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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08710 presentata da CALZAVARA FABIO (LEGA NORD PADANIA) in data 20010117

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 5 maggio 2000, con la sentenza nr. 6676, la Corte di cassazione, ha definitivamente mandato assolti i sottufficiali della guardia di finanza, maresciallo Oscar D'Agostino e Brigadiere Vincenzo Cretella, accusati di "avere diffamato la guardia di finanza, nonche' aver istigato i militari a disobbedire alle leggi"; la questione, da cui era scaturito un lungo iter giudiziario, era riferita ad una pagina pubblicitaria apparsa sul quotidiano "La Nuova Venezia" nell'ottobre 1996, nella quale due associazioni (una di imprenditori e l'altra di cittadini) nel propagandare il loro "manifesto politico", auspicavano che si giungesse a combattere la vera evasione, manifestando la necessita' che si giungesse ad una semplificazione delle norme fiscali, invitando, nel contempo, le parti in contrapposizione (chi cercava di difendere la propria azienda da un lato, e chi aveva degli ordini da eseguire, dall'altro) a tenere bassi i toni del confronto, al fine di non esacerbare gli animi e lo scontro che, all'epoca, era praticamente quotidiano, come peraltro vi e' prova nelle cronache locali e nazionali del periodo; l'attenzione del Parlamento e del Governo in questa legislatura e' stata caratterizzata dal varo di nuove norme, ovvero da modifiche di quelle esistenti, in campo fiscale, anche nel senso delle proposte avanzate dalle due associazioni nella suddetta inserzione pubblicitaria; con l'assoluzione sancita nei confronti dei due sottufficiali, ai sensi dell'articolo 530 - 1o comma del c.p.p., con la formulazione "perche' il fatto non sussiste", la Corte di Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria, annullando "senza rinvio" la sentenza emessa dalla Corte Militare d'Appello di Verona; Stando alla formulazione degli artt. 652 e 653 del Codice di procedura penale, e segnatamente per quest'ultimo, intestato come relativo all'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare, "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso"; successivamente all'emanazione del giudizio emesso dalla corte di cassazione, ed antecedentemente al deposito delle motivazioni della sentenza stessa risulta all'interrogante che, in evidente violazione del richiamato articolo 653 del C.P.P., il comando generale della guardia di finanza, avrebbe chiesto al comando regionale Veneto e ad altri comandi di avviare una valutazione dei fatti concernenti il giudicato penale, suggerendo all'uopo di definire tali valutazioni nell'ambito della disciplina di stato; cio' sembrerebbe tendente, verosimilmente, a determinare l'espulsione dalla guardia di finanza dei due sottufficiali; altrettanto verosimilmente, la illecita iniziativa amministrativa avviata, sembrerebbe corrispondere piu' a questioni di ordine pubblico interno alla guardia di finanza, considerato il ruolo "scomodo" rivestito dai due sottufficiali all'interno delle associazioni, "Progetto democrazia in divisa" e "Movimento Finanzieri Democratici", legalmente e giuridicamente costituite, da sempre avversate dai vertici centrali e locali del Corpo, a causa della posizione favorevole all'ipotesi della smilitarizzazione e della sindacalizzazione della guardia di finanza; avverso il procedimento disciplinare, tramite un legale di fiducia del brigadiere Cretella, vi sarebbe stata di recente un'iniziativa stragiudiziale, a mezzo della quale, con la notifica di un atto "di diffida e messa in mora" a tutti i Comandanti interessati all'iniziativa disciplinare, sarebbe stata esplorata la strada della composizione in sede extragiudiziale della vicenda; tale iniziativa non sembra aver sortito effetti, al punto che sia i comandi periferici che l'ufficiale in inquirente - avrebbero proseguito nell'azione disciplinare, ad avviso dell'interrogante illecita, sostenendo che la legittimita' dell'azione amministrativa derivava da circolari interne emanate dal comando generale, circolari che, sia i comandi che l'ufficiale inquirente definiscono come vincolanti; il massimo della contraddizione e' ad avviso dell'interrogante contenuta nella risposta del comandante regionale Toscana della guardia di finanza - il quale, da promotore dell'inchiesta formale (sua e' la decisione di emanare un ordine di inchiesta formale), avrebbe cercato di sostenere, che la sua partecipazione alla vicenda e' stata limitata alla fase endoprocedimentale, anch'egli ad avviso dell'interrogante scaricando sul comando generale e sulle circolari da questo emanate, la responsabilita' connessa al vincolo regolamentare che le stesse circolari determinano; da questa vicenda sembra ricavarsi che il comando generale del Corpo della guardia di Finanza, emanerebbe atti amministrativi interni aventi valenza ad avviso dell'interrogante incriminatoria in palese violazione di legge, secondo un proprio singolare "modello comportamentale" che allontana tale Corpo dal rispetto della volonta' sancita dai poteri costituzionali; a tal proposito si ricorda il contenuto della recente circolare emanata a seguito del provvedimento licenziato dal Governo ed inerente lo "Statuto del Contribuente", nonche' le polemiche innescate dai vertici del Corpo sia in occasione della costituzione delle Agenzie fiscali (oggetto d'interesse quella delle dogane e quella delle entrate), che quelle innescate in occasione della sentenza emessa dal tribunale di Pinerolo, e con le quali si e' inteso "attaccare" un Magistrato, "reo" di aver dato corpo a quello che e' un generalizzato convincimento; l'illecita iniziativa disciplinare avrebbe duramente provato i due sottufficiali, i quali accusando disturbi fisici e dell'umore, sono stati costretti a ricorrere a cure specialistiche neuropsichiatriche, ed ad un forzato allontanamento dal servizio, subendo, di fatto, una vera e propria azione di mobbing; particolarmente pesante appare la situazione che riguarda il brigadiere Cretella che, a causa delle conseguenze che derivano dall'illecita azione amministrativa, si trova ad essere penalizzato nell'esercizio del proprio mandato elettivo sia al Co.Ba.R. della regione Veneto della guardia di finanza, che al Co.I.R. presso il comando Interregionale per l'Italia nord orientale, che al Co.Ce.R., con cio' compromettendo un'efficace tutela degli interessi del personale rappresentato dal sottufficiale che, peraltro, risulta essere stato eletto ad ogni livello di rappresentanza con il massimo dei consensi; l'irregolarita' segnalata, concernente l'attivita' amministrativa di alcuni dirigenti della guardia di finanza, sembrerebbe inserirsi nell'ambito di un altrettanto illegittima attivita', peraltro piu' estesa ed articolata, costituita da indebite pressioni, di risibili denunce, di mancato rispetto della legge 241 del 1990, di quella che ad avviso dell'interrogante appare una continua e sistematica violazione delle norme del codice di procedura penale, con illegittime acquisizioni documentali presso gli uffici giudiziari, con l'avvio di estenuanti ed altrettanto inconsistenti procedimenti disciplinari, particolarmente nei confronti del brigadiere Cretella, sia quale sottufficiale che, addirittura, riferita alla sua attivita' di rappresentante del Co.Ce.R. delle Fiamme Gialle, come lo stesso interpellante aveva gia' avuto modo di segnalare in un recente atto di sindacato ispettivo; singolarmente, la sistematica avversione nei confronti del brigadiere Vincenzo Cretella, avrebbe avuto inizio nel novembre 1999, in coincidenza, quindi con l'avvicendamento nell'incarico di ispettore per l'Italia nord-orientale (ora Comando interregionale) -: quali provvedimenti intenda adottare il Ministro, cio' al fine di rendere realmente aderenti alle norme in vigore gli atti regolamentari interni, ed al fine di ristabilire una condizione di piena legalita' all'interno del Corpo della guardia di finanza; quali disposizioni vincolanti intenda emanare, affinche' i comandanti della guardia di finanza abbiano a prendere atto, con il doveroso rispetto, di quelle che sono le decisioni assunte dagli organi giurisdizionali; se non appare il caso, preso atto ed in attuazione di quanto previsto dalla legge 31 marzo 2000, n. 78 di avviare un'autonoma iniziativa di esame e delle bozze degli emanandi regolamenti, cio' al fine di renderle realmente coerenti e fedeli alle normative in vigore, promuovendo, qualora cosi' non fosse, gli atti necessari al ritiro della delega di emanare decreti direttoriali, concessa in materia al comandante generale; se non intenda promuovere un'autonoma ed autorevole indagine amministrativa, delegando all'uopo soggetti estranei alla stessa guardia di finanza, atta a verificare se sussistano, come ritiene l'interpellante, atti diretti a perseguita - con una vera e propria attivita' di "mobbing" - il brigadiere Vincenzo Cretella. (5-08710)

 
Cronologia
venerdì 5 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Cesare Ruperto è eletto Presidente della Corte costituzionale.

sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.