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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02602 presentata da CUTRUFO MAURO (MISTO) in data 20000926

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, per sapere - premesso che: la nuova normativa disciplinante lo stato giuridico ed economico della dirigenza pubblica prevede che i singoli dirigenti stipulino con l'amministrazione un contratto di lavoro individuale e che tale contratto di lavoro, nel contratto di tipo privatistico soggetto quindi alle norme del codice civile in materia di contratti di lavoro; esiste una specifica direttiva disciplinante le linee guida che le amministrazioni pubbliche sono tenute a seguire nella stesura dell'articolo contrattuale; in tale direttiva e' chiaramente previsto che il contratto rechi l'ammontare della retribuzione percepita anche per quanto riguarda la sua parte variabile, la retribuzione cioe' di posizione correlata all'ufficio per il quale si riceve incarico di direzione; alcune amministrazioni, in particolare quella per i beni e le attivita' culturali, si trovano in questo momento nella condizione di non aver ancora determinato la graduazione delle funzioni dirigenziali dei propri uffici con relativo correlato trattamento economico di posizione poiche' il decreto di graduazione e' stato dichiarato nullo con sentenza del tribunale amministrativo regionale; le stesse amministrazioni in particolare quella per i beni e le attivita' culturali, non hanno ultimato la individuazione dei loro uffici con regolamento essendo lo stesso ancora in fase di registrazione presso la Corte dei conti; le stesse amministrazioni, nonostante cio', hanno iniziato a stipulare contratti individuali privi della necessaria indicazione della retribuzione contrattuale inserendo una generica frase di retribuzione percepita 'a titolo di acconto e salvo conguaglio'; i dirigenti cui e' stato sottoposto tale contratto, privo di precisa indicazione della retribuzione cui si ha diritto per l'incarico ricoperto, non si trovano nella libera condizione di poter non sottoscrivere il contratto stesso in quanto cosi' facendo non troverebbero collocazione all'interno della loro amministrazione ma rimarrebbero privi di incarico e, pertanto, sarebbero collocati nel ruolo unico con forte perdita e diminuzione della retribuzione finora percepita; ai dirigenti tale contratto viene sottoposto solo al momento della firma senza trasmettere una bozza preventiva e lasciare al singolo uno spazio di tempo per la riflessione -: se il Ministro per la funzione pubblica non ritenga di dover verificare quali tipi di contratti individuali stiano proponendo le singole amministrazioni ai dirigenti; se tali contratti rispettino le vigenti linee guida; se tali contratti specialmente quelli recentemente sottoscritti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali siano compatibili con la disciplina privatistica e tale disciplina possa prevedere un conguaglio a debito ai danni del lavoratore; se risponda ai principi di correttezza e buona fede ed alla linea politica del Governo che per lo stesso tipo di incarico finora ricoperto il dirigente possa sottoscrivere l'eventualita' di dovere restituire somme percepite; se risponda ai principi di correttezza e di buona fede, ed alle linee politiche del Governo, che il ministero per la funzione pubblica tolleri che alcune amministrazioni dello Stato predispongano contratti recanti tutte le garanzie previste dal codice civile, mentre altre, nonostante abbiano errato giusta sentenza amministrativa, nei tempi e nelle procedure della propria interna organizzazione (di individuazione di uffici e valutazione degli stessi nonche' dalle risorse economiche occorrenti al pagamento dalla retribuzione di posizione dei dirigenti), propongano ai dirigenti clausole difformi dalle linee guida e dalla disciplina civilistica; se non sia manifesta ingiusta, contraria ai principi della concreta solidarieta' sociale che, fra tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, la dirigenza del comparto Stato si possa trovare priva della certezza e della sicurezza della propria retribuzione e senza garanzie per il mantenimento del posto di lavoro; se i Ministri interpellati non ritengano di dover sospendere l'efficacia di quei contratti in cui non vi sia certezza retributiva per la parte variabile della retribuzione di posizione fino alla data di adozione dei provvedimenti di determinazione del trattamento economico di posizione correlato alla graduazione delle funzioni dirigenziali con riferimento agli uffici individuati nei regolamenti delle singole amministrazioni. (2-02602)