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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33722 presentata da LUCCHESE FRANCESCO PAOLO (MISTO) in data 20010130

Per sapere - premesso che: U.L.N., e C.S., genitori della minore G.N., si sono separati con sentenza del tribunale di Trapani del 21 novembre 1996; il N., in piu' procedimenti, reclamo' la mancata osservanza da parte della madre delle disposizioni sull'affidamento e la non adeguatezza delle stesse, in particolare per la emarginazione della figura paterna e la conferma da parte della madre della scelta di convivere con i propri genitori, non necessaria per motivi contingenti, ritenuta dannosa per la minore; il N.in data 31 maggio 1998 omise la riconsegna della bambina alla madre tenendola con se' fino all'agosto 1999; egli fu per questo immediatamente ricercato e che all'atto del ritrovamento, presso un campeggio di Vada, dove egli si trovava in vacanza con la figlia (non nascosto), venne fermato con la forza, e ammanettato e la bambina presa fisicamente contro la sua volonta', con una operazione di polizia compiuta con le stesse modalita' che si usano per la cattura di ricercati per reati o latitanti alla esecuzione di pene il N. venne imputato e processato per questi fatti; la bambina risulta dalle successive relazioni dei servizi, avere condotto col padre vita regolare e non da clandestina, avere frequentato la scuola, svolto normale relazione con coetanei ed adulti, e presentarsi in ottime condizioni psico-fisiche; dopo i fatti del 1999 ebbe inizio un percorso di mediazione familiare condotto da servizi territoriali di Alcamo, che porto' ad un periodo di soggiorno della minore, a settimane alterne, presso ciascuno dei genitori, in attesa di un accordo finale; in seguito al contrasto tra i genitori su quali fossero le modalita' di rapporto da applicare la madre interruppe il percorso di mediazione; il padre, in data 1o luglio 2000, presentatosi all'abitazione della minore non ne ottenne la consegna e le forze dell'ordine intervenute, nonostante la richiesta paterna corrispondesse ai provvedimenti giudiziari specificatamente emessi, lo fecero forzatamente allontanare; da allora la S. si e' resa irreperibile con la bambina, che non ha piu' potuto incontrare il padre, il quale non ha ottenuto alcuna ufficiale risposta alle ripetute richieste di conoscere il luogo dove la bambina si trovasse; il17 luglio 2000 accertato con l'ausilio delle forze di Pubblica Sicurezza il perdurare della irreperibilita' della minore, il N. ha depositato una querela indirizzata alla procura della Repubblica di Trapani; in data 26 luglio la Signora S. veniva convocata dal tribunale per i minori di Palermo e in quell'occasione espressamente confermava di essersi allontanata da Alcamo portando con se' la bambina; da quel giorno il sig. N. si e' inutilmente recato, nei tempi disposti per gli incontri in sentenza, a casa della S. accompagnato da agenti di Polizia e ha chiesto, con diverse istanze dirette alle Autorita' che riteneva competenti che fosse cercata la figlia; di essere messo in condizione di esercitare il diritto di vederla disposto dalla sentenza di separazione; che il tribunale per i minorenni emettesse provvedimenti a tutela del diritto di frequentazione; l'affidamento della figlia minore; le risposte alle domande del Signor N. sono state le seguenti: a) quanto al tribunale per i minorenni, un decreto datato 22/27 settembre 2000, procedimento 520/00 (emesso quando gia' dagli atti risultava l'irreperibilita' della S. e della figlia), che conferma in via provvisoria l'affidamento alla madre, con l'incarico al servizio di Neuropsichiatria infantile di Alcamo di riferire e dando delega al medesimo servizio di stabilire le modalita' del rapporto col padre (tutt'oggi ancora non stabilite). Nel provvedimento non si da' risposta al N. su dove si trovi la minore, come viva e con chi; il tribunale omette ogni e qualsivoglia riferimento al fatto che la madre si sia resa irreperibile ed abbia reso irreperibile la figlia al padre per un cosi' lungo periodo (dal 1o luglio al 22 settembre - data del decreto -), facendo mostra di ignorare tale circostanza, a dispetto di quanto dichiarato a riguardo dalla madre stessa al tribunale in data 26 luglio 2000; b) quanto alla procura di Trapani, solo dopo il 15 settembre 2000 (cioe' dopo 2 mesi e mezzo dall'allontanamento) disponeva per le indagini in riferimento alle ricerche. Successivamente disponeva per una richiesta di archiviazione (proc. n. 2107/00 R.N.) motivandola con argomentazioni che non si attengono alla valutazione dei fatti, avvalorandone la scelta, riconoscendo al suo convincimento il valore esimente dal reato e dando ai timori opinabilmente espressi nei confronti del N. valore oggettivo e probato in totale assenza di accertamenti o indagini, evidenziando il suo preconcetto e anticipando dei motivi che possono essere presi in esame solo nel dibattimento; c) nello stesso periodo la Polizia, cui ripetutamente il N. si rivolgeva, a sua volta non dava alcuna risposta, non avviava autonomamente alcun tipo di ricerca, ma nel contempo si prestava ad accompagnare il padre alla casa della madre per constatare che non c'era nessuno; d) il tribunale per i minorenni di Palermo ha omesso di emettere una pronuncia (positiva o negativa) in ordine alle specifiche richieste del N., in ordine alla garanzia del rapporto padre-figlia; ha rimandato la decisione di propria competenza ai servizi territoriali non pronunciandosi su una richiesta relativa ad un diritto soggettivo, peraltro, gia' disciplinato dalle disposizioni di separazione, con l'aggravante che l'emissione di un decreto provvisorio, in quanto sprovvisto di disposizioni definitive corredate da motivazioni effettive, non consente al padre di adire un giudice superiore -: quali interventi intendano adottare, ciascuno per la propria sfera di competenza, i ministri interrogati per evitare che abbiano a ripetersi i denunciati comportamenti, che vanno a ledere il diritto dei fanciulli - garantito dall'articolo 30 della Costituzione Repubblicana e dalla Convenzione di New York del 1989 - di crescere ricevendo l'equilibrato contributo di ambedue i genitori, anche se separati; come valutino la vicenda di cui in premessa e, in particolare, se le relative modalita' poste in essere dai soggetti coinvolti non siano in palese contrasto con quanto la normativa italiana ed europea indicano in materia di esecuzione di provvedimenti sui minori e con quanto ripetutamente la magistratura ha ribadito; quale sia stato e sia il ruolo dei servizi, peraltro presenti nelle persone di due assistenti sociali di Cecina all'intervento descritto, se essi abbiano assistito passivi ad una operazione di polizia o se ne abbiano fatto parte attiva, come sembra che sia accaduto nel caso in oggetto, e, a tal riguardo, che diano conferma o smentita del fatto riferito, che sarebbero stati gli assistenti sociali personalmente a prendere la bambina con la forza, chiarendo, in caso affermativo, se tale comportamento sia stato legittimo. (4-33722)

 
Cronologia
sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.

martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.