Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01024 presentata da CAVANNA SCIREA MARIELLA MARIA RITA (UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA) in data 20010130
La Commissione parlamentare per l'infanzia, premesso che: a) i fenomeni della pedofilia, della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori destano elevato allarme sociale e hanno assunto dimensioni internazionali sempre piu' rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche; b) nell'intento di promuovere una maggiore conoscenza e un piu' incisivo contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori, numerose sono le risoluzioni, le dichiarazioni, i piani d'azione, le decisioni assunte dall'Unione europea e in sede internazionale, in conformita' ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del Fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, contro lo sfruttamento sessuale e commerciale dell'infanzia; c) in particolare in Italia la legge n. 66 del 1996 recante "Norme contro la violenza sessuale" e la legge n. 269 del 1998 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'", hanno posto le basi per una piu' efficace azione di contrasto a questi reati; d) l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme di riduzione in schiavitu'", prevede: al comma 1 che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio, fatte salve le disposizioni della legge 29 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale; al comma 2, l'istituzione di un apposito fondo destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di anni 18 vittime delle figure di reato introdotte dalla presente legge e, per la parte residua, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis 2o comma, 600-ter 3o comma e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta; alla lettera b) del comma 3 che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, promuova in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; e) il progetto materno infantile relativo al piano sanitario per il triennio 1998/2000 e approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2000, prevede, tra le strategie da attivare per combattere il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, la necessita' di appositi programmi di formazione di base per tutti coloro che operano a contatto con i bambini per acquisire le competenze atte a comprendere i segnali di disagio; f) le risorse destinate ad interventi per l'assistenza ai minori e la solidarieta' sociale per il triennio 2001-2003 (legge n. 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza" e legge n. 476 del 1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali) prevedono, a legislazione vigente, 1.197 miliardi; inoltre ai fini della legge n. 285 del 1997 sono stati gia' avviati circa cento progetti (ad esempio a Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Brindisi e Catania), per interventi specifici volti alla prevenzione e alla cura delle persone vittime di violenza, abuso e maltrattamento. Nella legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), all'articolo 80, comma 15, sono stanziati 20 miliardi destinati ad interventi a favore dei minori vittime di abusi da realizzare con programmi specifici. Sono inoltre previsti 12 miliardi tratti da un fondo residuo del Ministero per gli affari sociali, da destinare, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 al potenziamento di servizi che lavorano con azioni innovative e sperimentali di recupero psicologico e sociale sia delle vittime, sia degli autori delle violenze sessuali sui minori. Per disciplinare l'erogazione di queste ultime risorse finanziarie e' prevista, entro febbraio 2001, l'emanazione di un apposito regolamento. Il piano di azione 2000-2001 ripropone la necessita' di continuare l'impegno sia sul versante delle azioni di contrasto sia su quello delle azioni di prevenzione, prevedendo un impegno di formazione interdisciplinare per insegnanti, operatori sociali, sanitari e giudiziari coordinati dal Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza; g) in aggiunta alle altre forze dell'ordine impegnate, con sezioni specializzate, nelle attivita' contro questo tipo di crimini, la polizia postale e delle comunicazioni dispone di un organico di 2000 persone, di cui circa un terzo e' addetto al contrasto on line della pedofilia;invita il Governo a valutare la possibilita' di istituire presso il Ministero dell'interno il Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (DOTI): una task force che coordini e armonizzi, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le forze in campo che gia' operano nella lotta contro la pedopornografia, dotandolo di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse per una sempre piu' incisiva ed efficace azione di contrasto; a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri paesi, la validita' di tutti quei programmi ed azioni, che abbiano come finalita' la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione, nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998 e risorse ad hoc da parte del Ministero della sanita'; a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicuri una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale; nonche' a prevedere misure e accorgimenti che evitino nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio; a presentare, entro febbraio 2001, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni; a dare attuazione a quanto previsto nella Conferenza di Vienna del 1999 a proposito della creazione di una banca dati comune di immagini pedofile, a livello regionale, nazionale e internazionale - accessibile alle forze dell'ordine e agli inquirenti - per facilitare la ricerca delle vittime e l'attivita' di investigazione; a promuovere le piu' opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e dei provider nazionali al fine di pervenire alla elaborazione e alla sottoscrizione di un codice deontologico - ovvero di strumenti equivalenti - in grado di impegnare gli stessi provider a mantenere per almeno un anno i dati di accesso alla rete, a disposizione dell'autorita' giudiziaria che ne faccia richiesta e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete; ad assumere, in sede nazionale e internazionale, tutte le opportune iniziative per contrastare la diffusione e la commercializzazione di materiale pedopornografico, proponendo e promuovendo a livello comunitario una normativa atta a perseguire gli autori dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, ultimo comma, del codice penale, anche quando questi reati vengano commessi all'estero; promuovendo altresi', in particolare nei confronti dei paesi extracomunitari, l'adozione di specifici accordi, anche a livello bilaterale, volti a rendere piu' efficace l'azione delle autorita' preposte al perseguimento ditali reati e delle attivita' criminose ad essi collegati; a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per l'insieme degli operatori sociali e dello Stato, per le famiglie, per le organizzazioni non governative; a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi; ad istituire o sostenere apposite linee telefoniche di emergenza o di informazione; a presentare il 20 novembre di ogni anno, giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, promossa dalle Nazioni Unite, una relazione annuale sull'applicazione della legge n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitu'". La data e' scelta per affermare, contro la negazione dei diritti dei minori, il rispetto dei bambini come persone. (7-01024)