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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02849 presentata da SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 20010124

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere - premesso che: a seguito di esposto presentato, oltre dieci anni fa, da alcune associazioni ambientalistiche - la procura della Repubblica ha avviato un procedimento penale nei confronti di alcuni soggetti (persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche) proprietari delle valli da pesca, situate all'interno della conterminazione della laguna di Venezia: ipotizzando che fosse configurabile - a loro carico - il reato di abusiva occupazione di spazi demaniali (p.p. dell'articolo 1161 codice della navigazione); muovendo l'accusa dalla tesi che dovesse considerarsi appartenente al demanio marittimo qualsiasi "spazio acqueo" insistente all'interno della summenzionata conterminazione sono stati coinvolti, nel presente processo, anche numerosi (esattamente 237) coltivatori diretti residenti nell'estuario della laguna veneta sulla base del fatto che le loro proprieta' erano attraversate da scali di acqua piovana che - ai fini catastali - sono censiti come "stagni da pesca"; ancorche' non abbiano alcuna comunicazione diretta con il mare; detta tesi accusatoria e' stata, sostanzialmente, condivisa dal Gup del tribunale di Venezia che - con sentenza n. 299 del 1993-bis - ha affermato la demanialita' degli spazi acquei situati all'interno della conterminazione lagunare: mandando, tuttavia, assolti i prevenuti "non potendo loro imputarsi non solo la deliberata, e consapevole volonta' - di occupare aree demaniali - ma nemmeno un ridotto atteggiamento di imprudenza nel non essersi adeguatamente informati sulla natura giuridica dei beni in questione; in quanto essi erano nella incolpevole convinzione di esercitare legittimi diritti di proprieta'" (sentenza n. 299 del 1993-bis pagina 76); la Corte di appello di Venezia - avanti alla quale detta decisione e' stata impugnata - ha ribadito l'enunciazione di demanialita' (sentenza n. 1289 del 1996); i prevenuti - intendendo di avere avere diritto ad una statuizione che affermasse la loro proprieta' su detti poteri hanno impugnato anche quest'ultima decisione: chiedendo, con ricorso depositato addi' 30 settembre 1996, che la Suprema Corte di Cassazione li mandasse assolti per insussistenza del fatto; i giudici di legittimita' - ancorche' abbiano dato atto del giuridico interesse dei ricorrenti (osservando che, in contraria ipotesi, gli stessi avrebbero potuto essere, in futuro, tratti un giudizio senza poter giustificare la propria inscientia sulla demanialita' dei beni detenuti) - hanno, pur tuttavia, dichiarato inammissibile il proprio ricorso, affermando, tuttavia, che appariva "palese l'errore della Corte di appello" (sentenza pagina 23) e l'assunto, sulla demanialita' mancava del necessario accertamento "sotto un profilo finalistico e funzionale" (sentenza pagina 24); la statuizione - di inammissibilita' del ricorso - ha, pero', comportato che ognuno dei prevenuti e' stato condannato al versamento di lire 500 mila in favore della Cassa delle ammende (sentenza n. 4398 del 1997 sezione VI penale pagina 29); ne segue che alcune delle famiglie diretto-coltivatrici si trovano a dover pagare somme che variano da lire 1 milione (allorche' cointestatari del podere siano entrambi i coniugi) od importi ancor piu' rilevanti se la cointestazione riguardi piu' persone; questo rapidissimo excursus - delle vicende processuali che connotano la controversia che ne occupa - rende evidente l'incongruita' della irrogata sanzione: che, varra' ripetere, viene a gravare su soggetti che hanno avuto la singolare sventura di essere stati tratti in giudizio per effetto di una ipotesi accusatoria che la Suprema Corte di cassazione ha, apertis verbis, disatteso; ragioni di evidente equita' rendono, quindi, opportuno che i ricorrenti (coltivatori diretti) siano esonerati dal pagamento di somme che - stando alla stessa ratio legis - potrebbero essere legittime solamente se l'impugnazione fosse stata proposta con intenti meramente defatigatori o manifestatamente infondati (cass. 17 febbraio 1997, n. 687); ma - per quanto sin qui detto - e' ipotesi questa qui non ricorrente -: se il Governo non ritenga di prendere in esame la possibilita' di esonerare dette persone dall'obbligo del pagamento dell'irrogata ammenda, atteso che - mentre l'introito di tali somme rappresenterebbe ben poca cosa per l'erario, la rinuncia a tale esazione rende un servizio di giustizia sostanziale, trattandosi di categoria di persone che - non occorre dirlo - meritano la piu' ampia comprensione. (2-02849)





 
Cronologia
sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.

martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).