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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02604 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000927

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: l'articolo 122 numero 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, prevede che gli ufficiali giudiziari siano retribuiti anche con una percentuale, pari al 15 per cento dei crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario stesso per effetto della vendita dei corpi di reato; dal 1^ gennaio 1998 in conseguenza dell'entrata in vigore della cosiddetta 'riforma Visco' (decreto legislativo n. 237 del 1997) i crediti sui quali detta percentuale doveva essere calcolata sono riscossi attraverso il canale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, utilizzando un'apposita modulistica; il modello da presentare ai concessionari al momento del pagamento - cosiddetto Mod. F23 - e' stato impostato in modo cosi' generico da non consentire tra le tante somme incassate dai concessionari, la individuazione e l'entita' degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento; a seguito di tale grave disfunzione, per gli anni 1998 e 1999, non risultava piu' possibile ricostruire analiticamente l'entita' degli importi sui quali gli ufficiali giudiziari conseguivano la quota percentuale loro dovuta; stante l'evidente diritto degli ufficiali giudiziari a percepire comunque quanto loro spettante, il Governo provvedeva ad inserire nel collegato all'attuale legge finanziaria (disegno di legge 4336 'Misure in materia fiscale') l'articolo 13 ('Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari') prevedendo che, per il biennio 1998-1999, venisse attribuita a ciascun ufficiale giudiziario una somma pari a quanto percepito per il medesimo titolo nell'anno 1997, ultimo anno di sicuro riferimento; in sede di esame del disegno di legge 4336 il suddetto articolo 13 veniva stralciato e diveniva oggetto di un autonomo disegno di legge: il 4336-bis; detto disegno di legge 4336-bis assegnato dalla Commissione giustizia del Senato in sede referente veniva esaminato dalla stessa e rimesso all'assemblea ove e' stato approvato in data 11 luglio 2000; successivamente trasmesso alla Camera dei deputati e contraddistinto dal n. 7195, il disegno di legge e' stato assegnato in sede referente alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) e prosegue a tutt'oggi il proprio iter legislativo; nel corso del dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione giustizia il rappresentante del Governo, sottosegretario Ayala, aveva esplicitamente dichiarato che '...gli innegabili problemi tecnico amministrativi cui il disegno di legge 4336-bis si propone di ovviare si possono considerare per il futuro in gran parte superati a seguito, da una parte, dell'opera di collaborazione che gli uffici giudiziari sono stati invitati a prestare ai debitori rispetto alla compilazione dei modelli F23 e, dall'altra, dalla decisione dell'amministrazione finanziaria di adottare un nuovo modello F23 piu' circostanziato, gia' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1998'; nonostante le rassicurazioni verbali del rappresentante del Governo e l'adozione di un nuovo e piu' dettagliato modello F23 a tutt'oggi perdura immutata l'impossibilita' di quantificare la percentuale del 15 per cento e di conseguenza liquidare agli ufficiali giudiziari quanto loro dovuto a tale titolo: somme che rappresentano una componente di natura stipendiale; risulta infatti che per il primo, secondo e terzo bimestre dell'anno 2000 gli ufficiali giudiziari in servizio presso le corti d'appello non abbiano incassato per tale titolo alcunche' -: se e quali ulteriori provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di garantire a questa categoria di lavoratori, vittime inconsapevoli di una 'maldestra' riforma fiscale, il puntuale e tempestivo pagamento di quanto loro spettante ai sensi dell'articolo 122 n. 2 decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229; se, preso atto dell'evidente inadeguatezza della burocrazia a svolgere i compiti istituzionali che le competono nonche' dell'evidente responsabilita' contabile dei dirigenti che non hanno saputo predisporre un'adeguata modulistica il Governo intenda proporre, anche per l'anno 2000, una 'forfetizzazione' delle somme dovute agli ufficiali giudiziari a titolo di percentuale, mediante predisposizione di un ulteriore disegno di legge. (2-02604)