Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/32789 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 20001129
Al Ministro della sanita', al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE 258 del 1997 sui nuovi prodotti ed i nuovi ingredienti alimentari prevede che i nuovi prodotti, compresi prodotti o ingredienti alimentari derivati da Organismi geneticamente modificati (OGM) ma che non contengono piu' OGM, possono essere messi in commercio senza sottostare alla completa procedura di autorizzazione prevista all'articolo 4, se e solo se tali prodotti sono sostanzialmente equivalenti ai prodotti o ingredienti alimentari esistenti, riguardo alla loro composizione, valore nutritivo, metabolismo, uso a cui sono destinati e tenore di sostanze indesiderabili contenute; detta procedura semplificata deve essere autorizzata dallo Stato membro al quale e' stata presentata la domanda per la immissione sul mercato per la prima volta, sulla base di valutazione espressa da propria autorita' competente per i prodotti alimentari; tra il 1997 e il 1998 l'autorita' di controllo britannica Advisory Committe on Novel Food Processes (ACNFP) certificava la sostanziale equivalenza - e, per cio', autorizzava l'adozione della procedura semplificata - per alcuni prodotti, tra i quali alcune varieta' di mais, MAIS BT 11, MAIS Mon 810, MAIS Mon 809, MAIS T25, nonostante il fatto che vi fosse precisa evidenza della presenza di molecole modificate, in netto contrasto con quanto prescritto dall'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE 258 del 1997; cio' consentiva alle imprese produttrici dei prodotti OGM di porli in commercio e di omettere l'invio dei dossier scientifici corrispondenti alle autorita' sanitarie dei quindici partner europei; il 15 settembre 1999 l'associazione Verdi Ambiente e Societa' si rivolgeva al Ministero della sanita' chiedendo chiarimenti sulla vicenda ed in particolare sulla legittimita' della procedura semplificata adottata per sette prodotti: tre varieta' di olio di colza e le quattro varieta' di mais sopra ricordate; il Ministro della sanita' pro tempore Rosy Bindi richiese, sulla questione avanzata dall'associazione ambientalista, il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' e del Consiglio Superiore di Sanita'; l'ISS si pronunciava il 22 ottobre 1999, esprimendo il parere della non sussistenza dell'equivalenza sostanziale (Allegato n. 1) e trasmettendo poi la propria valutazione al Consiglio Superiore di Sanita', che, il 16 dicembre 1999 dichiarava i sette prodotti non conformi ai requisiti di sostanziale equivalenza; il successivo Ministro della sanita' Umberto Veronesi, mentre dichiarava la sua perplessita' di fronte alle sollecitazioni, da piu' parti pervenute, perche' procedesse alla sospensione della circolazione dei citati prodotti causa l'inadeguatezza della procedura di autorizzazione seguita, richiedeva un nuovo pronunciamento all'Istituto Superiore di Sanita' che, in data 4 luglio 2000 (Allegato n. 2) riaffermava ancora che per i sette prodotti OGM in questione non sussiste l'equivalenza sostanziale dal punto di vista composizionale; tale documento dell'ISS non veniva mai messo a disposizione del Consiglio dei ministri che in piu' occasioni, nel corso del mese di luglio 2000, affrontava la questione della legittimita' della procedura adottata per la circolazione dei sette prodotti citati; il Ministro della sanita' richiedeva invece all'ISS ancora un nuovo pronunciamento ottenendo, in data 28 luglio, un documento ulteriore, questa volta sottoscritto personalmente dal Direttore Benagiano, nel quale, pur riportando (ma senza alcuna valutazione conseguente) la presenza di molecole modificate, si inseriscono giudizi ambigui e contorti, volti ad una possibile lettura del testo a sostegno di legittimazioni della circolazione dei prodotti e, pur citando alcune indicazioni sui possibili rischi comparse nella letteratura scientifica piu' recente, si conclude dichiarando che "alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non risultano esistere rischi per la salute umana ed animale derivanti dal consumo dei derivati degli OGM indicati nella tabella", con un uso evidentemente capzioso del termine "attuale" dal momento che sono in discussione nella comunita' scientifica gli effetti a medio-lungo termine del consumo di tali alimenti, certamente oggi non conosciuti; di fronte alla persistente decisione del Ministro della sanita' di non provvedere al decreto di sospensione per i sette prodotti in oggetto, il Presidente del Consiglio, in nome di un uso rigoroso del principio di precauzione, assumeva la decisione di emanare proprio decreto di sospensione, e tuttavia, causa il mancato supporto di un chiaro documento dell'ISS, riduceva la sospensione alle quattro varieta' di mais, escludendo le tre varieta' di olio di colza per le quali piu' incetto appariva il parere dell'ISS del 28 luglio; la sostituzione del documento dell'ISS del 4 luglio - mai prodotto dal Ministro della sanita' - con quello del 28 luglio fornisce al decreto di sospensione del Presidente del Consiglio base scientifica ben piu' debole di fronte a contestazioni, sia in sede di istituzioni europee, sia di interessi privati; il Commissario alla protezione del consumatore, David Byrne, pur essendo stato inutilmente sollecitato piu' volte, sia dal ministro Bindi che dal ministro Veronesi, a richiedere al Comitato Scientifico dell'alimentazione umana un parere sulla sostanziale equivalenza dei sette prodotti citati, informato tuttavia dell'intenzione del Governo italiano di procedere al decreto di sospensione, convocava finalmente detto Comitato Scientifico, ma ponendo ad esso non la questione posta dall'Italia sulla sostanziale equivalenza sulla quale era ampiamente scontato il parere negativo, ma una valutazione sul rischio sanitario associato all'uso dei prodotti citati; cio' nonostante, il draft preliminare del Comitato scientifico (Allegato n. 3), redatto dal professor W. Grunow il 2 agosto 2000, sostiene, aggiornandole, tutte le motivazioni che hanno indotto a considerare illecita la commercializzazione dei sette OGM, sostenendo, fra l'altro che: "Le valutazioni di sicurezza presentate dall'ACNFP britannico e dal Comitato Scientifico sulle Piante (SCP) della Commissione europea sono state eseguite tra il 1995 e il 1998 sulle basi di metodi e principi considerati sufficienti all'epoca. Quindi il Comitato ha l'impressione (non puo' escludere) che dovrebbero essere considerate desiderabili ulteriori evidenze riguardo la sicurezza, se i prodotti dovessero essere sottoposti a una rivalutazione. Riguardo la sostanziale equivalenza, il Comitato sottolinea che l'ACNFP non ha fatto distinzioni, fra sostanziale equivalenza totale o parziale, come e' stato fatto nelle "linee guida per la valutazione dei nuovi cibi" del SCF. In contrasto con l'ACNFP, il Comitato vorrebbe applicare queste linee guida e caratterizzare le piante modificate geneticamente e i loro prodotti contenenti le sequenze introdotte come "sostanzialmente equivalenti tranne per la sequenza specifica", come pure ha fatto il SCP nelle sue valutazioni; il 7 settembre 2000 il Comitato Scientifico dell'alimentazione umana ha reso noto il proprio parere che, ribaltando il parere preliminare del 2 agosto, ignorando il problema della sostanziale equivalenza che e' alla base del decreto di sospensione del Presidente dei Consiglio, ma concentrando invece l'attenzione sul rischio sanitario ed utilizzando il documento dell'ISS del 28 luglio, conclude per l'assenza di rischio, spianando la strada ad una decisione, che la Commissione europea potrebbe sottoporre alla prossima riunione del Comitato permanente per i prodotti alimentari prevista per il 18 ottobre 2000, con la quale potrebbe intimare all'Italia di revocare il decreto di sospensione relativo ai quattro prodotti -: come sia potuto accadere, innanzi ad una questione di tale rilevanza per il Paese e per il Governo, che il parere dell'ISS del 4 luglio 2000 che confermava per i sette OGM in questione come "... non sussiste l'equivalenza sostanziale dal punto di vista composizionale" non sia stato reso noto dal competente ministero, cosi' inducendo gravemente in eclatante difetto d'istruttoria il Presidente del Consiglio ed il Governo tutto nella trattazione dell'affare e nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000; se non reputi il Presidente del Consiglio altamente lesiva della collegialita' del Consiglio dei ministri una omissione informativa di tale rilevanza e quali iniziative intenda assumere; se non vada censurata, sotto il profilo della scorrettezza del metodo scientifico e della funzione di lealta' istituzionale a cui e' tenuto il massimo organo di consulenza sanitaria dell'Esecutivo, la relazione predisposta in occasione del Consiglio dei ministri del 4 agosto ove il direttore dell'ISS capovolge i precedenti e difformi pareri espressi, - e nel caso del succitato parere del 4 luglio 2000 addirittura opportunamente e fisicamente rimossi - in base ad apodittiche affermazioni e volute imprecisioni terminologiche e concettuali; se non reputi inoltre il Governo estremamente grave e scientificamente quanto proceduralmente incomprensibile, se non alla luce di inconfessabili motivazioni di oggettiva sudditanza dei competenti organi della Commissione europea agli interessi dell'industria biotech, il pronunciamento del Comitato scientifico UE ove esso, in assoluta difformita' dello studio della problematica e della proposta avanzata dai componenti relatori sul caso, ha confermato l'assenza di rischio sanitario nell'uso dei prodotti OGM in questione; se tale fatto, eventualmente portato alla base di una posizione della Commissione contraria al divieto di commercializzazione disposto dall'Italia, non leda gli interessi e la dignita' del Paese; se tale vicenda nel complesso non crei un gravissimo precedente procedurale basato su falsi presupposti e su evidenti intenti di umiliare ogni legittima e doverosa iniziativa assunta da quegli Stati membri maggiormente attenti ed ossequiosi del principio precauzionale, solo a parole posto a base delle politiche ambientali dell'Europa; quali iniziative intenda quindi assumere il Governo in sede UE affinche' sia ristabilita verita' scientifica e correttezza procedurale cosi' da garantire i primari interessi alla salute ed all'ambiente di tutti i cittadini dell'Unione (4-32789)
Com'e' noto, la disciplina comunitaria in materia di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari e' contenuta dal Regolamento CE n. 258/97 sui nuovi alimenti. Tali procedure possono seguire l'iter autorizzativo ovvero l'iter di notifica. L'iter autorizzativo, in particolare, prevede la partecipazione attiva dei singoli Stati Membri alla relativa procedura autorizzativa. Questi ultimi, infatti, sono tenuti ad effettuare la valutazione della sicurezza d'uso di ciascun nuovo alimento per cui sia stata richiesta l'autorizzazione alla commercializzazione, sulla base delle linee guida contenute nella Raccomandazione della Commissione europea del 29 luglio 1997. La valutazione della sicurezza d'uso di ogni nuovo alimento e' fondata sul principio della equivalenza sostanziale. Secondo tale principio, il nuovo alimento dev'essere confrontato con la "controparte" tradizionale e, qualora venga definita l'equivalenza sostanziale con essa, il nuovo alimento puo' essere definito sicuro quanto la "controparte" tradizionale stessa. Nel caso di variazioni composizionali, come si verifica per gli alimenti solo in parte sostanzialmente equivalenti alla "controparte tradizionale" in quanto il tratto inserito a seguito della modificazione genetica non e' equivalente, e' necessaria la valutazione della sicurezza d'uso da parte degli Stati Membri, come prescritto nel citato Regolamento CE 258/97. Laddove l'immissione in commercio riguardi nuovi prodotti o ingredienti alimentari derivati da Organismi Geneticamente Modificati (="OGM"), i quali non contengano piu' OGM, il Regolamento CE 258/97 ne consente l'immissione stessa senza la necessita' del completo espletamento della procedura di autorizzazione prestabilita, se e solo ove detti prodotti siano sostanzialmente equivalenti ai prodotti o ingredienti alimentari esistenti (tenuto conto della loro composizione, valore nutritivo, impiego, eccetera). Ne deriva una "procedura semplificata" (di semplice notifica), che dev'essere autorizzata dallo Stato Membro a cui sia stata presentata la relativa domanda di commercializzazione per la prima volta, in esito alle valutazioni espresse da apposite commissioni competenti in materia. A tale riguardo, occorre precisare che la procedura semplificata adottata a suo tempo dall'autorita' di controllo della Gran Bretagna "Advisory Committee on Novel Food and Processes" (="ACNFP"), che ha consentito l'autorizzazione alla commercializzazione anche nell'ambito dell'U.E. in base all'articolo 5 del Regolamento n. 258/97, non riguardava gli OGM in quanto tali, bensi' i loro sottoprodotti di trasformazione industriale (farina, amido, sciroppo di glucosio eccetera). In merito a quanto esposto nell'interrogazione parlamentare in esame, occorre premettere che, nel corso della riunione tenutasi il 18 ottobre 2000, contrariamente a quanto temuto, il Comitato permanente per i prodotti alimentari della U.E., in luogo di intimare all'Italia di revocare il DPCM 4 agosto 2000 di sospensione cautelativa dei 4 prodotti transgenici, ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione sullo sviluppo di una ampia "strategia comune" in ordine alla diffusione degli organismi geneticamente modificati ed alla vendita ed utilizzo di prodotti e derivati transgenici in ambito comunitario. Per quanto riguarda l'affermazione contenuta nell'atto parlamentare in questione, in merito al fatto che non sia stato reso noto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' del 4 luglio 2000, si osserva che durante la seduta del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000 il Ministro della sanita' ha messo a disposizione il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' del 28 luglio 2000, nel quale il Direttore pro-tempore dello stesso Istituto, Prof. Giuseppe Benagiano, nel quale riferendosi a quanto precedentemente comunicato dall'ISS al Ministero della sanita' con i pareri del 22 ottobre 1999 e del 4 luglio 2000 chiariva come segue: "Mi corre innanzitutto l'obbligo di precisare che i pareri precedentemente formulati facevano riferimento ad una interpretazione della norma comunitaria (tutt'altro che chiara) che identifica il significato dell'espressione equivalenza sostanziale con l'espressione identica composizione chimica dei prodotti in questione. Pertanto, questo Istituto ha fornito risposte basate su questa interpretazione restrittiva del concetto di equivalenza sostanziale. Onde evitare ulteriori fonti di confusione, ritengo doveroso lasciare al suo ufficio legale il compito di valutare l'esatto significato giuridico della norma comunitaria". Appare evidente, per quanto sopra riportato, che il Consiglio dei ministri e' stato percio' informato dell'esistenza dei precedenti pareri da lettera del 28 luglio 2000. Non sussiste, pertanto, alcun elemento che possa far pensare ad una "omissione informativa". In effetti, il parere dell'istituto Superiore di Sanita' (="ISS") reso in data 22 ottobre 1999, tra l'altro non recante la firma del Direttore dell'Istituto, contiene indicazioni meramente didascaliche e procedurali in risposta ad un quesito formulato dal Dipartimento degli Alimenti, della Nutrizione e della Sanita' Pubblica Veterinaria del Ministero della sanita', concernenti il Regolamento CE n. 258/97. Anche il successivo parere dell'ISS datato 4 luglio 2000 (parimenti non firmato dal Direttore dell'Istituto ed espresso in risposta alla richiesta del suddetto Dipartimento) aveva rilievo meramente istruttorio, pur indicando le motivazioni per le quali non appariva sussistere l'equivalenza sostanziale dal punto di vista composizionale nei confronti dei 7 prodotti in questione. Infatti, il parere del 4 luglio 2000 segnalava l'inapplicabilita' dell'articolo 5 del Regolamento CE n. 258/97 e dava ulteriori indicazioni procedurali. Ã necessario sottolineare, pertanto, che i due pareri dell'ISS datati 22 ottobre 1999 e 4 luglio 2000 non hanno espresso in alcun modo valutazioni relative alla "sicurezza d'uso" dei prodotti in questione. Piu' specificamente, la formulazione di detti pareri non consente di considerare le argomentazioni svolte in merito alla equivalenza sostanziale come valutazioni sulla sicurezza d'uso. Non diversamente si esprimeva, del resto, anche il Consiglio Superiore di Sanita' nel proprio parere del 16 dicembre 1999, in cui veniva auspicato, in particolare, lo sviluppo di ricerche mirate ad approfondire la conoscenza delle conseguenze delle modificazioni genetiche. L'assenza di uno specifico contenuto sostanziale in tema di sicurezza d'uso nei 2 pareri dell'ISS poc'anzi richiamati (come gia' ricordato, resi in risposta a specifiche domande poste dal citato Dipartimento all'organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero della sanita' e limitati a chiarimenti esplicativi delle procedure istruttorie delineate dal Regolamento CE n. 258/97) costituisce la ragione per la quale essi non sono stati messi nella materiale "... disposizione del Consiglio dei ministri...", fermo restando comunque che nessuna omissione informativa puo' seriamente essere ascritta al Ministro della sanita', ne' tantomeno alcuna fisica rimozione di documenti, posto che, come prima riferito, nello stesso parere dell'Istituto Superiore di Sanita', a firma del suo direttore generale pro-tempore Prof. Giuseppe Benagiano (esplicitamente citato nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2000, n. 184) si fa riferimento al contenuto di "pareri precedentemente formulati", di ben agevole acquisizione quindi da parte del Consiglio dei ministri sol che ne fosse stata fatta richiesta. Il parere espresso dall'ISS in data 28 luglio 2000 ha, invece, un evidente e marcato rilievo sostanziale, in quanto approfondisce l'aspetto inerente alla sicurezza della salute umana ed animale in relazione al consumo dei derivati degli OGM piu' volte citati. Come ricordato nella stessa interpellanza, tale parere e' stato richiesto dal Ministro della sanita', che ha sollecitato l'Istituto ad esprimere valutazioni adeguatamente approfondite e documentate su specifici argomenti quali la "sostanziale equivalenza" dei semi originari e dei prodotti da loro derivati ed i possibili rischi per la salute umana ed animale legati al loro consumo. In effetti, la disamina del parere reso il 28 luglio 2000 dall'Istituto, permette di rilevare una serie di considerazioni di natura puramente tecnico-scientifica poste a fondamento del concetto di "sostanziale equivalenza", in riferimento - ovviamente - ai prodotti in esame. Dei 7 prodotti notificati, i 4 tipi di mais OGM contengono livelli di proteine derivanti dalle modificazioni genetiche compresi tra 0,04 e 30 parti per milione, mentre per i 3 oli di semi di colza i dati disponibili non mostrano la presenza di proteine espresse. I 7 prodotti OGM presentano una sostanziale identita' con la "controparte tradizionale" sotto il profilo meramente nutrizionale. In ordine alla questione della sicurezza d'uso, l'ISS, soffermandosi su alcune problematiche inerenti all'impiego di prodotti OGM e derivati (tossicita', tolleranza agli erbicidi, profilo dell'antibiotico resistenza), ha inteso sottolineare che, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non risultano esistere rischi per la salute umana ed animale. In esito alle considerazioni finora espresse, appare del tutto evidente che i documenti dell'ISS del 22 ottobre 1999 e del 4 luglio 2000 non costituivano una appropriata "base scientifica" al DPCM 4 agosto 2000. Le premesse di tale atto normativo, oltre a richiamare largamente il parere dell'Istituto datato 28 luglio 2000, nonche' il parere del 16 dicembre 1999 del Consiglio Superiore di Sanita', fanno espresso riferimento alla corrispondenza intercorsa tra il Ministero della sanita' ed il Presidente della Commissione europea ed il Commissario europeo competente, da cui "...emergono carenze nella procedura di accertamento dell'assenza di rischi per la salute dei consumatori...". Invero, con due distinte note (la prima del 23 dicembre 1999, a firma dell'allora Ministro della sanita' Onorevole Bindi; la seconda del 5 giugno 2000, a firma del Ministro Veronesi) inviate al Presidente della Commissione europea pro-tempore Romano Prodi ed al Commissario europeo per la sanita' e la protezione dei consumatori pro-tempore Byrne, sono state prospettate le difficolta' relative all'applicazione del Regolamento CE n. 258/97 sui nuovi prodotti ed i nuovi ingredienti alimentari, con particolare riferimento sia alla reale affidabilita' della procedura di notifica (articolo 5), nonche' all'accertamento dell'effettiva assenza di rischi per la salute dei consumatori in via preliminare alla fase puramente commerciale, sia alla necessita' di attribuire al concetto di equivalenza sostanziale un significato chiaro, preciso ed omogeneo, ed infine, all'esigenza dell'applicazione del "principio di precauzione", sempre piu' frequentemente invocato a livello nazionale e a livello internazionale e comunitario. La nota del 5 giugno 2000, inoltre, ricordava il citato parere del Consiglio Superiore di Sanita' e chiedeva alle competenti Autorita' europee di "...affrontare con decisione ..." le problematiche connesse a prodotti di tale genere, attraverso "...un chiaro pronunciamento del Comitato Scientifico dell'alimentazione umana entro breve termine, evitando cosi' l'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi unilaterali...". In risposta a quest'ultima lettera, il Commissario europeo per la sanita' e la protezione dei consumatori riferiva di avere chiesto al Comitato Scientifico dell'alimentazione umana di appurare se l'utilizzazione di nuovi prodotti alimentari costituisca un pericolo per la sanita' pubblica. A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto 2000, e' stato emanato il DPCM 4 agosto 2000 che ha disposto la sospensione cautelativa della commercializzazione ed utilizzazione sul territorio nazionale di taluni prodotti transgenici (MAIS BT 11, MAIS MON 810, MAIS MON 809 e MAIS T 25), in attesa dell'ulteriore vaglio tecnico da parte del suddetto Comitato. Cio' in considerazione di quanto disposto dall'articolo 12 del Regolamento CE n. 258/97, che consente a ciascun Stato Membro di limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente in questione, qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di quelle gia' esistenti, sussistano fondati motivi per ritenere che la loro utilizzazione presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente. Si e', altresi', tenuto conto degli avvisi espressi al riguardo dal Ministro della sanita' e dal Ministro per le politiche agricole. Occorre precisare che il nostro Paese e' fino ad oggi l'unico che abbia osservato questo tipo di condotta sospensiva, a fronte di un atteggiamento molto piu' liberalistico da tempo adottato a livello internazionale (si pensi agli U.S.A.), e molto diffuso nello stesso ambito comunitario. Per quanto riguarda il parere reso noto in data 7 settembre 2000 dal Comitato Scientifico dell'alimentazione umana e il fatto che questo abbia concentrato la propria attenzione sul rischio sanitario invece di definire le problematiche inerenti alla "sostanziale equivalenza", malgrado quanto richiesto in modo esplicito dal Ministro della sanita' con la nota del 5 giugno 2000, appare di piena evidenza che tale scelta rientra esclusivamente nell'ambito dell'autonomia e della potesta' di tale organo comunitario, che ha sviluppato, comunque, la questione posta dal Commissario Byrne in merito ai pericoli per la sanita' pubblica associati all'uso dei prodotti piu' volte citati. Si assicura, in ogni caso, che i rappresentanti del nostro Paese in seno agli organismi comunitari di Bruxelles perseguiranno l'intento di approfondire le questioni legate alla diffusione degli OGM e dei prodotti da essi derivati e, in particolar modo, quella concernente la definizione di una migliore comprensione del concetto di sostanziale equivalenza. Cio' allo scopo di pervenire ad un accordo di certa ed omogenea applicabilita' da parte di tutti gli Stati membri nell'ambito della valutazione di prodotti alimentari OGM e derivati, anche attraverso la riconsiderazione del quadro regolamentare. Il fine ultimo e' la tutela della primaria esigenza della salute dei consumatori e la salvaguardia dei prodotti tipici tradizionali. Il Ministro della sanita': Umberto Veronesi.