Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06839 presentata da BOSCO RINALDO (LEGA NORD PADANIA) in data 20010125
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: la legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle Forze di Polizia; il decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri", a norma dell'articolo 1 della predetta legge, ne ha dato attuazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2000; l'articolo 30 del decreto legislativo in esame ha fissato inspiegabilmente l'entrata in vigore del nuovo livello delle dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3, allegate al suddetto decreto, alla data del 1o gennaio 2001, anche se il decreto legislativo e' entrato in vigore alla data del 24 ottobre 2000; il successivo articolo 31, comma 2, ha fissato la promozione al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi della tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (che, invece, sarebbe dovuta decadere automaticamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione), come segue: 3 generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 7 colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; 18 tenenti colonnelli con decorrenza dal 31 dicembre 2000; tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero gia' fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, come modificato dall'articolo 02 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341; l'aumento organico previsto dalle tabelle annesse al decreto legislativo, per i suddetti gradi, e' stato innalzato in virtu' di specifiche necessita' che sono state portate a fondamento e giustificazione del riordino dell'Arma dei Carabinieri, per una sua migliore capacita' operativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3) della legge delega 31 marzo 2000, n. 78; il riferimento generico alla previsione di "disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi" sancito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5) della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, non puo' in materia di avanzamento creare palesi disparita' di trattamento tra i gradi dello stesso ruolo, il cui avanzamento avviene a scelta, e che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono stati gia' valutati e sono stati dichiarati idonei al grado superiore; diversificando la promozione degli ufficiali in date diverse da quella naturale di entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2000) e negando l'evidente presenza di un numero di ufficiali gia' inseriti nelle graduatorie di merito dell'avanzamento per l'anno 2000, ai quali di diritto competerebbe il diritto all'inclusione in appositi quadri suppletivi di avanzamento proprio in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo nell'anno 2000 e non certamente per alcuni in data al 31 dicembre 2000, e per i rimanenti rinviandoli alla valutazione per l'anno 2001 con i pari grado dell'aliquota in avanzamento per l'anno 2001, mai valutati; quanto e' disposto al comma 4 dell'articolo 31 del menzionato decreto, ove si sostiene che, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i criteri di cui alle lettere a), b), c) ed e), sconfessa quindi i principi base che hanno portato all'aumento dei posti di impiego per i suddetti gradi (che rimangono scoperti per alcuni anni), e rappresenta un evidente artifizio per evitare di applicare l'avanzamento suppletivo come atto dovuto nei confronti degli ufficiali gia' valutati ed idonei nell'avanzamento per l'anno 2000, in favore invece, si deve supporre, sia di alcuni appartenenti alle future aliquote di valutazione degli anni a venire sia di alcuni che gia' rivestono il grado superiore e che, diversamente, si troverebbero, in seguito, ad essere colpiti dalle norme che disciplinano l'aspettativa per riduzione dei quadri, venendo posti prima in aspettativa e quindi in congedo; esiste una costante e consolidata giurisprudenza, per cui in presenza di posti liberi in organico e di personale gia' valutato dalla Commissione superiore di avanzamento e giudicato idoneo al grado superiore e non iscritto in quadro per mancanza di posti di cui alla tabella precedente, si deve dare corso alle promozioni degli ufficiali interessati per il riempimento del ruolo; alla data odierna si e' proceduto alla promozione di soli 3 generali, 7 colonnelli, 18 tenenti colonnelli e di tutti i capitani giudicati idonei per i quali si e' omesso di verificare la decorrenza della promozione, in relazione al comma 2 dell'articolo 31 predetto (che rappresenta solo una eccezione immotivata alla regola, fatta passare come eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1, annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per l'anno 2000 dal ministro della difesa, quando invece si doveva dare luogo alle promozioni di tutti gli iscritti in graduatoria sino al raggiungimento eventuale della copertura dei posti in organico), riempiendo cosi' solo parzialmente i ruoli e creando evidenti sperequazioni, nonche' calpestando le legittime aspettative degli ufficiali gia' valutati e iscritti con idoneita' nelle graduatorie di merito, tanto da intravvedersi, in tal modo, interessi che certamente non sono quelli indicati dalla legge; nello schema di decreto legislativo concernente il "riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza", all'articolo 52, secondo capoverso, e' espressamente previsto che: "Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state gia' formate, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianita' di ruolo, gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito"; nel parere espresso, nel merito dello schema del citato decreto legislativo n. 298, dal Consiglio Superiore delle Forze Armate ed inviato al ministro della difesa, con foglio prot. n. 0783/AFF.1012 del 18 luglio 2000, e' stato posto in evidenza che erano emerse differenziazioni concernenti sia la durata del regime transitorio [articolo 31, commi 4 e 5, lettera d)] sia, soprattutto, la progressione di carriera e il conseguente trattamento economico (articolo 17, tabella 1) -: come sia potuto accadere che il Corpo della Guardia di Finanza abbia correttamente dato attuazione alla parte attinente all'avanzamento suppletivo in presenza della previsione dell'entrata in vigore del decreto legislativo nell'anno 2001 (che riguarda il Corpo), mentre l'Arma dei Carabinieri, quarta forza Armata, nell'ambito della stessa anticipata previsione per l'anno 2000 (si ritiene per il diverso e piu' breve periodo della delega, concessa in funzione delle prioritarie esigenze esposte dall'arma dei Carabinieri), ha di fatto calpestato l'evidente diritto degli ufficiali gia' valutati e giudicati idonei al grado superiore, non iscritti in quadro per mancanza di posti, non promuovendoli con decorrenza dal 1o gennaio 2000, come sarebbe stato corretto facesse, e, quindi non prevedendo correttamente quanto e' stato previsto invece dal Corpo della Guardia di Finanza, che ha sancito per le promozioni aggiuntive proprio la decorrenza dal 1o gennaio 2001 mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianita' di ruolo, gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro; per quale motivo, pertanto, non sia avvenuta l'immediata promozione di tutti gli ufficiali, gia' valutati ed iscritti con giudizio di idoneita' nelle graduatorie di merito per l'avanzamento dell'anno 2000, con decorrenza dal 1o gennaio 2000; per quale motivo in sede di Consiglio dei ministri non sia stata apportata la modifica dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 298, alla stregua delle indicazioni che, verosimilmente dovrebbero essere state fornite dal ministro delle finanze, che stava lavorando al controllo della stesura di quello di pertinenza della Guardia di Finanza, anche sulla scorta del parere espresso dal Consiglio Superiore delle Forze Armate; cosa intenda fare per modificare correttamente la normativa vigente di cui al Titolo VI - Capo I - articoli 30 (disposizioni varie) e 31 (disciplina del regime transitorio dell'avanzamento) del decreto legislativo n. 298, ed armonizzarla, in analogia, alle disposizioni di cui all'articolo 52 (determinazione delle promozioni nel periodo transitorio) dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, concernente "il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del Corpo della Guardia di Finanza", inviato alle Camere per i pareri e non ancora approvato, attesa la macroscopica diversita' con la quale e' stata data soluzione da due istituzioni militari, che debbono seguire uguali criteri, allo stesso problema, cioe' quello dell'avanzamento suppletivo degli ufficiali gia' valutati e dichiarati idonei nella valutazione avvenuta nell'anno solare in cui viene approvato e promulgato il decreto legislativo di riferimento dell'istituzione militare interessata, dovendosi richiamare ai principi base e fondamentali della legge sull'avanzamento delle Forze Armate; come non abbia colto che i devastanti principi di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 298, rapportati alla corretta portata giuridica dell'articolo 52 dello schema di decreto legislativo di riferimento della Guardia di Finanza, darebbero luogo a decine e decine di gravami giurisdizionali, con l'immediata e deleteria immagine di una nuova forza armata che, staccatasi dalla primigenia Forza Armata, l'Esercito, inizia una vita autonoma con pericolosi, evidenti e devianti principi, che violano quelli base esistenti e vincolanti sull'avanzamento, principi che ha dimostrato di ben conoscere ed applicare la Guardia di Finanza, che, peraltro non e' una forza armata dello Stato; a quali criteri gli estensori del decreto legislativo n. 298 si siano ispirati per la stesura del testo normativo, che sottace le graduatorie di merito per l'avanzamento per l'anno 2000 (dalle quali e' doveroso assumere i quadri suppletivi di avanzamento per l'aumentato livello organico di cui alle Tabelle 1, 2 e 3), e, conseguentemente quanti e quali siano gli ufficiali che verrebbero posti in aspettativa per riduzione dei quadri al formarsi delle promozioni connesse con le valutazioni degli anni a venire, ad iniziare dall'avanzamento per l'anno 2001, nel caso di corretta attuazione delle promozioni suppletive con decorrenza dal 1o gennaio 2000; se non sia il caso di bloccare con effetto immediato la riunione della Commissione Superiore di Avanzamento per gli atti connessi alla valutazione degli ufficiali per l'avanzamento per l'anno 2001, attesa la palese disparita' di impostazione del diritto all'avanzamento del personale che era stato gia' valutato e ritenuto idoneo al grado superiore nell'anno 2000 e che dovrebbe ottenere la promozione con decorrenza dal 1o gennaio 2000, alla stregua di quanto ha previsto la Guardia di Finanza per i suoi ufficiali per l'anno 2001, anno in cui entrera' in vigore il decreto legislativo che interessa il Corpo della Guardia di Finanza, e che, diversamente, verrebbe ad essere danneggiato e, come sottolineato in premessa, sottratto all'avanzamento suppletivo per l'anno 2000; se non sia il caso di informare l'autorita' giudiziaria militare e ordinaria per ogni connessa responsabilita'. (3-06839)