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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02695 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20001103

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per l'elezione della Camera, dispone che "le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati"; la ratio della norma e' manifestamente volta ad impedire che il candidato - in ragione della posizione ricoperta al momento delle elezioni - possa collocarsi in una posizione di privilegio nei confronti degli altri candidati e possa influenzare la libera scelta degli elettori. A tal fine la legge ha previsto un periodo minimo, pari a 180 giorni, di distacco dalla carica ricoperta da parte di chi intende candidarsi alla Camera. L'unica deroga prevista dalla legge riguarda il caso in cui lo scioglimento intervenga come evento imprevedibile in un momento anticipato rispetto alla scadenza naturale. In questo caso l'ultimo comma del medesimo articolo 7 ha stabilito che il termine ultimo per le dimissioni scatti nei sette giorni successivi al decreto di scioglimento. Le condizioni per l'applicazione della deroga non possono ritenersi sussistere qualora sia iniziato a decorrere il termine dei 180 giorni che precede la scadenza naturale della legislatura: infatti, in questo caso, lo scioglimento e' comunque un evento destinato a prodursi con certezza al termine di quel periodo, determinando l'obbligo per chi intende candidarsi di presentare le dimissioni prima dell'inizio decorrenza del "periodo di rispetto"; la tesi secondo cui la deroga possa scattare al semplice prodursi di uno "scioglimento anticipato" delle Camere, anche negli ultimi 180 giorni o addirittura a pochissimi giorni dalla conclusione del quinquennio, contrasta con l'evidente ratio della norma e comporterebbe inevitabilmente una conseguenza paradossale: considerato che tutte le legislature repubblicane si sono concluse con un decreto di scioglimento delle Camere in data antecedente la decorrenza del quinquennio di durata delle Camere medesime, non si sarebbe mai avuta la necessita' di dimissioni 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata delle Camere e l'articolo 7, comma 2, non avrebbe mai potuto trovare applicazione -: se non ritenga che la tesi secondo cui la deroga possa scattare anche nel caso di scioglimento delle Camere nei 180 giorni che precedono la scadenza naturale della legislatura sia del tutto priva di fondamento e costituisca solo un cavillo da azzeccagarbugli e se non ritenga che soprattutto un candidato premier non dovrebbe ricorrere a simili atti di furbizia ma rispettare la legge dando prova di civismo e legalita'. (2-02695)





 
Cronologia
mercoledì 25 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge costituzionale Disposizioni concernenti l' elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (AC 168-D), approvata in seconda lettura dal Senato il 5 ottobre 2000 (legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.1).

martedì 7 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Negli Stati Uniti d'America si svolgono le elezioni presidenziali. Il candidato repubblicano George W. Bush prevale sul candidato democratico Al Gore.