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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33740 presentata da APREA VALENTINA (FORZA ITALIA) in data 20010131

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 8, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248 introducendo un articolo 75-bis al t.u.ll.p.s. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dispone che "Chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno"; il successivo comma 3 dello stesso articolo 8 aggiunge le violazioni del neo-introdotto articolo 75-bis tra quelle soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17-bis dello stesso testo unico del 1931; il controllo cosi' introdotto dal legislatore si limita, nella doverosa considerazione dei limiti costituzionali imposti dall'articolo 21 della Costituzione, a garantire, da parte delle autorita' locali di pubblica sicurezza la semplice "conoscenza" degli esercenti una tale attivita' tramite note da tenere in apposito registro; il preventivo avviso ha pertanto una semplice finalita' di "attestazione", priva di qualunque finalita' autorizzativa e non di condizione per l'esercizio dell'attivita' di produzione e vendita dei mezzi di diffusione del pensiero e dell'informazione; le disposizioni date ai questori dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza con la circolare del ministero dell'interno del 18 ottobre 2000 - protocollo 559/C. 20619/13500(9)3, erroneamente interpretando il significatoe le modalita' di applicazione della legge, hanno affermato l'inquadrabilita' della predetta iscrizione nelle "autorizzazioni di polizia" introducendo il principio dell'obbligo di verifiche d'ufficio da parte del questore sul possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'interessato, verifiche che nel caso di esito negativo darebbero luogo ad un provvedimento motivato di "cancellazione dal registro" ed al contestuale divieto di prosecuzione dell'attivita' editoriale, con cio' determinando una grave limitazione all'esercizio di una liberta' costituzionalmente garantita, creando una ingiustificata disparita' di trattamento tra editoria cartacea ed elettronica -: quali iniziative si intendano assumere per sanare: a) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 29 del 1993; b) la violazione degli articoli 75-bis, 17-bis e 17-ter del t.u.ll.p.s.; 19 legge n. 241 del 1990; 21 della Costituzione; c) la violazione dell'articolo 147-ter, introdotto dall'articolo 8, comma 1, legge n. 248 del 2000 (4-33740)

 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.