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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00476 presentata da BUTTIGLIONE ROCCO (MISTO) in data 20000919

La Camera, vista la proposta del governo del Regno Unito di autorizzare la ricerca medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica di sostituzione dei nuclei cellulari (la cosiddetta 'clonazione terapeutica'); viste le risoluzioni del Parlamento europeo del 16 marzo 1989, sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica e sull'inseminazione artificiale 'in vivo' e 'in vitro', del 28 ottobre 1993, sulla clonazione di embrioni umani, del 12 marzo 1997, sulla clonazione, del 15 gennaio 1998 e del 30 marzo e del 7 settembre 2000 sulla clonazione umana; viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della dignita' dell'essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche - Convenzione sui diritti umani e la biomedicina - e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 1996, sull'argomento, e visto altresi' il protocollo aggiuntivo che proibisce la clonazione di esseri umani; vista la Raccomandazione 1046 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'impiego di embrioni umani; visti il Quinto programma quadro di ricerca della Comunita' e i relativi programmi specifici; vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; visto che il Parlamento italiano ha gia' espresso nelle sedute del 29 e 30 giugno 1993 alla Camera dei Deputati la necessita' di affrontare i problemi tra etica e scienza; considerato che la dignita' umana e il conseguente valore di ciascun essere umano sono gli obiettivi primari degli Stati membri, come sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana come da molte altre Costituzioni dei Paesi europei; considerando che l'indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante dai progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana deve essere controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali; considerando che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale per curare malattie gravi, come ad esempio le tecniche che implicano l'estrazione di cellule staminali da individui adulti o dal cordone ombelicale dei neonati, e che vi sono altre cause patologiche esterne che devono essere oggetto di ricerca; considerando che il Quinto programma quadro della Comunita' europea e la decisione del Consiglio Europeo 1999/167/CE del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato 'Qualita' della vita e gestione delle risorse biologiche' (1998-2002) affermano: 'Parimenti, non sara' condotta alcuna attivita' di ricerca intesa nel senso del termine 'clonazione', volta a sostituire il nucleo di una cellula germinale o embrionale con quello della cellula di un altro individuo o con una cellula embrionale o una cellula proveniente da un embrione umano all'ultimo stadio di sviluppo'; considerando che e' pertanto vietato utilizzare, direttamente o indirettamente, fondi comunitari per finanziare questo tipo di ricerca; considerando che la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche afferma che nella Comunita' si e' concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume; considerato che una nuova strategia semantica cerca di indebolire il significato morale della clonazione umana; considerato che non vi e' alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione e che qualsiasi allentamento del divieto attuale creera' pressione per ulteriori sviluppi nella produzione e nell'utilizzo di embrioni; considerando che il Parlamento Europeo definisce la clonazione umana come la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di un altro essere umano vivente o morto in qualsiasi stadio del suo sviluppo senza distinzione possibile per quanto riguarda il metodo seguito; ritenendo che i diritti dell'uomo e il rispetto della dignita' umana e della vita umana debbano costituire l'obiettivo costante dell'attivita' politica legislativa; ritenendo che la 'clonazione terapeutica' che implica la creazione di embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca, ponga un profondo dilemma etico, rappresenti un passo senza ritorno per quanto riguarda le norme della ricerca; ritenendo necessario introdurre, in tempi brevi, normative vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo di clonazione umana sul nostro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni violazione; ribadendo il suo appoggio alla ricerca scientifica biotecnologica in campo medico, orientata da precise indicazioni etiche e sociali; ribadendo la scelta approvata dalla Camera con il disegno di legge Senato 4048 concernente la disciplina della procreazione medicalmente assistita di promuovere tecniche di inseminazione artificiale umana che non producano un numero eccessivo di embrioni, al fine di evitare di generai embrioni superflui; ribadendo con forza l'idea che debba essere imposto un divieto universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione di esseri umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo; ritenendo necessaria la costituzione di una commissione bicamerale per esaminare le questioni etiche e giuridiche sollevate dai nuovi sviluppi della genetica umana prendendo come punto di partenza gli indirizzi contenuti in questa risoluzione; impegna il Governo ad affermare l'esclusione degli elementi umani dalla brevettabilita' e dalla clonazione e ad adottare le necessarie misure in tal senso; ad esplicare i massimi sforzi a livello politico, scientifico ed economico a favore della ricerca tecnologica volta a realizzare terapie che impiegano cellule staminali derivate da soggetti adulti in attuazione degli indirizzi contenuti nella presente mozione. (1-00476)