Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33755 presentata da SCANTAMBURLO DINO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20010131
Al Ministro della sanita', al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: i cittadini che chiedono di essere sottoposti ad accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidita', quale invalido civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 113, cieco civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sordomuto, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, persona handicappata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidita' civile o alla minorazione che verra' riconosciuta, sono sottoposti a una procedura che, a causa delle modalita' di svolgimento, dei criteri di applicazione della normativa e soprattutto della durata della stessa, appare gravemente lesiva dei diritti delle persone e percio' del tutto inaccettabile; in particolare, a decorrere dalla data di invio della domanda alla Commissione medica per l'accertamento delle invalidita' civili, operante presso l'Asl di appartenenza del richiedente, inizia a decorrere un tempo di parecchi mesi, che spesso superano un anno, prima che l'interessato venga convocato per la visita medica di accertamento delle condizioni descritte nel certificato del medico di base e negli altri certificati sanitari allegati. Avvenuta la visita, intercorrono ancora alcuni mesi, e spesso un anno, fino alla data di trasmissione della pratica all'ufficio provinciale per le pensioni di invalidita' e di guerra. Questa Commissione, non prima di almeno tre ulteriori mesi, fornisce la risposta sia all'interessato, sia alla prefettura. Successivamente, quest'ultima provvede a richiedere all'interessato dei documenti integrativi alla domanda presentata inizialmente. Dopo che la Commissione esistente presso la prefettura avra' verificato la regolarita' dei documenti presentati, il prefetto emanera' il decreto di riconoscimento dell'invalidita' e di concessione dei benefici economici stabiliti dalla legge; e' in via di applicazione in qualche provincia la norma che prevede che INPS rilasci il documento di riconoscimento, recapitandolo direttamente al domicilio del richiedente; la complessiva durata delle operazioni varia da piu' di un anno fino anche a tre o quattro anni e si differenzia in misura anche sostanziale nelle varie realta' regionali e provinciali, sia per la durata, sia per i criteri che vengono seguiti nel definire e riconoscere le effettive invalidita' e l'entita' delle stesse; tra i richiedenti ci sono moltissime persone anziane o gravemente ammalate ed e' normalmente accertato che, a seguito della procedura sopra descritta, per molte di esse l'attesa del riconoscimento e del conseguente beneficio non viene soddisfatta se non dopo che esse sono decedute, privandole percio' della fruizione di un diritto soggettivo fondamentale collegato al soddisfacimento dei bisogni derivanti dalle condizioni di salute, di non autosufficienza, di gravi limitazioni alla mobilita', di bisogno continuativo di essere accompagnate per l'espletamento degli atti necessari alla vita quotidiana. Le indennita' di accompagnamento vengono poi assegnate agli eredi, i quali molte volte non ne hanno alcun bisogno -: quali siano le cause effettive della disfunzione gravissima che si ripercuote sulla salute e sulla negazione dei diritti delle persone, nella fase di particolare debolezza e fragilita' della loro vita; a quali enti si debbano imputare le lungaggini e i ritardi assolutamente ingiustificati; se sia la stessa procedura prevista che nel suo dipanarsi rende complesso, oltremodo burocratizzato e necessariamente di tempi lunghi e comunque imprevedibili il completamento dell'iter di ciascuna pratica; se non ritenga di intervenire con la determinazione necessaria ed entro tempi brevissimi per esaminare compiutamente la questione, per riordinare l'iter amministrativo rendendolo sollecito, ordinato e funzionale, per non lasciare assolutamente nulla alla tradizionale e scontata rassegnazione o alla presa d'atto, dolorosa ma anche realistica delle difficolta' che specie in alcuni uffici di regioni e province, costituiscono l'atteggiamento purtroppo piu' vero del modo di affrontare varie pratiche amministrative; se non ritenga urgente intervenire coordinando l'INPS, l'INAIL e le ASL, affinche' abbia termine la sconcertante diversita' dei criteri adottati per il riconoscimento delle invalidita'; se non convenga sul fatto che, modificando sostanzialmente la procedura e rendendola davvero efficiente, oltre a soddisfare correttamente il diritto dei cittadini, si restituisce a loro un po' di fiducia sul funzionamento della pubblica amministrazione, che deve essere sempre a loro servizio e utilita' (4-33755)
Dal 1988 al 1992 si e' verificata in ambito di invalidita' civile, una intensa attivita' normativa resasi necessaria per monitorare l'incremento del numero degli invalidi riconosciuti ed ostacolare fenomeni patologici come quello dei falsi invalidi. Sono state pertanto emanate una serie di norme con l'intento di razionalizzare i criteri dell'accertamento e verificare i riconoscimenti (L. n. 291/1988, L. n. 508/1988, L. n. 509/1988 e decreto ministeriale n. 5.2.1992). In particolare la legge n. 509/88 ha istituito l'attivita' di controllo del Ministero del Tesoro sui verbali delle Commissioni medico legali delle ASL, che formulano il giudizio sulla base della Tabella delle percentuali di invalidita' di cui al decreto ministeriale n. 5.2.1992 (Decreto del Ministro della Sanita' pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 26.2.1992, n. 43). Di seguito all'emanazione della Legge quadro sull'Handicap (L. n. 104/1992) che ha introdotto il principio della valutazione della capacita' globale della persona disabile e non della riduzione della capacita' lavorativa, con indicazione percentuale, come sancito per l'invalidita' civile, valutazione affidata alle stesse Commissioni mediche delle ASL, integrate da operatori sociali e da un esperto nei casi da esaminare, e' maturata l'esigenza di un riordino di tutta la materia, eccessivamente stratificata, non piu' organica ne' rispondente alle esigenze dei disabili. L'accertamento della menomazione (deficit funzionale esprimibile in percentuale che si manifesta a livello di organo od apparato) deve completarsi con l'indicazione della disabilita' (limitazione dello svolgimento di attivita' a livello di persona) che impediscono o limitano l'estrinsecarsi della persona stessa nella societa' (scuola, lavoro, integrazione sociale), come richiamato dall'OMS ormai da un ventennio. Nel precisare che la L. n. 104/1992 attribuisce al Dipartimento per gli affari sociali il coordinamento in materia di handicap e che da detto Dipartimento e' stata formulata una proposta di azione governativa, scaturita dalla prima Conferenza nazionale sull'handicap (prevista dalla L. n. 162/1998 che integra la L. n. 104/92) e tenutasi a Roma nel dicembre 1999, si fa presente che nella suddetta proposta, il Ministero della Sanita', per la propria competenza ha fortemente sostenuto la necessita' di riordinare la materia, superando il concetto di invalidita' civile riconducendolo a quello di handicap. Nel riferimento organico ai principi sanciti dalla legge n. 104/92, e' auspicabile e realizzabile porre termine alla "sconcertante diversita' dei criteri adottati" per il riconoscimento dei vari tipi di invalidita' esistenti nel vigente contesto normativo: infatti e' noto che oltre all'invalidita' civile e' prevista l'invalidita' pensionabile dell'INPS e l'invalidita' per infortunio o malattia professionale dell'INAIL (entrambe su base contributiva; diversamente da quella civile che e' assistenziale) ciascuna con "criteriologia" distinta e con proprie e distinte procedure di accertamento. Si conviene sulla necessita' di introdurre modifiche sostanziali all'accertamento delle persone disabili, definendo criteri di accertamento uniformi ed utilizzabili negli ambiti assistenziale e previdenziale, tali da rispondere alle attuali esigenze di tutela della disabilita' sia nei tempi (coordinando l'attivita' dell'INPS, INAIL ed ASL) tramite l'informatizzazione del sistema e la messa in rete, sia nei contenuti (grazie alla elaborazione di criteri che facciano riferimento ai principi della legge n. 104/1992). Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Ombretta Fumagalli Carulli.