Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00979 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD PADANIA) in data 20001011
La XI Commissione, premesso che: con il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 24 aprile 1998 e' stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione con il quale sono state individuate strutture di livello dirigenziale generale; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del22 aprile 1997 sono state stabilite le dotazioni organiche della cessata direzione generale della M.t.c.m. con il quale sono previste le posizioni dirigenziali in n. 61 su 112 uffici periferici; le sedi periferiche con posizioni non dirigenziali sono ben 56 e l'adattamento dell'organico in relazione agli uffici suscitera' non poca confusione in tutte le sedi della Motorizzazione Civile del paese preoccupando per la qualita' dei servizi a discapito degli utenti; questa mobilita' sopraggiunge in un momento delicato di applicazione delle norme Bassanini con il passaggio di competenze dagli uffici delle cessate M.c.t.c. a taluni uffici provinciali; nella stessa Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati nel frattempo si sta procedendo alla modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che comportera' anch'essa notevoli cambiamenti; gli uffici delle M.c.t.c. dispongono di personale in modo proporzionale alla ampiezza dell'area territoriale di competenza e nel particolare gli uffici dirigenziali godono di maggiori unita' organiche con maggior grado di specializzazione all'attivita' svolta con supporto notevole al dirigente, mentre negli uffici periferici in assenza di questi livelli altamente qualificati il direttore e' costretto ad aggiornamenti che ne qualificano il livello; il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato e norme di esecuzioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 all'articolo 56 comma 2 punto a) disciplina le mansioni in caso di vacanza di posto in organico per non pi' di 6 mesi prorogabili fino a 12 ed al comma 5 dello stesso articolo recita "... al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore"; visto il dispositivo di sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Novara, che visti gli articoli 429 e 431 del codice di procedura civile, pur dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande del ricorrente aventi per oggetto l'inquadramento nella qualifica superiore, dichiara invece tenuto e condanna il Ministero dei trasporti e della navigazione al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori dirigenziali (n. 658/98 R.G. tribunale di Novara); impegna il Governo in considerazione degli uguali obblighi derivanti ai direttori degli uffici periferici come agli stessi dirigenti, ed in considerazione degli uguali oneri derivanti al Ministero dei trasporti e della navigazione per le retribuzioni per le mansioni dirigenziali superiori, a disporre per tutti gli uffici provinciali della M.c.t.c. la figura dirigenziale. (7-00979)