Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01007 presentata da RUFFINO ELVIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20001213

La IV Commissione, considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, prevede che il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; ritenuto che tale disposizione individui un procedimento decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato, Governo, Presidente della Repubblica e Parlamento nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'impiego delle forze armate; ritenuto inoltre che solo al termine di tale meccanismo decisionale si possa ritenere espressa effettivamente la volonta' di tali poteri, e possano ritenersi compiuti i presupposti necessari affinche' il Ministro della difesa possa attuare le deliberazioni del Governo, da adottare in forma di deliberazioni del Consiglio dei ministri; considerato che, dopo l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1997, n. 25, si registra un chiarimento nel complessivo procedimento di definizione delle condizioni di impiego delle forze armate all'estero, anche se nei fatti non puo' ritenersi affermato un percorso decisionale che rispecchi esattamente quanto previsto nel citato articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 25 del 1997; ritenuto in particolare che sia invece necessario assicurare il rispetto di tali passaggi, espressamente definiti con legge, per consentire il necessario coinvolgimento dei poteri titolari di attribuzioni costituzionali per quanto concerne l'impiego delle Forze armate, e, piu' in generale, per definire le condizioni alle quali assicurare l'operativita' della Difesa nazionale in conformita' allo spirito democratico della Repubblica, al quale deve informarsi l'ordinamento delle Forze armate ai sensi dell'articolo 52, ultimo comma, della Costituzione; sottolineato come a tal fine sia espressamente previsto all'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, istitutiva del servizio militare professionale, che «l'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge»; rilevata pertanto l'opportunita' di delineare modalita' utili a consentire, in tale contesto, il coinvolgimento dell'organo parlamentare, al fine di assicurare in tale sede il controllo delle condizioni costituzionali di impiego delle Forze armate ed il conferimento della necessaria base di legalita' alla relativa azione; considerato che in tale contesto le previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, costituiscono un obbligo per il Governo di assicurare lo svolgimento del procedimento istituzionale ivi descritto, e per il Ministro della difesa di attendere che tale procedimento si sia completato favorevolmente, prima di attuare le deliberazioni del Governo; considerato pertanto possibile delineare, alla luce di quanto premesso, uno schema decisionale sulla base del quale promuovere l'evoluzione di una prassi che consenta di garantire il coinvolgimento dei poteri costituzionali di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, nel rispetto dellerelative prerogative e attribuzioni: impegna il Governo ad assicurare il rispetto della seguente procedura: 1. le deliberazioni di carattere generale in materia di sicurezza e di difesa, comprese quelle relative ai criteri generali di impiego delle Forze armate all'estero, sono adottate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 25 del 1997; 2. il Governo pone il Presidente della Repubblica nelle condizioni di conoscere e valutare tempestivamente ogni determinazione relativa all'impiego delle Forze armate all'estero; 3. il Governo adotta le deliberazioni in ordine alla partecipazione a missioni di pace all'estero in sede di Consiglio dei ministri e ne informa tempestivamente le Camere; 4. il Parlamento - entrambe le Camere o anche una sola di esse, oppure le competenti Commissioni parlamentari, nel regime di autonomia costituzionale previsto dalla Costituzione per gli organi parlamentari - sulla base delle comunicazioni del Governo sull'andamento della crisi e sulle iniziative intraprese, approva, in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali, le determinazioni da questi assunte; 5. il Governo, acquisita la posizione del Parlamento (o di una sola Camera), puo': a) emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa delle misure deliberate; b) presentare un disegno di legge di corrispondente contenuto alle Camere; 6. il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal Governo, impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa; 7. il Parlamento converte il decreto-legge nel caso di cui al numero 5-a) o approva il disegno di legge nel caso di cui al numero 5-b) anche nel corso della relativa attuazione da parte del Ministro della difesa, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 331; a considerare che, nel caso in cui l'invio di contingenti militari nazionali si collochi nel quadro di iniziative adottate al di fuori di organizzazioni internazionali delle quali l'Italia sia parte, occorre la definizione di un apposito accordo internazionale che, ove non sia adottato in forma semplificata e non entri in vigore all'atto della firma, richiede l'approvazione della necessaria legge di autorizzazione alla ratifica, con procedimento anche parallelo all'attivazione della procedura in precedenza delineata. (7-01007)

 
Cronologia
sabato 2 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Ciampi rinvia alle Camere per una nuova deliberazione il disegno di legge recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (A.C. 4932).

giovedì 21 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Commissione affari sociali della Camera approva in sede legislativa la proposta di legge Norme per agevolare l' impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (AC 7386), che sarà approvata dal Senato il 24 gennaio 2001 (legge 8 febbraio 2001, n. 12).