Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02859 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 20010130

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanita', per sapere - premesso che: per l'applicazione del decreto-legge n. 105 del 1992 che recepisce la direttiva 80/777/Cee relativa all'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, il decreto ministeriale n. 542 del 1992 stabilisce i criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle stesse e la conseguente determinazione delle concentrazioni massime ammissibili degli elementi disciolti nell'acqua; la direttiva europea 98/83/CE del 9 novembre 1998 stabilisce i criteri di valutazione delle caratteristiche dell'acqua potabile e le concentrazioni massime ammissibili di elementi disciolti per dichiararla tale; con riferimento a tale direttiva, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 1999/4849 ex articolo 226 Trattato) nei confronti dell'Italia in quanto il citato decreto ministeriale autorizza nelle acque minerali naturali la presenza di agenti inquinanti e contaminanti (capitolo II, paragrafo 6) che, se fossero riscontrati in eguale misura nell'acqua potabile, renderebbero quest'ultima non bevibile; nella fattispecie si afferma, nella procedura di infrazione citata, che per quanto riguarda l'arsenico il decreto ministeriale n. 542 del 1992 autorizza una concentrazione di 0,05 mg/l, mentre per le acque potabili la succitata direttiva relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano fissa un limite cinque volte meno elevato, e lo stesso dicasi per il piombo; secondo la Commissione europea, dunque, la legislazione italiana autorizza la presenza nell'acqua minerale naturale di sostanze inquinanti e contaminanti delle quali non dovrebbe poter essere rilevata alcuna traccia in tale tipo di acqua e cio' porta alla conclusione che la determinazione di limiti di concentrazione per sostanze inquinanti o contaminanti nelle acque minerali, cosi' come prevista dal citato decreto ministeriale, e' incompatibile con la direttiva 80/777/Cee; le autorita' italiane sono state, pertanto, invitate con lettera del 24 gennaio 2000 a trasmettere entro due mesi le proprie considerazioni e informazioni supplementari che consentissero alla Commissione europea di valutare la compatibilita' delle misure adottate con il citato decreto ministeriale con le disposizioni comunitarie relative all'acqua minerale; nella risposta inviata il 24 marzo successivo, le autorita' italiane confermavano sostanzialmente che il decreto ministeriale in questione intendeva, in via precauzionale, fissare una serie di limiti di concentrazione riguardo ad alcune sostanze chimiche contaminanti o indesiderabili e che tale decreto non poteva intendersi contrario alla direttiva 80/777/Cee nella misura in cui l'allegato I di tale direttiva prevede che gli esami fisici, chimici e fisiochimici "comportano in particolare la determinazione (...) della tossicita' di alcuni elementi costitutivi dell'acqua, tenuto conto dei limiti fissati a tale riguardo per ciascuno di essi"; la Commissione ha fatto sapere di non condividere tale posizione delle autorita' italiane, le quali, per stabilire la compatibilita' della regolamentazione in questione con le disposizioni comunitarie, hanno fatto riferimento nella direttiva 80/777/Cee a prescrizioni applicabili agli elementi costitutivi dell'acqua, cioe' agli elementi costitutivi presenti naturalmente nell'acqua; orbene, afferma la Commissione, la quasi totalita' delle sostanze per le quali sono fissati limiti di concentrazione nel paragrafo 7 del decreto n. 542 del 1992 sono agenti inquinanti o contaminanti; il dipartimento della prevenzione del Ministero interrogato ha informato la Commissione europea che, in conformita' a quanto rappresentato dall'Istituto superiore di sanita', interpellato per un parere in merito, si e' ritenuto di modificare i limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze dal paragrafo 6 del decreto ministeriale n. 542 del 1992 per sanare quanto indicato dalla procedura di infrazione menzionata; nell'analisi di tali limiti, a parte quelli relativi alla concentrazione del bario che passano addirittura, e per fortuna, da 10 mg/l a 1 mg/l, si puo' rilevare una riduzione dei valori rispetto al decreto ministeriale citato ma risulta inspiegabile che proprio il valore relativo all'arsenico, maggiormente contestato dalla procedura di infrazione, rimanga ancora cinque volte superiore rispetto alle acque potabili; un'ultima importante considerazione da fare riguarda l'etichetta apposta sulle confezioni di acque minerali naturali dalla quale non si riesce a capire quali sostanze vi siano realmente contenute; cio' perche' non e' previsto l'obbligo da parte dei produttori, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale n. 542 del 1992, di indicare sull'etichetta la presenza di alcuni veleni se non quando questi raggiungono concentrazioni di gran lunga piu' elevate di quelle consentite per le acque potabili; in tal senso il caso dei nitrati e' davvero emblematico: considerata la pericolosita' dei nitrati nell'alimentazione umana, il decreto ministeriale n. 542 del 1992 stabilisce due valori limiti superati i quali al produttore e' imposto il solo obbligo di indicarli sull'etichetta -: se e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di ottemperare ai rilievi e contestazioni formulati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 1999/4849 ex articolo 226 Trattato, con particolare riferimento ai valori relativi all'arsenico che allo stato attuale risultano ancora essere cinque volte superiori a quelli previsti per l'acqua potabile; quali procedure si ritenga di adottare per fornire al consumatore elementi chiari e trasparenti posto che l'attuale sistema di etichettatura evidenziato sulle bottiglie di acqua minerale risulta carente di informazione sia per quanto riguarda la presenza di elementi che non vengono dichiarati sia per la mancanza di termini di comparazione rispetto ai limiti di tollerabilita' dell'organismo umano, nonche', per quanto riguarda i nitrati, l'avvertenza che le acque minerali che superano i 10 mg/l di concentrazione non possano essere destinate agli infanti; per quale motivo il consumatore e' chiamato a sostenere un costo elevato per l'acquisto di acqua minerale che puo' contenere veleni in concentrazioni di molto superiori a quelle ammesse per l'acqua potabile. (2-02859)





 
Cronologia
sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.

martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.