Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02850 presentata da LO PRESTI ANTONINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010124
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della sanita', il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: con la legge n. 78 del 31 marzo 2000 il Parlamento delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della polizia di Stato, sulla base di specifici principi direttivi analiticamente individuati dall'articolo 5, quali: la istituzione o la soppressione di nuovi ruoli e/o qualifiche; la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della P.S.; la disciplina dell'accesso alle qualifiche dirigenziali; le procedure relative alla mobilita' dei dirigenti della Polizia di Stato per il conferimento degli incarichi dirigenziali particolari o a tempo determinato o per posti di funzionario non coperti eccetera), l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico del personale; in esecuzione della delega, il Governo, in data 5 ottobre 2000, emanava il decreto legislativo 334, prevedendo all'articolo 44 le attribuzioni del personale medico della Polizia di Stato, indicando anche le funzioni di "medico competente", regolate all'articolo 2, comma secondo, lettera d) del decreto legislativo 626 del 1994; venivano, pertanto, modificati in modo sostanziale i compiti dei medici della Polizia di Stato, ai quali veniva assegnata la nuova funzione di medico del lavoro competente, per esercitare la quale, tuttavia, altra disposizione di legge (decreto legislativo n. 626 del 1994) prevede il possesso obbligatorio dei seguenti titoli: la specializzazione in medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale; la libera docenza in medico del lavoro eccetera; l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227; il citato articolo 44 si pone, pertanto, in contrasto non soltanto con la previsione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ma anche con un precedente decreto del Ministro dell'interno - decreto ministeriale 450 del 14 giugno 1999 - che stabiliva che le funzioni di medico competente esercitate nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del dipartimento della polizia di Stato potessero essere svolte solo dai medici della polizia di Stato in possesso dei requisiti sopra elencati; essi, in quel contesto, potevano avvalersi della collaborazione dei medici della medesima amministrazione che avessero svolto per almeno quattro anni attivita' di medico del settore del lavoro ma e' evidente che tale collaborazione non puo' essere intesa alla stregua di "generica collaborazione", poiche' in tal caso non ci sarebbe stata alcuna necessita' di menzionarla nel citato decreto ministeriale; si trattava di un chiaro riferimento temporale (quattro anni) alla deroga gia' prevista in via transitoria dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 con la quale i laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti, avessero svolto l'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni, potevano esercitare le funzioni di medico competente su presentazione di istanza all'assessorato regionale alla sanita' territorialmente competente, corredata dalla certificazione probatoria; inoltre, l'articolo 44 citato, nel riordinare le attribuzioni dei medici della polizia di Stato, ancorche' ipotesi non prevista dalla delega conferita dal Parlamento, prevede norme che ampliano le funzioni di detti sanitari, entrando nel merito tecnico professionale senza alcuna concertazione con il ministero della sanita', in antitesi con ogni ovvia previsione e con quanto invece gia' avvenuto nel decreto ministeriale 450 del 1999 e ancor piu' nella emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale all'articolo 1, comma secondo, per le forze di polizia rinvia alla decretazione concertata tra ministro competente d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica; pertanto l'articolo 44 amplia l'orizzonte di impiego dei medici della polizia di Stato, estendendolo all'intero comparto del ministero dell'interno e anche dell'amministrazione della giustizia, con riferimento alle strutture di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che invero e' dedicato alla "vigilanza" e non alla "sorveglianza" medica per la quale ultima soltanto e' necessaria la funzione di medico competente; tali ulteriori attribuzioni quantitative oltre che qualitative rendono piu' gravoso il lavoro dei sanitari della Polizia di Stato, i quali sono posti in una cornice normo-economica assai diversa, in senso peggiorativo, rispetto ai restanti medici dipendenti dalla pubblica amministrazione ad ordinamento civile; in concreto, pertanto, se l'articolo 44 del decreto legislativo n. 334 del 2000 dovesse trovare piena attuazione, si creerebbero i presupposti per una disparita' di trattamento dei predetti sanitari della polizia di Stato che saranno obbligati dalle nuove attribuzioni a svolgere le funzioni di medico competente senza nemmeno il riconoscimento gia' effettuato dalla legge con l'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 al pieno dispiegamento di tale attivita' nell'ambito dell'esercizio professionale; apparirebbe contraddittorio, oltre che iniquo, il personale della Polizia di Stato ricevesse tutela sanitaria dai medici competenti che esercitassero l'attivita' in un limbo professionale fuori dalla previsione del decreto legislativo n. 626 del 1994 o n. 277 del 1991, esclusivamente nell'ambito della Polizia di Stato, non essendo piu' medici competenti per gli altri lavoratori della Repubblica -: quali opportuni e tempestivi provvedimenti il Governo intenda assumere per porre rimedio alle condizioni di illegittimita' create dalla norma in questione, considerata, soprattutto, la possibilita' prevista dal comma 4 dell'articolo 7 della legge delega n. 78 del 2000 di introdurre una disposizione correttiva entro il 31 dicembre 2001; se, nelle more dell'adozione del provvedimento correttivo, il Ministro dell'interno non ravvisi l'opportunita' di diramare una circolare interpretativa che consenta provvisoriamente di sospendere l'attuazione della disposizione in attesa di una piu' esaustiva e coerente disposizione correttiva che sciolga le attuali contraddizioni, a garanzia della salute e della sicurezza dei dipendenti dell'Amministrazione e della serena operosita' dei sanitari della Polizia di Stato. (2-02850)