Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33493 presentata da NANIA DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010117
Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: la giovane Bambaci Gina, di anni 22, in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio e istruttrice di nuoto, il 2 maggio 2000 ha chiesto al sindaco di Lipari l'autorizzazione alla collocazione di una struttura mobile di tipo precaria in localita' Sopra Le Punte nell'isola di Filicudi, comune di Lipari, con il fine di avviare una attivita' di servizio al turismo con l'impegno al mantenimento della pulizia nel tratto di spiaggia; il 18 maggio il comune di Lipari rilasciava le prescritte autorizzazioni per la installazione del chiosco temporaneo alla tassativa condizione che alla fine del periodo autorizzato e a semplice richiesta della amministrazione il chiosco, di dimensioni contenute (3x4), come previsto dalla relazione tecnica predisposta dall'architetto La Greca Gaetana, in materiale ligneo, posizionato in struttura lignea di tipo mobile facilmente montabile e smontabile poteva essere smontato; la struttura mobile veniva poi realizzata in dimensioni (3x3) inferiori al progetto originario; gli accertamenti operati dall'Arma dei carabinieri 3o settore e tutela del territorio su disposizione della procura di Messina a seguito della segnalazione dell'Associazione Legambiente, constatavano che la struttura mobile, in possesso delle autorizzazioni comunali "non poggiava su piattaforme di cemento" portavano l'11 agosto 2000 al sequestro della struttura da parte del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rilevando "non solo profili di illiceita' penale connessi a violazioni di natura urbanistica ma anche elementi di fatto legati ad illeciti urbanistici di cui all'articolo 163 decreto legislativo n. 490 del 1999 atteso che la richiamata fattispecie sanziona la costruzione di lavori di qualsiasi genere eseguiti in assenza o in difformita' delle prescritte autorizzazioni"; la struttura realizzata non necessita di licenza edilizia, ma di semplice autorizzazione ex articolo 5 legge regionale n. 37 del 1985 perche' di facile rimozione, semplicemente appoggiata sul terreno e smontabile alla scadenza prevista dalla concessa autorizzazione comunale -: se sia a conoscenza dello stato e la natura del procedimento giudiziario sopra richiamato presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina); se non ritenga che tali spropositate azioni repressive, sollecitate da associazioni ambientaliste che ignorano i reali problemi dei giovani, rispetto a presunti abusi, realizzati con strutture mobili in legno di 3 metri per 3, non finiscano per risultare ridicole perche' arrivano a limitare e scoraggiare qualsiasi iniziativa economica coraggiosamente avviata dai giovani per la crescita turistica, economica e sociale della Sicilia. (4-33493)