Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01021 presentata da BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010125
La VI Commissione, premesso che l'articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, ha modificato la disciplina tributaria concernente i redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero, prevedendo, al comma 8-bis che, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 48 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; tenuto conto del fatto che, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del Tuir, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; considerato altresi' che l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps", prevede che i contributi dovuti per i regimi assicurativi relativi a lavoratori italiani operanti all'estero, sono calcolati su retribuzioni convenzionali, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, e determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria; rilevata la disparita' di trattamento, sotto il profilo tributario, dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia e all'estero, con particolare riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile; impegna il Governo ad adottare le iniziative idonee a correggere la suddetta disparita' di trattamento, con particolare riferimento alla necessita' di escludere dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, valutando pertanto l'opportunita' di prevedere, per tutti i lavoratori italiani operanti all'estero, compresi quelli operanti in Paesi con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, il medesimo sistema di determinazione forfetaria dell'imponibile. (7-01021)