Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08728 presentata da MARINACCI NICANDRO (FORZA ITALIA) in data 20010122
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la signora Antonietta Perna, nata a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia il 18 aprile 1958, ha frequentato nove anni di scuola dell'obbligo alla scuola statale della Repubblica federale tedesca Niebelungenschule, che costituisce titolo di studio finale della Hauptschule; ha frequentato la scuola professionale per il commercio Bergstrasse a Bensheim per altri tre anni, raggiungendo cosi' i dodici anni di istruzione scolastica, che corrispondono al diploma di scuola media superiore di II grado tedesca, come si evince dal certificato del Consolato italiano a Francoforte; la professoressa Perna e' da sei anni docente di conversazione di lingua tedesca, classe CO 34, presso le scuole superiori di II grado nella provincia di Foggia; con una lettera del provveditorato agli studi di Foggia, del 5 dicembre 2000, la professoressa Perna e' stata informata che dalla documentazione esibita per la partecipazione al corso abilitante ex ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, e per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, non risulta in possesso di un titolo di studio che contenga alcun riferimento al livello del corso di studio conseguito, pertanto la professoressa Perna dopo aver frequentato dodici anni di scuola all'estero, e dopo sei anni di insegnamento regolarmente svolti in Italia, e' stata ammessa con riserva alla frequenza del corso abilitante ed e' inserita pure con riserva nella corrispondente graduatoria CO 34 -: se non ritenga: considerata l'urgenza con cui l'insegnante debba ottenere il riconoscimento delle sue giuste attese, quale sia stato il motivo discriminante per cui all'insegnante e' stata impedita l'inclusione nella graduatoria provinciale permanente e definitiva, quando la documentazione da lei consegnata dimostrava il possesso di un titolo di studio equivalente a dodici anni di carriera scolastica; con decreto ministeriale n. 195 del 24 novembre 1994, e n. 371 del 29 dicembre 1994, si dava possibilita' a docenti non forniti di titolo di studio, ma esperti, di essere ugualmente inclusi nelle graduatorie permanenti, purche' avessero almeno 360 giorni di insegnamento nelle scuole, a modo di sanatoria; per quale motivo non siano stati richiamati, per l'inclusione nelle graduatorie dell'anno 2000 e non ancora ultimate, gli stessi decreti, atteso anche che ci sono molti insegnanti che hanno almeno 4 o 5 anni di insegnamento; si chiede di richiamare tali decreti e consentire a quanto si trovano nella condizione della signora Perna, di avere esaudite le proprie attese. (5-08728)