Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08734 presentata da SAONARA GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20010124
Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante che in data 21 dicembre 2000, le segreterie regionali del Veneto Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil Post, Sailp-Confsal, Failp-Cisal, Usppi abbiano diramato una nota al Responsabile regionale Veneto Ru. di Poste Italiane Spa nella quale si sottolineava - con vigore critico - la richiesta della societa' di "prestazioni straordinarie abnormi rispetto alla disciplina contrattuale"; in tale nota le segreterie regionali avrebbero osservato che tale opzione della societa' e in atto aggravata da un sostanziale indirizzo teso a far fronte al maggior flusso di attivita' a carattere stagionale, come nel periodo presente, con il ricorso al lavoro straordinario. Diversamente, il vigente Ccnl prevede che tale necessita' vada soddisfatta attraverso lo strumento del rapporto di lavoro a tempo determinato (articolo 8, comma 2, Ccnl), attivato, invece, in misura gia' inadeguata a sopperire le necessita' fisiologiche derivanti dalle assenze a vario titolo. Per non parlare poi delle paradossali condizioni, piu' volte denunciate, per le quali la prestazione straordinaria interviene in una situazione di grave vizio procedurale stante l'ambiguita' della richiesta, la conseguente incertezza sull'autorizzazione a permanere legittimamente sul posto di lavoro oltre il normale orario, fino ad arrivare al mancato riconoscimento e remunerazione della prestazione di fatto effettuata dal lavoratore; per questi motivi le segreterie regionali si sono riservate di fornire indicazioni ai lavoratori, utili a negare l'adesione a richieste illegittime perche' in contrasto con i dettati contrattuali che, si ricorda, vogliono che la richiesta di lavoro straordinario sia subordinata a condizioni di "eccezionalita'" e trovi "obiettiva giustificazione in necessita' imprenscindibili, indifferibili e di durata temporanea" (articolo 12, comma 6, Ccnl), che tale richiesta venga effettuata (e quindi sia esplicita) "almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro" (articolo 12, comma 8, Ccnl), che sia vietato "al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario", pertanto debitamente richiesto e autorizzato (articolo 12, comma 12, Ccnl), che non sia "ammessa la forfetizzazione del lavoro straordinario" (articolo 12, comma 13, Ccn). In particolare le organizzazioni sindacali ritengono illegittimo il ricorso al lavoro straordinario nelle seguenti condizioni, nei termini delle quali diffidano la Societa' dal richiederlo e invitano i lavoratori a non aderirvi: necessita' di attivazione dell'istituto derivanti da carenze strutturali di personale (posti vacanti). Necessita' derivanti da assenze per astensione per maternita', per aspettative non retribuite, per infortuni e malattie gia' certificati come di lunga durata. Necessita' derivanti da assenze per ferie programmate. Necessita' derivanti da insufficienza costante di personale di scorta rispetto alle stesse previsioni aziendali. Necessita' derivanti dalla partecipazione di personale a corsi professionali o per lo svolgimento di corsi professionali. Richieste di prestazioni straordinarie che non intervengono entro due ore prima del termine dell'orario d'obbligo. In assenza di esplicita richiesta e correlata autorizzazione a trattenersi sul lavoro oltre il normale orario. A fronte di richieste di lavoro straordinario che ne prevedano la forfetizzazione; nonostante tale nota sin dai primi giorni del gennaio 2001 al Polo Logistico Corrispondenze del Cmp di Padova sono state adottate sia misure continuative di comando per prestazioni straordinarie pari a ore due, per i portalettere, tutti i giorni lavorativi sia misure per l'avvio al recapito di personale interno non adeguatamente professionalizzato all'incarico e uso a svolgere altre mansioni e altri orari; alcuni portalettere, dei 168 in servizio, hanno segnalato anche all'interrogante che al Servizio Recapito di Padova vi sono "ferie arretrate per oltre 4000 giornate negli anni 1999 e 2000, ferie praticamente bloccate, permessi orari centellinati e un numero crescente di sanzioni disciplinari avviate proprio per "rifiuto" dello straordinario obbligatorio"; secondo tali segnalazioni vi sono crescenti preoccupazioni sia per la qualita' complessiva del servizio sia per i processi successivi che sembrano intravedersi da parte della societa' per il Cmp di Padova non solo nelle relazioni sindacali ma anche nel corretto utilizzo di tutte le strumentazioni per la raccolta e l'inoltro della corrispondenza -: se sia nota - e valutata - la situazione complessiva evidenziata dalle rappresentanze sindacali del Veneto in data 21 dicembre 2001; se sia noto - e valutato - il fatto che il carico di lavoro, nel corso del 2000, per il Cmp di Padova e' aumentato del 40 per cento; se sia condivisibile - da parte del Governo - un utilizzo cosi' intensivo del lavoro straordinario; se vi siano, invece, altre misure da adottare (ovvero il personale a tempo determinato), ferme restando le esigenze finanziarie della societa' che - comunque - non puo' avere alcun reale interesse ad un clima di permanente malessere degli operatori in servizio (5-08734)