Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02580 presentata da LENTI MARIA (MISTO) in data 20000919
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che: circa 1500 studenti di tutta Italia sono in procinto di essere espulsi dai corsi universitari a numero programmato (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e fisioterapia) ai quali sono stati ammessi con riserva a seguito di ricorso ai tribunali amministrativi regionali; infatti, mentre il giudice di primo grado, applicando la legge n. 264 del 1999 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999), ha rilevato che le universita' non avevano osservato le norme di legge che impongono loro di sfruttare appieno le risorse umane e materiali disponibili, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la legge n. 264 del 1999 si dovra' applicare solo a partire dal prossimo anno accademico ed ha disposto l'annullamento delle decisioni dei giudici di primo grado; piu' in particolare, il Tar del Lazio ha contestato agli atenei di non aver osservato il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 264 del 1999, laddove impone di organizzare in piu' turni le attivita' didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate. Cosi' facendo, il Tar ha messo il dito nella piaga: attualmente il numero di posti banditi dalle universita' non e' determinato in base alle risorse disponibili, e quindi in base alla legge, ma dalla volonta' di ridurre il piu' possibile il numero degli studenti e, quindi, dei futuri laureati; la scelta del Consiglio di Stato di annullare le ordinanze del Tar si pone in palese contrasto con la legge n. 264 del 1999. Da una sua interpretazione sistematica, emerge senza ombra di dubbio che la volonta' del legislatore era quella di rendere immediatamente applicabili le norme ivi contenute. Diversamente non avrebbe senso il testo del comma 3 dell'articolo 5 che recita testualmente: 'Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001'; d'altro canto, la regola che gli atenei possano legittimamente sacrificare il diritto allo studio solo laddove siano state sfruttate appieno le risorse a loro disposizione, prima ancora che dalla citata legge, discende dal principio di ragionevolezza al quale il potere amministrativo deve, in ogni caso, uniformarsi. Ma tant'e', le ordinanze sospensive concesse dai Tar verranno annullate e, conseguentemente, le universita' provvederanno a revocare le iscrizioni e ad annullare gli esami sostenuti dagli studenti ricorrenti; diversamente rispetto all'iter processuale degli scorsi anni, sono gia' state fissate dal Tar del Lazio delle udienze per la pronuncia delle sentenze di merito. Si tratta di una piccola parte dei ricorsi e, se, come e' prevedibile, il Tar si dovesse pronunciare a favore della parte ricorrente, a partire dalla meta' di giugno di troveremmo nel caos piu' assoluto: centinaia di studenti verrebbero prima estromessi e poi, sulla base di sentenze, riammessi ai corsi, altre centinaia si troverebbero estromesse senza un'udienza utile a breve termine. Il tutto sotto la spada di Damocle rappresentata da un possibile appello del Murst o di alcuni atenei e, quindi, di sentenze definitive e inappellabili che potrebbero essere pronunciate tra molti mesi o addirittura tra alcuni anni e che potrebbero annullare intere carriere universitarie; l'esclusione dai corsi a numero chiuso comporterebbe per questi giovani la perdita di un intero anno di studio. Da cio' ne deriverebbe anche un danno economico per le famiglie che hanno gia' sopportato le considerevoli spese conseguenti all'iscrizione all'universita' (acquisto dei libri, pagamento delle tasse universitarie, affitto dell'alloggio per i fuori sede). Oltre a cio', i ragazzi, non potendo sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati, dovrebbero partire per il servizio militare o civile; sorte peggiore spetterebbe poi agli studenti meno abbienti: in base alle normative in vigore, per almeno due anni non potrebbero piu' beneficiare delle provvidenze pubbliche (borse di studio, posti letto nei collegi universitari, pasti a prezzo politico). Cio' potrebbe tradursi in una loro definitiva interruzione degli studi; solo una sanatoria disposta con un atto avente forza di legge potra' evitare che questi giovani, che chiedono solo di poter continuare a studiare, rimangano schiacciati da un conflitto tra giudici e vengano espulsi dall'universita' a corsi gia' conclusi; a favore di una sanatoria, quindi, depongono molti argomenti tra cui il fatto che analogo provvedimento e' stato adottato a favore dei ricorrenti degli anni scorsi e che le regolari iscrizioni sono state ottenute dai ricorrenti in virtu' della sanatoria prevista dall'articolo 5 della legge n. 264 del 1999 -: se non ritenga che con un atto legislativo si possa chiudere definitivamente il contenzioso giurisdizionale sul numero chiuso anche tenuto conto che questo e' quanto prevede la legge n. 264 del 1999; se non ritenga di sollecitare la messa in discussione e in votazione in Parlamento delle proposte di legge in tal senso gia' presente. (2-02580)