Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02754 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 20001129
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: a breve distanza di tempo dall'emanazione del decreto legislativo n. 507 del 1999 sulla depenalizzazione di vari reati, i cui automatismi hanno comportato sanzioni abnormi per talune infrazioni di non rilevante pericolosita' riguardanti i vini, il 22 settembre 2000 e' entrato in vigore anche il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, che ha aggravato pesantemente il caos sanzionatorio della gia' complicata regolamentazione vitivinicola comunitaria e nazionale; l'impostazione di tale decreto, che pare non aver tenuto conto dei limiti della legge delegante risulta discutibile e persino dannoso per i consumatori e le aziende vinicole corrette; queste ultime non sono infatti tutelate in quanto: 1. Prevede solamente pene costituite da illeciti amministrativi senza far salve espressamente le disposizioni penali; 2. Non prevede sanzioni per varie infrazioni a norme in vigore da anni e che da anni attendono di essere supportate da pene adeguatamente dissuasive; 3. Non cita affatto le analoghe disposizioni preesistenti da esso abrogate, con il risultato di creare pericolose incertezze e assai probabili difformita' di applicazione sulle sanzioni previste per i singoli casi; nel merito dei singoli commi dell'articolo 1 le sanzioni si caratterizzano: 1. Per grossolanita', quando sbrigativamente puniscono con un'unica pena ipotesi profondamente diverse fra loro; 2. Per illogicita', laddove impongano pene lievi per infrazioni gravemente preoccupanti; 3. Per pene ingiustificatamente eccessive, soprattutto per alcune irregolarita' riguardanti lievi esuberi di anidrite solforosa, di acidita' volatile e simili, oggi punite (oltre il 10 per cento del limite massimo) con s.a. addirittura da 15 a 90 milioni di lire, nelle quali per pochi litri di vino possono incappare anche le aziende agricole e agrituristiche piu' diligenti e oneste, con conseguenze tali da minarne alla base la sopravvivenza. Oltre, beninteso, a creare una comprensibile crisi di rigetto e un clima di ostilita' verso le Istituzioni. E, non ultimo, creare difficolta' di applicazione agli stessi ispettori che, di fronte a fatti minimi concreti, hanno la professionalita' e sensibilita' di non accettare di farsi strumenti di sanzioni da inquisizione medievale; per quanto attiene alla "sanatoria" di cui all'articolo 2, riferita agli impianti vitati, le sanzioni sembrano eccessive sotto il profilo economico e preoccupantemente carenti, ad esempio, laddove non si estende a eventuali infrazioni, anche di tipo penale (per falsi in atti, percepimento di aiuti non spettanti, ecc.) connesse o, comunque, derivanti dagli impianti irregolari; l'articolo 3, infine, e' carente anche nella parte in cui, per le irregolarita' commesse fino alla sua entrata in vigore, non consente all'interessato di usufruire della sanzione piu' conveniente tra vecchio e nuovo regime; soprattutto, pero', l'articolo 3 e' da considerarsi del tutto assurdo laddove, per la parte di infrazioni costituite da violazioni lievi, richiama e impone l'applicazione della procedura delle cosiddette "maxitruffe multimiliardarie" crate dalla legge n. 898 del 1986 per far fronte, appunto, all'allora grave, fenomeno delle truffe ai danni degli aiuti CEE ai settori del pomodoro e dell'olio di oliva; tale procedura e' gravemente discriminatoria innanzitutto nella parte in cui non consente di ricorrere alla cosiddetta "oblazione" (pagamento in misura ridotta), in particolare per quanto riguarda la stragrande maggioranza delle infrazioni oggi contestate che riguardano imprecisioni formali nella etichettatura e nella giungla delle documentazioni vitivinicole, divieto che e' umiliante per le aziende e svantaggioso per lo Stato che incassa tardi e, spesso, meno; quella citata risulta essere una procedura fortemente discriminatoria soprattutto per la parte in cui in molti casi di fatto chi firma o consente la contestazione (come direttore di Ufficio periferico dell'Ispettorato repressioni frodi) sia la stessa persona cui compete la emissione della ordinanza - ingiunzione (autorita' amministrativa discutibilmente delegata dal ministro), vale a dire una unificazione di compiti che, non solo elimina la terziarieta' propria della figura del primo giudice rispetto all'accusa e al presunto contravventore, ma costituisce di fatto anche remora ad uno svolgimento pieno del diritto di difesa; a) - se non ritenga necessario, per la tutela del consumatore e dell'immagine del vino italiano e, con esse di quanti operano per valorizzarlo, pervenire rapidamente ad un profondo e dettagliato riesame del sistema sanzionatorio del settore vitivinicolo al fine di eliminare le carenze, gli eccessi e gli altri squilibri piu' sopra indicati; b) - se, attraverso una legislazione moderna e realistica, nel predetto ambito, non intenda introdurre la semplice "diffida" nei casi di imprecisioni formali prive di ogni pericolosita', che oggi comportano invece lunghe procedure di contestazione le quali, oltre a danneggiare la qualita' della vita degli operatori del settore, danneggiano gravemente anche l'attivita' dei piu' prestigiosi, seri, diligenti operatori vitivinicoli e dei loro collaboratori, costretti ad operare in un clima di paura e di costante fibrillazione, con cio' dissipando l'ormai insostenibile atteggiamento di continue contestazioni che, considerate come vere e proprie "tasse sull'imprecisione", sono quasi ineludibili in una complessa miriade di regole e regolette imposte dalle norme comunitarie e nazionali che oberano il settore vitivinicolo; con cio', infine, restituendo tempo ed energie preziose agli ispettori le cui forze vanno meglio indirizzate verso controlli concreti per la protezione vera dell'importante settore vitivinicolo. (2-02754)