Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01019 presentata da CANGEMI LUCA ANTONIO (MISTO) in data 20010124
La XI Commissione, premesso che: il comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, prevede, tra l'altro, che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre e il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto; in sede di conversione del suddetto decreto-legge, e' stato accolto dal Governo un ordine del giorno che impegna il Governo "a garantire comunque l'assunzione di quanti hanno proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso prima dell'emanazione del decreto 404 del 1996"; la vicenda riguarda 657 lavoratori che, precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, assunti a tempo determinato dall'Ente poste, anche dopo la modifica della natura contrattuale del rapporto di lavoro da pubblico a privatistico a seguito del mutamento della natura giuridica dell'Ente avanzarono ricorso e vinsero in primo grado la causa per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; nel mese di ottobre del 2000, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimita' del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608; in seguito a tale pronuncia lo scorso 6 dicembre, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dalle Poste contro la sentenza di primo grado per circa 240 lavoratori applicati negli uffici di Milano e provincia; e' presumibile che, dopo tale prima sentenza, seguiranno altre pronunce sfavorevoli per gli altri lavoratori, per giungere al numero complessivo dei 657 reintegrati; i 240 lavoratori di Milano e provincia sono, quindi, gia immediatamente licenziabili e, in breve tempo, lo saranno gli altri lavoratori; forte e' la preoccupazione tra questi lavoratori, che gia' da oltre 4 anni coprono vuoti organici dell'Ente, si sono svolte e sono tuttora in corso, promosse da varie organizzazioni sindacali, iniziative di protesta, alcune delle quali clamorose, come lo sciopero della fame effettuato a Milano; l'effettiva realizzazione dei licenziamenti, oltre che inaccettabile dal punto di vista generale della difesa dell'occupazione, appare contraddittoria rispetto alla situazione reale dell'Ente, nella quale ancora si ricorre a circa 6.000 assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato all'anno ed e' di centinaia di miliardi il costo annuale degli straordinari effettuati; il Governo si e' impegnato a "garantire comunque" (e, quindi, anche nel caso di esito giudiziario negativo) l'assunzione di questi lavoratori; impegna il Governo a dare coerente applicazione all'ordine del giorno accolto dal Governo per l'assunzione dei lavoratori che hanno vinto il ricorso per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in primo grado o inoltrato ricorso prima dell'emanazione del decreto n. 404 del 1996; a intervenire presso l'Ente poste affinche' i suddetti lavoratori non vengano licenziati e la vertenza in corso sia opportunamente conclusa con il loro mantenimento in servizio. (7-01019)