Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02632 presentata da SCOZZARI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20001006
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che: il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 6 luglio 1994, nel determinare le attivita' degli Intermediari finanziari non bancari, di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria approvato con il decreto legislativo n. 385 del 1993 ha indicato all'articolo 2 lettera f) il 'rilascio di fideiussioni'; con successivo decreto del 22 aprile 1997, lo stesso Ministro del tesoro, nell'approvare lo schema di garanzie fideiussorie regolate dall'articolo 56 comma 2^ della legge n. 52 del 1996, all'articolo 2 ha sancito che '... la predetta garanzia a favore delle amministrazioni pubbliche puo' essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; con decreto del 2 aprile 1999 sempre il Ministro del tesoro ha stabilito i nuovi requisiti patrimoniali cui gli intermediari devono adeguarsi per poter continuare a svolgere, in via prevalente o esclusiva, l'attivita' di rilascio di garanzie (capitale sociale di almeno due miliardi interamente versato e mezzi patrimoniali per dieci miliardi); l'adeguamento dei mezzi patrimoniali, a quanto sopra previsto, comporta l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del predetto decreto legislativo n. 385 del 1993 e la conseguente vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari; il ministero delle finanze - Direzione centrale delle entrate -, con propria circolare n. 66 delE del 5 aprile 1999, al fine di chiarire dubbi interpretativi in merito al rilascio di garanzie fideiussorie da parte di societa' finanziarie per l'esecuzione dei rimborsi Iva ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riteneva '... che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (articolo 107) sono soggetti a vigilanza da parte di tale organo, assicurando in tal modo una corretta valutazione degli elementi necessari inerenti l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'impresa commerciale nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si ritiene, pertanto, che la predetta disciplina e gli strumenti di controllo ivi previsti, possano assicurare pienamente l'adeguatezza delle garanzie che vengono prestate per l'esecuzione di rimborsi di imposte. Dall'esame quindi delle disposizioni contenute nella legge n. 348 del 1982 e di quelle contenute nei citati articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, si puo' evincere che i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, sottoposti a costante vigilanza, presentano le caratteristiche necessarie per poter considerare adeguate le garanzie di solvibilita' di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le fideiussioni dagli stessi rilasciate...'; il 2^ comma dell'articolo 107 del Regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e' stato espressamente inserito, in sede di parere, dalla Commissione lavori pubblici sia della Camera dei deputati che del Senato, in quanto le predette Commissioni ritennero opportuno liberare il campo dagli equivoci innescati da alcuni enti pubblici che, forti di un parere redatto dal Comitato antiriciclaggio il 24 luglio 1998, escludevano dalle gare le ditte che presentavano fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, salvo poi riammetterle quando il Tar, competente territorialmente, ne riconosceva la legittimita'; nel settore di applicazione della legge n. 109 del 1994 occorre fare chiarezza, anche per evitare che il perdurare dell'attuale situazione inneschi un cospicuo contenzioso che, certamente, non favorirebbe l'ordinato svolgimento della delicatissima funzione dell'amministrazione nel campo dei lavori pubblici e, nel contempo, causerebbe danni ingenti alla categoria degli intermediari con le logiche ripercussioni in campo occupazionale -: quali provvedimenti il Ministro intenda assumere nei riguardi della quasi totalita' delle stazioni appaltanti che, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, escludono dalle gare di appalti pubblici le imprese che presentano garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari; tale diniego viene motivato ingiustamente con la mancata registrazione, da parte della Corte dei conti, del 2^ comma dell'articolo 107 del Regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, laddove era prevista, in maniera inequivocabile, la legittimita' degli intermediari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 a prestare idonea garanzia alle ditte concorrenti alle suddette gare di appalti pubblici; quali iniziative intenda intraprendere, anche in sede di collegato alla Finanziaria, considerata l'urgenza e la necessita' di sanare questa grave disparita' legislativa, per legificare il 2^ comma dell'articolo 107 del Regolamento di attuazione della Merloni- ter; questo eventuale provvedimento di sanatoria omogeneizzerebbe tra di loro due leggi della Repubblica - Testo unico bancario e legge n. 109 del 1974 - adeguando ad uno stesso comportamento due fondamentali branche della pubblica amministrazione, quali il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze. (2-02632)