Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08758 presentata da CONTENTO MANLIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010130
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con provvedimento del direttore regionale, dottor Ildebrando Pizzato, adottato il 15 gennaio 2001 e' stata disposta dalla direzione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'agenzia delle entrate la sospensione in via cautelare dal servizio del signor Fabrizio Schowick, operatore tributario in servizio presso l'ufficio Iva di Pordenone; dalle premesse del provvedimento si evince che il signor Schowick risulterebbe essere stato indagato per i reati di cui agli articoli 612 e 594 del codice penale dalla locale procura della Repubblica; sempre dalle medesime premesse si rileva che, per gli stessi fatti, risulterebbe essere stato rinviato a giudizio avanti il locale tribunale e, contestualmente essere stato sottoposto a procedimento disciplinare per i medesimi fatti ritenuti direttamente attinenti al servizio; il provvedimento precisa, pero', che il procedimento disciplinare e' stato sospeso proprio per la pendenza del procedimento penale e che la competente direzione, venuta a conoscenza del rinvio a giudizio davanti al tribunale di Pordenone del dipendente, non aveva ritenuto di dar corso alla sospensione cautelare del medesimo; dal tenore dell'atto si ricava che quella stessa direzione, dopo aver richiesto notizie sull'esito dell'udienza dibattimentale, veniva a conoscenza che era stata richiesta "dalla difesa del dipendente in parola, perizia psichiatrica [...] onde accertare la capacita' di intendere e di volere al momento dei fatti", istanza accolta dalla magistratura giudicante che incaricava idoneo consulente rinviando l'udienza al successivo 6 marzo 2001; sulla scorta di questa richiesta difensiva, il direttore regionale dell'Agenzia, ritenuto che la permanenza in ufficio del citato impiegato potrebbe risultare di nocumento ad altri dipendenti ed all'utenza, ne decretava la sospensione cautelare con decurtazione dello stipendio annullando, contestualmente, un analogo provvedimento, datato 8 gennaio 2001, perche' fornito di una "numerazione di protocollo non corretta" oltre che con l'erronea indicazione del nome del dipendente; pare possibile avanzare seri dubbi sull'operato del direttore regionale di fronte ad un caso tanto delicato, ma quello che lascia attoniti e' l'atteggiamento tenuto dal momento che, dopo aver ritenuto non necessaria la sospensione cautelare sulla base, ovviamente, dei fatti contestati al dipendente, la direzione regionale ha assunto il provvedimento di sospensione sulla scorta di una richiesta difensiva idonea, se dimostrata, a scriminare proprio il comportamento tenuto dal dipendente; ne', del resto, risulta addotto alcun elemento circa la pericolosita' del medesimo che e', invece, accusato di reati perseguibili a querela e non certo sintomatici di un ricorso alla violenza; come se non bastasse, il provvedimento cautelare risulta adottato in aperta violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale consente la sospensione cautelare per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, ma nel rispetto, ovviamente, del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni; nel caso, la sanzione teoricamente applicabile e' costituita dalla sospensione dal servizio per un massimo di dieci giorni (articolo 25, comma 3 del Ccnl), ma, grazie al provvedimento cautelare adottato, essa finisce per essere scontata, in forma piu' afflittiva, proprio tramite la sospensione inflitta in via preventiva -: se ritenga legittimo il procedimento di sospensione cautelare adottato anche sotto il profilo dell'obbligo di motivazione e dell'assenza di vizi configuranti eccesso di potere; se condivida l'interpretazione fornita, nel caso, dal direttore regionale circa l'applicazione della sospensione cautelare ai fatti in esame; se non ritenga di intervenire, e come, per sollecitare, anche in via di autotutela, la revoca di un procedimento immotivato, irragionevole ed illegittimo in grado di provocare gravi conseguenze al destinatario a causa degli effetti patrimoniali conseguenti. (5-08758)