Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33605 presentata da RUBINO PAOLO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010124
Al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che: come e' noto, sulla scorta dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, l'indennita' integrativa speciale spettante al pubblico dipendente che interrompa anticipatamente il suo rapporto di lavoro - con diritto al trattamento di quiescenza - e' attribuita in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio prestato; il quarto comma dell'articolo 10 della legge n. 79 del 1983 recita che "le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilita' a favore dei superstiti"; in sede di applicazione della norma suddetta, l'allora Ufficio per la funzione pubblica "in considerazione dei numerosi quesiti prospettati circa l'esatta portata delle disposizioni suddette, per la cui interpretazione lo stesso Senato della Repubblica ha ritenuto di dover intervenire con propri ordini del giorno" emano' la Circolare n. 35349 in data 2 giugno 1983 che, con riferimento ai contenuti dell'articolo 10, chiari', fra l'altro, che: "le disposizioni di cui trattasi si applicano a tutti coloro che - secondo la dizione letterale del primo comma dell'articolo 10 - hanno presentato domanda di pensionamento a partire dal 29 gennaio 1983" ...omissis... "Per coloro ai quali si applicano, secondo il precedente punto 1), le disposizioni di cui trattasi, l'indennita' integrativa speciale va calcolata nella prima liquidazione della pensione nella misura pari a tanti quarantesimi della stessa o diversa frazione a seconda dell'anzianita' richiesta per la pensione massima dell'ordinamento di appartenenza, quanti sono gli anni di servizio utili a pensione"...; la predetta circolare aggiunge che "L'indennita' integrativa speciale, attribuita in misura ridotta in applicazione delle disposizioni in esame, e' ripristinata nel suo importo integrale a partire dalla data di compimento dell'eta' massima stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza"; sulla base della Circolare, peraltro abbastanza chiara, e dell'eta' massima per il collocamento a riposo d'ufficio (raggiungimento del 65o anno), prevista dall'ordinamento dell'Ente (Comune) presso cui prestavano servizio, diversi lavoratori sono stati indotti a chiedere alla competente sede provinciale Inpdap di Taranto di disporre nei loro confronti il ripristino dell'erogazione per intero dell'indennita' integrativa speciale, visto che nell'immediato avrebbero compiuto i 65 anni d'eta'; l'Inpdap, in via breve ed informale, ha fatto sapere di non poter accogliere la domanda, adducendo, prima, che nessuna disposizione era pervenuta a quella sede in ordine al ripristino dell'indennita' nel suo importo integrale, poi, su sollecito verbale, ha fatto riferimento ad una nota in data 17 gennaio 1992 del Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici - Divisione V - di risposta ad analoga richiesta di altro pensionato fatta con riferimento all'articolo 10, comma 4o, della citata legge n. 74 del 1983; con quella nota, il Ministero del tesoro nel rigettare l'istanza, perche', a parere di quella Direzione, "priva di fondamento giuridico", precisava "che per effetto dell'invocato quarto comma, alla data del compimento dell'eta' massima stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, andavano corrisposti per intero soltanto gli incrementi dell'indennita' integrativa speciale e non gia' ripristinata, per intero, l'indennita' base originariamente liquidata in misura proporzionale agli anni utili di servizio maturati"; per quanto sopra si rende oltremodo necessario chiarire l'esatta portata delle predette disposizioni al fine di evitare false attese dei lavoratori che si trovano delle predette condizioni -: se non ritenga assumere provvedimenti finalizzati a chiarire l'esatta portata delle disposizioni suddette per una "corretta ed uniforme applicazione" cui faceva riferimento l'allora Ufficio per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la circolare n. 35349 del 2 giugno 1983 (4-33605)