Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33594 presentata da BECCHETTI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 20010124
Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 8, comma 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1987 n. 74 (regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328) cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 10 novembre 1989 n. 456, che regola lo svolgimento delle prove di preselezione per l'accesso al concorso notarile prevede: "la pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale eccetera eccetera"; la pubblicita' dei quesiti non comporta la automatica, conseguenziale, indefettibile pubblicita' anche delle risposte e soprattutto della risposta giusta e delle tre risposte errate e, peggio ancora, la pubblicazione di un "ordine sequenziale" di risposte di cui la prima giusta e le altre tre errate; il sistema finora adottato di pubblicare oltre alle domande anche le risposte, ha prodotto effetti devastanti sui due concorsi espletati preceduti dalla preselezione, soprattutto perche' ha provocato ricorsi, provvedimenti cautelari, revoca di quei provvedimenti, rinvio dell'ultimo concorso e, nel precedente, ben quattro vincitori di concorso fra coloro che erano stati esclusi dalla prova preselettiva e ammessi in via cautelare del Tar; il sistema adottato mentre ammette giustamente alla prova i concorrenti che non compiono alcun errore nella preselezione esclude, invece, ingiustamente, quelli che compiono pochissimi errori, magari per il panico da computer ovvero per non aver una memoria di ferro, non potendosi sensatamente sostenere che un giovane che compia errori nell'ordine del 10 per cento dei quesiti sia inidoneo ad accedere alle prove scritte; la scelta di pubblicare le domande ma anche le risposte attenua e smorza gli effetti perversi sulle stesse finalita' della preselezione del dato meramente mnemonico ed anzi facilita la preselezione dei migliori e non dei mostri di memoria; per altro il giorno 17 gennaio 2000 la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il testo gia' approvato dal Senato del disegno di legge che disciplina l'accesso in magistratura; tale testo, all'articolo 9, comma 7, ha difatti abrogato la prova di preselezione nei concorsi di magistratura, certamente per le pecche di quel sistema nel preselezionare i migliori e piu' preparati giuristi -: se il ministro non ritenga di dare disposizioni affinche' nel prossimo concorso e nelle prove di preselezione vengano pubblicati solo i quesiti e non anche le risposte; se il ministro non ritenga di mettere a disposizione dei candidati il tempo massimo di 70 minuti anziche' 45 per ridurre l'impatto meramente numerico della prova (4-33594)