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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08716 presentata da SCANTAMBURLO DINO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20010117

Al Ministro delle finanze, al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: dal 1o aprile dell'anno 2000 sono in vigore le sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari": tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attivita' organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel piu' completo spirito di servizio, determinando pertanto la riduzione o, addirittura, la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando cosi' tutte le attivita' collaterali per la promozione del territorio; l'attivita' dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualita', non potra' dare applicazione a quanto previsto dalle normative, a motivo della loro stessa complessita', queste ultime determinano inoltre ulteriori costi aggiuntivi; l'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" e la successiva circolare del ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno limitato la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo, unicamente alle sole societa' sportive; il disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del ministero delle finanze (lire 100 milioni): proventi realizzati dalle societa' nello svolgimento delle attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalita'; quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999, puo' trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco, come gia' disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 a favore delle societa' sportive"; l'applicazione di tale normative (per finalita' igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attivita' del volontariato che, con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici quali i Comuni e le Comunita' Montane, svolgendo dei servizi in modo disinteressato, ha dato e puo' dare molto, con notevoli risultati a favore della cittadinanza, nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano -: se non ritengano di attivare apposite, urgenti iniziative atte a modificare la vigente normativa sul piano igienico-sanitario e fiscale, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle Associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della liberta' di associazione. (5-08716)

 
Cronologia
venerdì 5 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Cesare Ruperto è eletto Presidente della Corte costituzionale.

sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.