 5 per cento riutilizzato tal quale, 6 per cento trasformato in polverino, il 4 per cento avviato al recupero energetico; secondo le piu' recenti stime a livello Ue (1998) la produzione di pneumatici usati in tutti i Paesi membri ammonta a circa 2.2 mil/ton/a., di cui l'88 per cento concentrato in Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna; la ricostruzione dei pneumatici si e' sviluppata su basi industriali in tutto il mondo a partire dagli anni '50, quando si e' compreso che un pneumatico usato e' una preziosa risorsa da valorizzare a cui consegue un risparmio energetico, ecologico ed economico; nel 1998 sono stati ricostruiti 1.700.000 pneumatici per vettura, venduti al prezzo medio di 40.000 lire, e la riduzione dell'Iva dal 20 per cento al 4 per cento potrebbe comportare per l'erario un minor gettito di circa 10 miliardi; secondo un calcolo dell'Airp ogni anno nell'Ue la sostituzione dei pneumatici degli autoveicoli genera 140 milioni di gomme da smaltire e nel 1998 su 2,15 milioni di pneumatici per autovetture sostituiti ne e' stato pero' ricostruito soltanto 1 milione; le gomme ricostruite, secondo le regole di buona fabbricazione ed in particolare con l'osservanza della norma Uni 9950 e delle norme Ece Onu 108 e 109 offrono condizioni di sicurezza assolutamente analoghe a quelle dei pneumatici nuovi; i pneumatici ricostruiti, alla luce dei nuovi regolamenti 108 e 109 emanati il 28 giugno 1998 dall'Ece, organizzazione economica per l'Europa dell'Onu, sono sottoposti a scrupolose verifiche che consentono loro di superare le stesse prove previste per l'omologazione dei pneumatici nuovi; il ricostruito soffre oggi la concorrenza, non tanto del nuovo di qualita' prodotto in Italia o comunque in stabilimenti con costi del lavoro simili, quanto delle importazioni di prodotti nuovi, spesso non ricostruibili, provenienti da paesi a basso costo del lavoro; la ricostruzione puo' offrire un contributo importante per il raggiungimento della percentuale di reimpiego o riciclo previsto dal 2006, prevedendo che tutte le gomme siano 'ricostruibili' e creando le condizioni per un facile collocamento sul mercato; la Commissione dell'Ue in un progetto di raccomandazione affermava che la ricostruzione dei pneumatici doveva essere incrementata a far si' che entro l'anno 2000 rappresentasse almeno il 25 per cento delle vendite di gomme di ricambio; impegna il Governo: a sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997 entro il 30 novembre 2000 tra produttori, utilizzatori, riciclatori e/o loro associazioni ed enti di ricerca, che preveda: semplificazioni burocratiche con la modifica del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, indicando che l'operazione di ricostruzione e' assimilabile ad una riparazione, un ripristino di un materiale di consumo, di un prodotto, alla sua originaria funzione, al fine di eliminare complicazioni burocratiche; la riduzione al 4 per cento dell'aliquota Iva nella finanziaria 2001, sulla vendita dei pneumatici ricostruiti, che permetterebbe un'effettiva riduzione dei prezzi al pubblico e favorirebbe tutto il settore della ricostruzione, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente; la definizione di una data entro cui sara' obbligatorio il rispetto dei regolamenti Ece Onu 108 e 109 a tutela dell'immagine del settore e del consumatore; l'impegno degli enti pubblici per un utilizzo entro il 2006 nel parco automezzi, di almeno il 50 per cento di pneumatici ricostruiti; la promozione e lo sviluppo delle, attivita' di ricerca di nuove tecnologie, in collaborazione con gli enti e le industrie del settore; la, massima diminuzione entro il 2001 della quantita' di Pfu conferiti in discarica e che residuano dalle attivita' di recupero e riciclaggio. (7-00966)