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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02702 presentata da CALDERISI GIUSEPPE (MISTO) in data 20001107

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: il prossimo 10 novembre si entrera' negli ultimi 180 giorni della legislatura, termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i titolari delle cariche che sono causa di ineleggibilita' devono, dopo aver formalmente presentato le dimissioni, cessare dalle proprie funzioni astenendosi in maniera effettiva dal loro esercizio; il 2 novembre scorso, e' stata emessa la circolare n. 153/2000 della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, in merito alla questione relativa al momento in cui debbano essere rassegnate le dimissioni da parte dei sindaci e dei presidenti delle province dalle rispettive cariche per poter essere validamente eletti al Parlamento; nella circolare, a firma del direttore generale, dottor Morcone, si azzarda del tutto gratuitamente un'interpretazione delle disposizioni vigenti in materia, al fine "di fornire, comunque, una lettura delle norme che consenta una valutazione agli amministratori locali i quali intendessero, in vista della prossima scadenza elettorale, presentare la propria candidatura al Parlamento"; in particolare, relativamente all'ipotesi di dimissioni in caso di scioglimento anticipato si afferma che "non rinvenendosi un orientamento consolidato da poter proporre, la posizione piu' aderente alla lettera della legge sembra quella di configurare nell'ambito della fattispecie "scioglimento anticipato" qualsiasi interruzione della legislatura precedente il termine naturale della stessa", anche se si precisa che la deliberazione sulla validita' dell'elezione spetta comunque alle Camere. E tuttavia, la circolare cerca di avvalorare la propria interpretazione desumendo "un'implicita conferma in tale senso" "dal fatto che in passato per lo scioglimento cosiddetto tecnico o funzionale delle Camere risulta adottata la procedura autonoma di cui all'articolo 88 della Costituzione"; la lettera e la ratio della legge, peraltro, appaiono chiarissime in materia e non suscettibili di alcuna interpretazione: le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera; la circolare ministeriale accredita invece una interpretazione infondata, cavillosa e tendenziosa della deroga prevista dal sesto comma dell'articolo 7 che dispone che, in caso di scioglimento anticipato della Camera, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto ove le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ratio della norma essendo di non impedire ai sindaci la candidatura in caso di un imprevedibile scioglimento delle Camere che avvenga prima dell'ultimo semestre; gli eventuali dubbi relativi all'interpretazione di questo comma possono comunque essere sciolti esclusivamente dalla sovrana deliberazione del Parlamento e non e' consentito un indirizzo ministeriale rispetto alla lettura della norma; l'interpretazione data dalla Circolare e' contraria alla legge e del tutto faziosa, anche perche' il suo autore e' ben consapevole del fatto che tutte le legislature repubblicane si sono concluse con un decreto di scioglimento delle Camere in data antecedente la decorrenza del quinquennio di durata delle Camere medesime, come emerge dal richiamo all'articolo 88 della Costituzione, per cui la norma in questione non avrebbe mai potuto trovare applicazione; gli effetti di un orientamento di questo tipo sono gravissimi sia in considerazione del fatto che l'atto viola il principio di legalita' e imparzialita' cui deve attenersi in base alla Costituzione ogni amministrazione pubblica sia perche' tradisce le finalita' perseguite dal legislatore che, nel disporre l'obbligo di dimissioni entro il termine di 180 giorni dalla fine naturale della Legislatura, mira a garantire la democraticita' delle competizioni elettorali, escludendo che le funzioni istituzionali possano essere strumentalmente esercitate ai fini della vittoria elettorale e non per il raggiungimento delle finalita' per il perseguimento delle quali tali funzioni sono state conferite, sia perche' induce sindaci e presidenti di province che intendono candidarsi alle elezioni politiche a compiere una scelta che li rende ineleggibili -: chi abbia autorizzato la diffusione di una circolare cosi' gravemente inficiata da faziosita' e ignoranza, o peggio, noncuranza della legge tale da risultare viziata da illegittimita' ed eccesso di potere; se non ritenga necessario annullare con effetto immediato la circolare n. 153/2000 ed attivare una azione disciplinare nei confronti del suo autore; quali provvedimenti intenda assumere al fine di garantire che l'attivita' dell'amministrazione degli interni sia conforme ai principi di legalita', buon andamento, e imparzialita' statuiti dalla Costituzione. (2-02702)





 
Cronologia
mercoledì 25 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge costituzionale Disposizioni concernenti l' elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (AC 168-D), approvata in seconda lettura dal Senato il 5 ottobre 2000 (legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.1).

martedì 7 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Negli Stati Uniti d'America si svolgono le elezioni presidenziali. Il candidato repubblicano George W. Bush prevale sul candidato democratico Al Gore.

mercoledì 22 novembre
  • Politica, cultura e società
    Si conclude il processo All Iberian 1. La Corte di cassazione conferma la sentenza della Corte d'appello di Milano e assolve Silvio Berlusconi per intervenuta prescrizione del reato.