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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02710 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 20001109

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: con circolare telegrafica n. 153 del 2000 diretta ai prefetti della Repubblica il direttore generale dell'amministrazione civile ha impartito inopportunissime istruzioni circa le cause di ineleggibilita', alle elezioni politiche, dei candidati sindaci o presidenti di giunte provinciali, si suppone con la previa e piena approvazione del Ministro dell'interno, in spregio alle prerogative attribuite al Parlamento dall'articolo 66 della Costituzione, che assegna a ciascuna delle Camere l'esclusiva competenza alla convalida delle elezioni dei propri membri (Corte costituzionale 10 luglio1981, n. 129); leggesi nella circolare che e' stato sentito il Consiglio di Stato, ma in effetti le valutazioni dell'alto consesso (parere n. 1052/200 sezione I del 25 ottobre 2000) vi vengono richiamate solo parzialmente, giacche' non risulta menzionata dalla circolare la prima delle questioni sottoposte dalla stessa amministrazione che ha richiesto il parere e che "concerne gli effetti derivanti dalla decadenza che consegue all'accettazione della candidatura in caso di mancata previa rimozione delle cause di ineleggibilita'", come si evince da pagina 3 del parere n. 1052/2000 sezione I sopra citata; la linea comportamentale sottesa alla ricordata questione e' probabilmente quella di far permanere in carica le giunte malgrado la decadenza di colui che si candidi al Parlamento senza la previa dimissione dalla carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale, con una macroscopica elusione dell'obbligo, con almeno 180 giorni di anticipo di dimissioni, che incombe su coloro che rivestono la carica di presidente di giunta provinciale o di sindaci di comuni con popolazione sopra i 20.000 abitanti e che vogliano candidarsi per Camera o Senato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 369 e successive modifiche; sulla questione richiamata quale prioritaria dal parere del Consiglio di Stato c'e' da sottolineare che era stata la stessa amministrazione dell'interno a sollecitare la consultazione dell'alto consesso sul punto ed e' pertanto singolare che sul punto la circolare telegrafica oggetto dell'interpellanza abbia taciuto; tanto piu' che la stessa amministrazione aveva chiaramente enunciato il principio importantissimo (desumibile dal disposto del comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica) sostenendo che - nel caso di accettazione di candidatura senza la preventiva dimissione della carica - si ha l'effetto automatico della decadenza dalla carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale, senza che ne consegua "sanatoria" dalla connessa ineleggibilita'; ma la singolarita' della inopportunissima circolare non finisce qui (ossia con riferimento alla glissata questione anzicennata) e c'e' ben altro: appare evidente che l'alto consesso - con il linguaggio aulico che e' consueto - ha inteso "bacchettare" l'amministrazione richiedente laddove si afferma nel parere che "le complesse e delicate questioni ermeneutiche che l'amministrazione solleva non si prestano a costituire oggetto della funzione consultiva che il Consiglio di Stato esercita ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione"; in altre parole se inopportuna ed impropria era stata l'iniziativa volta a richiedere un parere dell'alto consesso su tematiche che la Costituzione riserva al Parlamento, ancor piu' grave e' stata l'emanazione di una circolare telegrafica sulla materia, malgrado il monito che al Ministero dell'interno e' venuto dal parere del Consiglio di Stato; il vulnus al corretto funzionamento della democrazia ed alla parita' giuridica dei cittadini che si candideranno al Parlamento ha davvero assunto connotati di estremo allarme per l'elusivo intervento del Viminale per la marcata volonta' di non rispetto delle "regole", come la recente dichiarazione rutelliana ("Mi dimettero' da sindaco di Roma il 7 gennaio 2001") dimostra; certamente non c'e' stata e non poteva esservi nessuna delega al Ministro dell'interno della piu' alta delle prerogative che la Costituzione assegna alla esclusiva potesta' del Capo dello Stato; la circolare in argomento (come la dichiarazione rutelliana che alla stessa fa eco) non puo' invadere il campo di altri poteri dello Stato (Capo dello Stato e Parlamento) -: se il Ministro dell'interno abbia dato il proprio preventivo assenso alla emanazione della circolare telegrafica in argomento; se non ritenga che - con l'urgenza del caso - la circolare medesima vada annullata o, comunque, revocata, in quanto lesiva delle prerogative di altri poteri costituzionali. (2-02710)





 
Cronologia
martedì 7 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Negli Stati Uniti d'America si svolgono le elezioni presidenziali. Il candidato repubblicano George W. Bush prevale sul candidato democratico Al Gore.

mercoledì 22 novembre
  • Politica, cultura e società
    Si conclude il processo All Iberian 1. La Corte di cassazione conferma la sentenza della Corte d'appello di Milano e assolve Silvio Berlusconi per intervenuta prescrizione del reato.