Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02769 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 20001207
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: in data 5 dicembre 2000, presso l'Unione Industriali di Napoli, la Fiat Auto spa ha sottoscritto un accordo sindacale con le organizzazioni Fim-Fiom-Uilm-Fismic che stabilisce, tra l'altro, la proroga al 31 luglio 2001 dei contratti interinali scadenti il 31 dicembre 2000 e relativi a 380 lavoratori che ormai, ai sensi di legge, hanno abbondantemente maturato il diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato dall'azienda utilizzatrice Fiat Auto di Pomigliano d'Arco in quanto gia' al terzo rinnovo, senza soluzione di continuita', del contratto interinale; anche i lavoratori in affitto adibiti presso le aziende terziarizzate operanti all'interno dello stabilimento Fiat Auto di Pomigliano (ad esempio quelli della Logint e della Stola) hanno ormai maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le relative aziende utilizzatrici; il predetto accordo e' stato stipulato in plateale violazione della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) che espressamente dispone, all'articolo 10 comma 3, delle specifiche ed inequivoche norme sanzionatorie: "Se la prestazione di lavoro temporanea continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione e' a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua, oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso"; sulla vicenda l'organizzazione sindacale Slai Cobas, in data 6 dicembre 2000, ha sporto formale denuncia presso la Direzione provinciale del lavoro di Napoli ed ha gia' preannunciato una ulteriore denuncia alla magistratura per comportamento antisindacale contro Fiat Auto di Pomigliano ai sensi dell'ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto la stessa non e' stata informata, insieme a tutti i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano, della citata riunione all'Unione Industriali di Napoli ed in quanto cio' costituisce consapevole ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle liberta' e dei diritti sindacali; la contrattazione sindacale non puo' violare i diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori espressamente sanciti dalle leggi dello Stato; l'uso strumentale dell'intera normativa di deregolamentazione legislativa dei diritti dei lavoratori dipendenti e' ormai prassi comune attivata dalle aziende allo scopo di realizzare un serrato ed illegittimo controllo datoriale sulla forza lavoro, nonche' deprecabili clientele e ricatti che quasi sempre sfuggono ormai ad ogni possibilita' di controllo -: quali concrete ed immediate iniziative intendano porre in atto, ciascuno per quanto di propria competenza, affinche' siano effettuati rigorosi controlli istituzionali sull'utilizzo dei contratti di affitto in Fiat Auto di Pomigliano e nelle collegate aziende terziarizzate, nonche' delle agenzie interinali fornitrici, e per l'integrale applicazione della normativa a tutela dei lavoratori in generale e, specificamente, del maturato diritto dei lavoratori interinali all'assunzione stabile e definitiva presso Fiat Auto e collegate aziende terziarizzate. (2-02769)