Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33363 presentata da BOGI GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010110
Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: in data 25 ottobre 2000 il Tribunale di Lucca ha ammesso la Sec Societa' Esercizi Cantieri SpA - il piu' importante cantiere privato italiano, trovatosi in difficolta' dopo la risoluzione del contratto per la fornitura di tre traghetti Ro-Ro - alla procedura di amministrazione controllata (infatti, secondo lo stesso Tribunale, stante l'incasso dell'importo di lire 25 miliardi pervenuto dalla Sace ed il finanziamento deliberato dal pool di banche di lire 53,2 miliardi, l'impiego ditali risorse finanziarie avrebbe consentito il completamento dei tre traghetti in costruzione e questo dava un positivo convincimento in ordine alla concreta possibilita' di risanamento dell'impresa); in data 24 novembre 2000 il medesimo Tribunale - sulla base di rilievi mossi dal Commissario Giudiziale, che non sono apparsi alla Sec idonei a confutare la possibilita' di attuazione del piano di risanamento, che le banche si erano dette disponibili a sostenere ulteriormente - ha revocato il beneficio della amministrazione controllata e quindi ha dichiarato d'ufficio il fallimento di tale societa'; alla dichiarazione di fallimento della Sec - che disperde il valore di una attivita' produttiva fra le piu' importanti della Versilia e toglie il lavoro a centinaia di lavoratori il Tribunale appare essere giunto anche sulla scorta della constatazione che in quel momento la Sec aveva in servizio meno di 200 lavoratori subordinati (tale interpretazione, pero', non sembra corrispondere alla reale situazione - poiche' lavoratori part-time della Sec prestavano servizio per un orario superiore alla meta' di quello normale e la lettera della norma prevede, per il calcolo del numero dei lavoratori part-time, "l'arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello pieno", come gia' statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione Lavoro n. 11750 del 19 ottobre 1999 in riferimento alla del tutto identica previsione del precedente articolo 12 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, che ha confermato la doverosita' del calcolo come unita' intera dei lavoratori part-time con numero di ore di lavoro superiore alla meta' di quelle normali); questa diversa lettura della situazione configurerebbe per la Sec la condizione di "grande impresa" e conseguentemente la possibilita' di accedere all'amministrazione straordinaria; la causa, intanto, ha gia' subito un primo rinvio d'ufficio; ogni giorno che va perso prima della sentenza che riconosca che la Sec aveva al 24 novembre 2000 i requisiti di cui al decreto legislativo 270 del 1999, rende sempre piu' ardua la possibilita' della ripresa produttiva sulle navi in costruzione e del recupero dell'equilibrio dell'impresa; se non ritenga che nel caso indicato della Societa' Sec esistano le condizioni per accedere all'amministrazione straordinaria ed, in tal caso, se vi sia la disponibilita' del Ministero dell'industria a valutare in tempi rapidi il piano di risanamento della stessa societa' Sec. (4-33363)
L'interrogazione in esame pone un problema meritevole di giusta considerazione. L'interrogante che ha fatto proprie le doglianze della societa' S.E.C. spa, ha rappresentato una questione che appare fondata. Una prima considerazione che scaturisce da subito analizzando il caso e' che il Tribunale di Lucca ha disposto la revoca della concessione del beneficio della amministrazione controllata dichiarando il fallimento della societa' senza verificare se si potesse o meno fare ricorso all'amministrazione straordinaria e quindi senza richiedere preliminarmente l'accertamento dimensionale dell'impresa, accertamento demandato dalla legge a questo Ministero ai fini della concessione del beneficio in parola. Quello che comunque in questa sede va sottolineato e' che la normativa che detta i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale ai fini della determinazione della soglia dimensionale necessaria per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sembra porre un problema interpretativo di fondo, afferente il giusto significato da attribuire all'inciso "con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello pieno", di cui all'articolo 6 - comma 1 - del d.lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, che riprende in buona sostanza il disposto dell'articolo 5 - comma 12 - del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 19 dicembre 1984, n. 863: occorre infatti stabilire se tale inciso sia da riferire alla frazione marginale che residua dopo aver effettuato il computo complessivo dei lavoratori, rapportando l'orario svolto a quello pieno ovvero se l'arrotondamento vada effettuato con riguardo al singolo rapporto di lavoro a tempo parziale che sia superiore alla meta' di quello pieno. Ebbene, una attenta riflessione sul passaggio normativo in esame non puo' che far propendere per questa seconda tesi. Infatti, la norma prevede ai fini del computo del singolo orario di lavoro part-time un criterio frazionario in rapporto all'unita' rappresentata dal rapporto a tempo pieno: l'inciso relativo all'arrotondamento e' dunque da ricollegare al singolo rapporto. D'altro canto, in altri articoli della medesima legge (ad esempio, articolo 9, comma 1) emerge con chiarezza la volonta' del legislatore di introdurre un criterio di calcolo proporzionale puramente aritmetico, a differenza che nel caso in argomento. L'avviso di questa Amministrazione, peraltro, trova autorevole conferma in una recente sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - del 19.10.1999, n. 11750, la quale, richiamando il disposto dell'articolo 5 - comma 12 - del d.l. 726/94, identico nella formulazione al contenuto dell'articolo 6 del d.lgs. n. 61/2000, reputa corretto il calcolo ai fini dell'arrotondamento all'unita' riferita al singolo rapporto di lavoro. In base a tali criteri di calcolo, quindi, la S.E.C. spa risulta in possesso del requisito dimensionale richiesto per poter essere ammessa ai benefici della legge n. 270 del 1999, atteso che il personale in servizio raggiunge il numero delle 200 unita' e che dalle informazioni assunte presso il Ministero del lavoro tale requisito numerico e' sempre stato soddisfatto nel corso degli ultimi dodici mesi. Questo Ministero assicura inoltre all'interrogante la propria disponibilita' a valutare prontamente il piano di risanamento della societa' non appena ne verra' in possesso. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.