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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33316 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010109

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'anagrafe tributaria contiene un numero cospicuo di posizioni riferentisi a soggetti di fatto cessati ma mai cancellati; la circostanza costituisce effettivamente un serio problema che attiene all'attualita' e dunque all'attendibilita' dell'anagrafe tributaria; si deve tentare di risolvere il problema pur senza introdurre un nuovo regime di sanzioni -: se non ritenga che il lamentato inconveniente sia ovviabile introducendo il principio della impossibilita', per i soggetti che non presentano la dichiarazione, di ottenere certificazioni dal registro delle imprese e di depositarvi atti. (4-33316)

Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nel lamentare la scarsa attendibilita' dei dati rilevabili dall'Archivio dell'Anagrafe Tributaria, dal momento che lo stesso contiene un numero cospicuo di posizioni relative ai soggetti di fatto cessati ma mai cancellati, chiede se non si ritenga opportuno, al fine di ovviare a detto inconveniente, adottare provvedimenti che impediscano ai soggetti che non presentano la dichiarazione di cessazione, di ottenere certificazioni dal registro delle imprese e di depositarvi atti. Come e' noto l'inizio di un'attivita' economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, va segnalato, mediante presentazione di un'apposita dichiarazione, all'Ufficio finanziario, che attribuisce cosi' al contribuente il numero identificativo della partita IVA (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 35 concernente inizio, variazione e cessazione di attivita'). Dal mese di febbraio 1999 le ditte individuali e le societa' possono ottenere detta attribuzione presso le Camere di Commercio, all'atto di iscrizione nel registro delle imprese. La Camera di Commercio rilascia il numero di iscrizione di partita IVA, attribuito dall'Amministrazione finanziaria attraverso un collegamento telematico. In caso di cessazione dell'attivita' e' necessario presentare la relativa dichiarazione entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda. A far data dal 1o marzo 2000 gli Uffici del Registro delle Imprese sono abilitati a ricevere anche le dichiarazioni di cessazione di attivita' ai fini dell'IVA delle ditte individuali e delle societa' di persone. Dal 2000 e' consentita, inoltre, la trasmissione telematica, per il tramite degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni di inizio e di cessazione di attivita' (circolari n. 133/E e n. 178/E rispettivamente del 3 luglio e del 5 ottobre 2000). Pertanto, e' evidente che l'Amministrazione finanziaria ha costantemente curato le disposizioni inerenti alle dichiarazioni di inizio e cessazione dell'attivita', previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nell'intento di semplificare al massimo gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti. In merito allo specifico quesito posto nell'interrogazione, si ricorda che con una apposita sanatoria (articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) e' stata data la possibilita', ai contribuenti che non avevano piu' effettuato "nell'ultimo anno" alcuna operazione imponibile e non imponibile, di chiedere la chiusura della posizione e di estinguere contestualmente le irregolarita' derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA nonche' delle dichiarazioni dei redditi, versando l'importo forfetario di lire centomila presso gli Uffici IVA competenti "entro il 30 giugno 1995". Detta sanatoria, il cui termine e' stato piu' volte prorogato (da ultimo l'articolo 15, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto lo slittamento dei termini di pagamento al 30 settembre 1998), ha permesso un notevole aggiornamento delle posizioni fiscali da parte degli Uffici IVA. Fra l'altro, coerentemente con quanto previsto dall'ultima legge di proroga (legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 15, comma 3), la stessa Amministrazione finanziaria ha inviato, ai contribuenti che dai dati in suo possesso risultavano essere titolari di partite IVA inattive, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione. Per effetto di tali iniziative il numero delle posizioni fiscali ancora da regolarizzare si e' notevolmente ridotto. Pertanto non appare opportuno, al momento, statuire, con una apposita norma, il divieto di rilasciare o accettare certificazioni, atteso che, peraltro, un divieto generalizzato potrebbe comportare molteplici inconvenienti non solo per il contribuente ma anche per le Amministrazioni pubbliche. Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.



 
Cronologia
venerdì 5 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Cesare Ruperto è eletto Presidente della Corte costituzionale.

sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.