Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33542 presentata da PISCITELLO CALOGERO (I DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20010119
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: in data 21 dicembre 2000 il dottor Guglielmo Serio, e' stato nominato con decreto a firma del presidente della regione siciliana, commissario straordinario del comune di Palermo; lo stesso dottor Guglielmo Serio, risulta ancora essere alla data odierna, e da circa venti anni, presidente della commissione tributaria provinciale di Palermo e contestualmente presidente della prima sezione della medesima commissione; per effetto della riforma del contenzioso tributario dalla data del 1o aprile 1996, alle commissioni tributarie e' stata data competenza giurisdizionale in materia di tasse ed imposte comunali, e che pertanto risultano pendenti presso la commissione di cui sopra, circa 1500 ricorsi del comune di Palermo e le previsioni e il trend registrato lasciano intravedere lo stesso risultato o presumibilmente un aumento per l'anno 2001; l'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, comma 1, lettera b), del contenzioso tributario, cosi' recita: "non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"; l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina la decadenza dall'incarico, al comma 1, lettera b), prevede perentoriamente la decadenza dei componenti i quali incorrano in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dal gia' citato articolo 8; l'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, che disciplina la vigilanza e le sanzioni, al comma 1 prevede che il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale, esercita la vigilanza sull'attivita' delle commissioni tributarie provinciali, aventi sede nella circoscrizione della stessa e su i suoi componenti; ad oggi, il presidente della commissione tributaria regionale non risulta avere preso nessun provvedimento in merito, ne' e' dato sapere se intenda prenderlo; per quanto sopra esposto, risulta sin troppo evidente che la carica di commissario straordinario ricoperta dal dottor Serio, e' assolutamente incompatibile con quella di presidente e componente di commissione tributaria per ragioni soggettive ed oggettive -: se il presidente non ritenga di dovere accertare se i fatti sopra esposti corrispondano al vero; quali provvedimenti intenda assumere per evitare il protrarsi delle inadempienze descritte, gravemente lesive dei diritti costituzionalmente tutelati di cittadini e contribuenti, e non ultimo dell'amministrazione finanziaria. (4-33542)
Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha evidenziato la situazione di incompatibilita', a far data dal 21 dicembre 2000, tra la carica di Commissario straordinario e quella di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale della stessa citta' ricoperte dal Dott. Guglielmo Serio. Al riguardo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha comunicato che, con delibera del 23 gennaio 2001, e' stata disposta la sospensione del Prof. Guglielmo Serio dall'incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, nonche' dalla corresponsione dei compensi, a decorrere dal 20 dicembre 2000 e fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'. La predetta delibera risulta adottata sulla base di apposita istanza presentata dal Prof. Serio il 10 gennaio 2001, a seguito della propria nomina, in data 20 dicembre 2000, a Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Palermo. Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.