Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02800 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 20001222
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 Tuir stabiliva che, fino alle modifiche apportate a decorrere dal 1o gennaio 2000, dal decreto legislativo 23 dicembre 1999 n. 505, nel caso di prestiti agevolati ai dipendenti si assumeva quale reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al Tur vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolati al tasso applicato sui prestiti stessi; alcuni lavoratori di un istituto di credito ed analogamente e' avvenuto per altri, usufruirono di prestiti e mutui ipotecari secondo tale normativa e con i contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 505 del 23 dicembre 1999 era stato convenuto dalle parti il pagamento degli interessi in misura fissa del 2,5 per cento corrispondente al Tur vigente all'epoca della stipula dei contratti medesimi, tasso di interesse che secondo il contratto doveva restare invariato; l'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo opera assai pesantemente a danno dei lavoratori, con l'avere operato una iniqua invasione di campo nel settore dei rapporti contrattuali pregressi, tenuto presente che detta disposizione eleva autorativamente il tasso di interesse a danno dei privati contraenti nella misura degli aumenti di Tur annuali; senonche' il pregiudizio che viene arrecato a questi ultimi contraenti va al di la', probabilmente, delle intenzioni del legislatore: non solo si novano ex legge contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in elusione del principio secondo il quale la legge opera per l'avvenire, ma soprattutto l'improvvida novella di cui al citato comma 4 finisce con il sottoporre i privati contribuenti a durissimi aggravi fiscali, dal momento che viene ad essere tassato ai fini IRPEF ed alla stregua dei benefit, il reddito degli sfortunati e tartassati contraenti; invero e' arduo ritenere che somme risparmiate dai contraenti (che sovente sono lavoratori a reddito fisso) per il tasso d'interesse ragguagliato al Tur, siano da considerare benefit ed assimilabili a buoni mensa o ad altre erogazioni in natura tassabili ai sensi dell'articolo 48 del Tuir -: se il Ministro delle finanze sia a conoscenza dei fatti suesposti; quali siano le valutazioni del Governo sulla vicenda; se e quali iniziative il Ministro delle finanze voglia intraprendere per ovviare al disagio fiscale nel quale sono incorsi detti lavoratori con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo. (2-02800)