Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00980 presentata da OCCHETTO ACHILLE (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20001011
La III Commissione, premesso che: e' necessario incrementare l'attenzione dei governi e dei parlamenti sulla questione del commercio delle armi leggere, che continuano ad essere largamente disponibili in quasi tutte le regioni del mondo in cui sono presenti focolai di tensione o, addirittura, conflitti armati; in particolare, appare quanto mai urgente adottare le necessarie misure, a livello internazionale, per porre un freno alla diffusione illecita di tali armi, che spesso sfuggono persino al regime di embargo deciso dalle Nazioni Unite; e' altresi' opportuno che ciascun Paese produttore di armi leggere attui rigidi controlli su questi pericolosi strumenti di morte; in Italia, il regime dei materiali di armamento e' disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che stabilisce una serie di divieti circa l'esportazione, l'importazione e il transito di tali materiali, prevedendo altresi' forme di controllo da parte dello Stato sul rispetto di tali divieti; anche le armi leggere rientrano, in linea di principio, sotto la disciplina della legge n. 185 del 1990, che prevede un particolare regime autorizzatorio per l'esportazione di tali armi; e' attualmente all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge di iniziativa del Governo (A.S. 4431), che intende promuovere una revisione della legge n. 185 del 1990, favorendo 'un adeguamento della vigente normativa sull'interscambio di materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di consentire al nostro Paese di poter partecipare attivamente al processo di integrazione di questo delicato settore di attivita''; e' stata inoltre presentata in data 4 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, la relazione del Governo sulle operazioni per il controllo dell'esportazione, importazione e transito degli armamenti relativa all'anno 1999, che indica, rispetto all'anno precedente, una tendenza alla crescita delle autorizzazioni all'esportazione di armamenti; in questo quadro, appaiono condivisibili i principi affermati nel 'Codice di condotta dell'UE per l'esportazione delle armi', adottato dal Consiglio dell'Unione europea del 2 giugno 1998, e in particolare, tra tali principi, quello che prevede la specifica responsabilita' dei governi per le violazioni dei diritti dell'uomo; nonostante la loro assoluta pericolosita', a differenza delle armi chimiche, biologiche o nucleari, le armi leggere non sono espressamente sottomesse ad un regime di norme internazionali di tipo convenzionale; essendo comunemente ammessa l'esistenza di un commercio mondiale di armi leggere per esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, appare peraltro difficile giungere ad un bando generalizzato delle armi leggere, come e' invece avvenuto, a livello internazionale, per le mine antiuomo con la Convenzione di Ottawa; e' tuttavia importante che, per l'esportazione e il commercio di questi armamenti, vengano rigorosamente applicati i principi e i divieti previsti dalle singole legislazioni nazionali, facendo in modo che non si verifichino esclusioni o deroghe di alcun genere alla normativa generale, ad eccezione di quelle espressamente previste dalla stessa legge; in questo contesto, anche per favorire l'adozione di misure omogenee tra diversi Paesi, appare opportuno individuare misure internazionali che consentano di lottare contro l'eccessiva accumulazione di armi leggere, limitando gli effetti di destabilizzazione che tale accumulazione potrebbe avere; e' imminente lo svolgimento della 'Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul traffico illecito delle armi leggere in tutti i suoi aspetti', prevista per i mesi di giugno e luglio 2001; in questo quadro, si presenta la rilevante opportunita', per la comunita' internazionale, di impegnarsi nella lotta al commercio illecito delle armi leggere, sia dal punto di vista della domanda, sia da quello dell'offerta di tali armi; impegna il Governo ad assumere, nelle sedi internazionali competenti, una decisa posizione a sostegno della lotta alla diffusione delle armi leggere, che preveda l'elaborazione di misure a livello internazionale destinate a prevenire e combattere il traffico e la fabbricazione illecita di armi leggere; a realizzare ogni possibile iniziativa per favorire l'adozione, da parte della comunita' internazionale, di un embargo generalizzato di armi leggere nei confronti di tutti i Paesi nei quali e' in corso un conflitto, anche interno, o una sistematica violazione dei diritti umani; ad adottare, in preparazione della 'Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul traffico illecito delle armi leggere in tutti i suoi aspetti', prevista per i mesi di giugno e luglio 2001, una iniziativa finalizzata a gettare le basi per la predisposizione di un trattato o una convenzione internazionale, che garantisca il rispetto di rigorosi controlli sull'esportazione ed il commercio di armi leggere; a rafforzare, anche a livello nazionale, le misure dirette ad intensificare o meglio coordinare gli sforzi per combattere il commercio di armi leggere. (7-00980)