Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33576 presentata da RIZZI CESARE (LEGA NORD PADANIA) in data 20010123
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: la legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle Forze di Polizia; il decreto legislativo n. 297 del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto "norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri", a norma dell'articolo 1 della predetta legge, ne ha dato attuazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2000; l'articolo 30 del decreto legislativo in esame ha fissato l'entrata in vigore al 1o gennaio 2001 delle dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3, allegate al suddetto decreto; l'articolo 31 di detto decreto, comma 2, fissa per i gradi di generali di brigata, colonnelli e tenenti colonnelli la promozione al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi della tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, ovvero dell'ultima tabella approvata ed entrata in vigore alla data del 24 ottobre 2000; dal 1o gennaio 2001 e' entrato in vigore l'aumento organico previsto per i suddetti gradi, in virtu' di specifiche necessita' che sono state portate a fondamento e giustificazione del riordino dell'Arma dei Carabinieri, per una sua migliore capacita' operativa; al comma 4 dell'articolo 31 del menzionato decreto, si dice che, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo alcuni criteri di cui alle lettere a), b), c) ed e), sconfessando i principi base che hanno portato all'aumento dei posti di impiego per i suddetti gradi e che rimangono scoperti; esiste una costante e consolidata giurisprudenza, per cui, in presenza di posti liberi in organico e di personale gia' vantato dalla Commissione superiore di avanzamento e giudicato idoneo al grado superiore e non iscritto in quadro per mancanza di posti di cui alla tabella precedente, si deve dare corso alle promozioni degli ufficiali interessati per il riempimento del ruolo; alla data odierna si e' proceduto solo ad un numero limitato di promozioni, in relazione al comma 2 dell'articolo 31 predetto (che rappresenta solo una eccezione immotivata alla regola, fatta passare come eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1, annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per l'anno 2000 dal Ministro della Difesa, quando invece si doveva dar luogo alle promozioni di tutti gli iscritti in graduatoria sino al raggiungimento eventuale della copertura dei posti in organico), riempiendo solo parzialmente i ruoli e creando evidenti sperequazioni, calpestando le legittime pretese degli ufficiali gia' valutati e iscritti con idoneita' nelle graduatorie di merito, intravedendosi in tal modo interessi che certamente non sono quelli indicati dalla legge -: si chiede al Ministro l'immediata promozione di tutti gli ufficiali, gia' valutati ed iscritti con giudizio di idoneita' nelle graduatorie di merito, in analogia e in prosecuzione di quelli indicati al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 297 del 5 ottobre 2000 (4-33576)