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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02708 presentata da GIORDANO FRANCESCO (MISTO) in data 20001108

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: con legge regionale 1/2000, il consiglio regionale della Lombardia, recependo le osservazioni del commissario di Governo formulate con nota del 12 novembre 1999 (protocollo n. 22902/2968), definiva i criteri generali per l'erogazione dei buoni scuola, ossia forme di rimborso pubblico da destinare alle famiglie di studenti di scuole statali e non statali, in proporzione alle spese scolastiche complessivamente sostenute, al reddito familiare, al numero dei figli in eta' scolare, e tenuto comunque conto delle condizioni di disagio sociale ed economico (si veda l'articolo 4, comma 121, lettera e, della legge citata); detti criteri generali, definiti in sede di fonte legislativa primaria, ai fini della loro attuazione, necessitano di una disciplina di dettaglio, da adottarsi nell'ambito di un atto di normazione secondaria, ossia di un regolamento; ai sensi e per gli effetti delle modifiche all'articolo 121, comma 2, della Costituzione, apportate dalla legge costituzionale 1 del 1999, la potesta' regolamentare delle regioni e' stata trasferita dall'organo consiliare alla giunta regionale, come peraltro confermato dall'interpretazione data dalla conferenza Stato-regioni; ai sensi della norma legislativa regionale in parola, istitutiva del buono scuola, la giunta regionale della Lombardia deve definire le modalita' operative di erogazione di tali rimborsi delle spese scolastiche; dal combinato disposto delle norme teste' richiamate, pare dunque evidente che la giunta regionale lombarda avrebbe dovuto approvare un regolamento esecutivo dei principi generali contemplati dalla legge regionale di riferimento, in modo da specificare, nei confronti della generalita' dei consociati, i criteri di erogazione dei buoni scuola; regolamento, che la giunta regionale avrebbe poi dovuto provvedere correttamente a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997, alla commissione statale di controllo per un esame preventivo dei profili di legittimita' del regolamento stesso; nulla di tutto cio' e' stato fatto dalla giunta regionale; infatti, in un primo tempo le modalita' operative di erogazione del buono scuola sono state definite ed approvate da un organo assolutamente privo di competenza e di potere in ordine al provvedimento, ossia dal direttore generale della giunta regionale con decreto del 3 agosto 2000, n. 19449; in una fase successiva e' intervenuta la giunta, che, con delibera del 22 settembre 2000, n. VII/1253, si e' limitata a richiamare genericamente per relationem le medesime modalita' definite dall'organo incompetente; considerate le gravi irregolarita', che stanno inficiando la procedura amministrativa relativa alla definizione dei criteri di erogazione dei buoni scuola, vi e' il fondato sospetto che la giunta regionale cerchi di non adottare alcun regolamento della materia, ovvero di intervenire con atti generici, che si limitano a richiamare atti precedenti viziati da incompetenza, per eludere i controlli preventivi di legittimita' previsti dall'ordinamento; peraltro, la giunta regionale della Lombardia e' gia' stata inutilmente diffidata dallo stesso commissario di Governo ad inviare all'organo di controllo il regolamento sul buono scuola, ed analoga richiesta e' stata fatta anche dai consiglieri di opposizione in consiglio regionale con apposita mozione, costantemente rinviata; i capigruppo consiliari del Centrosinistra e di Rifondazione comunista, in data 18 ottobre 2000, hanno trasmesso alla commissione statale di controllo presso il commissario di Governo e ai ministeri competenti, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delle osservazioni sulla illegittimita' delle procedure seguite dalla giunta regionale; le modalita' operative definite dal direttore generale e confermate dalla giunta configurano dei criteri di erogazione dei buoni scuola, che disattendono completamente le finalita' perequative previste dal legislatore regionale (e richiamate nel punto 1), e finiscono per destinare i rimborsi soltanto alla copertura delle rette pagate presso le scuole non statali, escludendo, di conseguenza, con una ingiustificata disparita' di trattamento, le spese scolastiche complessivamente sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole statali; senza peraltro vincolare l'entita' dei rimborsi a fasce di reddito familiare, in modo tale da assicurare maggiori aiuti a chi ha piu' bisogno; il risultato complessivo e' che anche famiglie molto abbienti (esempio: genitori e 2 figli con un reddito annuo lordo di 240 milioni) possono ottenere sussidi economici, pagati con le risorse pubbliche dei contribuenti, fino a 2 milioni per ogni figlio iscritto alla scuola non statale; mentre nessuna forma di rimborso e' prevista per famiglie a basso reddito di studenti frequentanti le scuole statali; al di la' dei pur gravi aspetti di merito, vi e' comunque la necessita' preliminare di evitare che, attraverso le anomale procedure amministrative relative all'erogazione del buono scuola in Lombardia, si consolidi un pericoloso precedente, che pregiudichi i principi dello Stato di diritto e della leale cooperazione delle istituzioni democratiche; ossia: non e' ammissibile che una giunta regionale possa arbitrariamente attribuire nomi di comodo ai propri atti, a prescindere dalla loro natura giuridica sostanziale, al solo scopo di eludere i controlli preventivi di legittimita' previsti dall'ordinamento; ilprincipio dell'autonomia regionale, che va difeso e sviluppato nell'ottica di una maggiore rispondenza della azione politica ed amministrativa ai problemi del territorio, non puo' essere svilito e tradursi in maniera equivoca in una autonomia delle giunte e degli organi esecutivi dall'obbligo di rispettare le leggi approvate dalle assemblee elettive regionali (ossia i consigli, diretta espressione della volonta' generale della comunita' e del corpo elettorale locale); ne' puo' essere vanificato il principio di legalita' ed imparzialita' dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione -: se non ritengano di dover intervenire con urgenza per sollecitare la giunta regionale della Lombardia ad inviare alla commissione statale di controllo il regolamento relativo ai criteri di erogazione del buono scuola di cui all'articolo 4, comma 121, lettera e), della legge regionale 1/2000. (2-02708)

 
Cronologia
martedì 7 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Negli Stati Uniti d'America si svolgono le elezioni presidenziali. Il candidato repubblicano George W. Bush prevale sul candidato democratico Al Gore.

mercoledì 22 novembre
  • Politica, cultura e società
    Si conclude il processo All Iberian 1. La Corte di cassazione conferma la sentenza della Corte d'appello di Milano e assolve Silvio Berlusconi per intervenuta prescrizione del reato.