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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00981 presentata da BANDOLI FULVIA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20001011

La VIII Commissione, considerato che: in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, e' stata istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), quale struttura per lo svolgimento di attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, nonch! di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici; l'Anpa ha avuto una lunga e difficile fase di avvio, mentre tra molti ritardi sono state sino ad ora istituite, come previsto dalla stessa legge, 19 Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente, tra cui le 2 Agenzie delle province autonome, rendendo ormai prossimo al compimento il processo di riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e di costituzione di pi' idonei strumenti per l'attuazione di pi' avanzati interventi degli enti pubblici territoriali in campo ambientale; negli ultimi anni, per impulso del Governo e delle regioni si e' avviato un processo che ha consentito di costruire le basi per un sistema agenziale ambientale costituito dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) e dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente (Arpa-Appa), secondo un modello federale di collaborazione integrata tra strutture regionali e nazionali, realizzando secondo i principi della condivisione e della partecipazione l'attivita' affidata, dalla legge all'Anpa, di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali; pur tra problemi ancora presenti nell'organizzazione e nell'attuazione dei compiti di istituto, in parte determinati dalla rapidita' di crescita dell'Agenzia, negli ultimi tre anni l'Anpa ha visto accrescere considerevolmente, in numero e in qualita', le forze professionali impegnate, le attivita' svolte e, per iniziativa del Ministro dell'Ambiente, il Governo ha disposto un sensibile aumento del contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2000, mentre sono state prodotte dall'Agenzia risorse aggiuntive, attraverso rapporti convenzionati con amministrazioni pubbliche; tale processo punta a rafforzare il carattere multireferenziale del sistema delle agenzie, nel senso che consente di realizzare, nell'interesse pubblico, strutture autorevoli e autonome sul piano tecnico-scientifico, cui possono riferirsi le istituzioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati, le associazioni sindacali, ambientaliste, dei cittadini e delle imprese al fine di acquisire informazioni, dati, strumenti tecnici utili alla predisposizione di programmi e iniziative volte a rafforzare la promozione dei valori ambientali e della sostenibilita' dello sviluppo; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 1999 e' stata conferita al Ministro dell'ambiente la delega sui Servizi Tecnici Nazionali Geologico, Idrografico-Mareografico; pur in assenza dell'unificazione presso il Ministero dell'ambiente delle competenze relative alla difesa del suolo e alla tutela del territorio e' opportuno avviare il processo di integrazione, nella prospettiva della costituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; lo stesso decreto legislativo con cui viene disposta la riforma dell'organizzazione del Governo, ha abolito l'Anpa e con l'articolo 38 ha istituito l'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, a cui sono trasferiti il personale e le risorse attualmente in dotazione all'Anpa e ai Stn; l'insieme delle strutture, delle professionalita' e delle attivita' presenti nell'Anpa, nel sistema delle Agenzie ambientali e nei Stn costituisce un patrimonio importante da salvaguardare e rafforzare al fine di rendere autorevole e qualificata la nuova Agenzia; il percorso di costruzione della nuova agenzia puo' determinare destabilizzazione, incertezza nelle attivita', influendo negativamente nell'attuazione dei programmi e nei rapporti istituzionali attivati dagli attuali organismi, e soprattutto sul personale in servizio e in particolare su quello non collocato nei ruoli organici; tale processo deve vedere un lavoro preliminare di integrazione al fine di consolidare le esperienze tecnico-scientifiche maturate in tempi e contesti diversi nelle due strutture, al fine di non ridurre l'affidabilita' e l'autorevolezza acquisite; l'assetto istituzionale e il funzionamento individuato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per tutte le agenzie non soddisfa pienamente le necessita' proprie di una struttura assai complessa come quella individuata nella nuova agenzia la quale si trovera' a svolgere compiti nazionali di controllo ambientale, le funzioni di ente nazionale per la radioprotezione e la sicurezza nucleare, ad assumere le responsabilita' e le attivita' di gestore del sistema informativo ambientale nazionale, nonch! le competenze relative al supporto tecnico scientifico e alla attivita' conoscitiva nelle materie ambientali, territoriali e di difesa del suolo, da svolgere con indipendenza tecnica, autorevolezza e affidabilita', caratteristiche che solo una solida autonomia gestionale puo' assicurare; il Senato nel corso dell'esame del disegno di legge 3833 predisposto dal Governo ha inteso sottolineare attraverso apposito emendamento la necessita' di rafforzare il sistema delle agenzie ambientali con risorse aggiuntive e con una specifica integrazione relativamente agli organi di istituzionali della nuova Agenzia, al fine di assicurare una pi' solida e qualificata direzione dei complessi processi costitutivi ricordati e che il provvedimento e' all'esame di questa Commissione per completarne l'iter di approvazione; impegna il Governo ad avviare la predisposizione dello statuto della nuova Agenzia dopo l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento attualmente in discussione in questa Commissione, al fine di conformarlo alle modifiche di assetto istituzionale della nuova Agenzia ivi contenute; ad assicurare, con lo statuto la pi' ampia autonomia gestionale e tecnico-scientifica della nuova Agenzia provvedendo in particolare a dotarla di personalita' giuridica e di organi istituzionali collegiali in grado di assicurare, come indicato nel provvedimento 7280 C, unitarieta' di direzione amministrativa e capacita' di governo del percorso costitutivo; lo statuto dovra' inoltre indicare nelle sue linee essenziali, un assetto organizzativo dell'agenzia coerente con il carattere proprio di strutture solide, flessibili, operanti secondo l'obiettivo della massima capacita' di intervento, evitando quindi di prescrivere numero, caratterizzazione e denominazione delle strutture interne; ad intensificare preliminarmente il lavoro di integrazione delle attivita' e delle strutture che dovranno costituire la nuova agenzia e in particolare i Servizi Tecnici Nazionali Geologico e Idrografico-Mareografico e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, anche in considerazione dei problemi relativi alla diversa organizzazione e inquadramento contrattuale del personale; ad affrontare e definire in via preliminare, d'intesa con le regioni, la collocazione istituzionale delle strutture periferiche dei Stn e in particolare del Servizio Idrografico, conservando l'unitari eta' del patrimonio di conoscenze e di competenze scientifiche sino ad ora accumulato ed evitando frammentazioni e dispersioni, che ne alterino l'attuale articolazione a di scala di bacino idrografico; a ridefinire con le regioni le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico che l'Agenzia deve svolgere nei confronti delle agenzie regionali, sulla base del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, con particolare riferimento alle materie concernenti la difesa del suolo e le attivita' tecniche connesse, non presenti nella citata legge; nonch! a dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che indica in modo inequivocabile la necessita' di prevedere il coinvolgimento delle regioni negli "organi" dell'Agenzia, non la costituzione a tal fine di organismi di tipo tecnico; a rafforzare le iniziative istituzionali volte a determinare un maggiore impulso alle attivita' dell'Agenzia fornendo tempestivamente, da parte del Ministro dell'ambiente, le previste e necessarie direttive per la predisposizione del prossimo programma triennale, assicurando contestualmente la doverosa collaborazione delle direzioni generali del Ministero dell'ambiente, per il pi' efficace conseguimento degli obiettivi, rimuovendo le sovrapposizioni e le contraddizioni ora presenti nell'affidamento delle attivita' di supporto, nonch! a svolgere una puntuale ricognizione sulle risorse finanziarie e professionali di cui sara' dotata la nuova agenzia, al fine di renderle adeguate alle funzioni e ai compiti attribuiti. (7-00981)

 
Cronologia
giovedì 28 settembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Danimarca si svolge un referendum sull'euro. La maggioranza dei votanti si esprime contro l'adesione alla moneta unica europea.

mercoledì 18 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in via definitiva la proposta di legge costituzionale Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (AC 4979-D), approvata in seconda lettura dal Senato il 5 ottobre 2000 (Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1)