Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33748 presentata da OLIVERIO GERARDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010131
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che: le aziende che si occupano dell'utilizzazione delle foreste e dei boschi, in base all'articolo 49 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 che istituisce una nuova classificazione delle attivita' economiche ai fini previdenziali e assistenziali, sono state inserite nel settore agricoltura (codice settore 5) e sono assoggettate alla contribuzione unificata presso l'Inps; l'Inps della Calabria ha uniformemente applicato le disposizioni di legge ed ha provveduto con effetto dal 1o gennaio 1997 a cessare l'inquadramento delle posizioni assicurative attribuite nel ramo industria (codice contributivo 10104) procedendo, d'ufficio, all'inquadramento presso l'unita' operativa aziende agricole; per la provincia di Cosenza l'Inail non ha inteso recepire tali leggi e non ha riconosciuto l'immatricolazione dell'Inps richiedendo il pagamento dei premi Inail anche se l'organo centrale dell'Istituto assicurativo ha emanato la circolare del 16 dicembre 1998, n. 80 a chiarimento della portata degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 concernente disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita testualmente: "...l'articolo del decreto legislativo in parola dispone infatti che, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale (ivi compresa, pertanto, l'attivita' di abbattimento o taglio di piante), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde devono essere considerati a tutti gli effetti lavoratori agricoli dipendenti. ...Gli operatori addetti alle attivita' sopra elencate e per il periodo di adibizione alle stesse dovranno, pertanto, essere assoggettati alla contribuzione unificata presso l'Inps"; l'Inail ha inoltre ignorato che l'immatricolazione delle aziende e' unica per i due Istituti ed effettuata esclusivamente dall'Inps (che comprende anche l'aliquota Inail); il comportamento delle sedi Inail di Catanzaro e Reggio Calabria risulta essere conforme alle leggi e direttive sopra richiamate a conferma che la sede Inail di Cosenza ha assunto per la stessa materia, nella stessa regione, una linea di comportamento anomala ed in palese contrasto con quanto stabilito dalle vigenti normative; tale interpretazione comporta un aggravio contributivo non sostenibile e contrario allo spirito della citata legge agevolativa; il permanere di tale orientamento da parte dell'Inail di Cosenza determina una difformita' di trattamento per le imprese del settore con gravi ripercussioni sul tessuto produttivo e sull'occupazione. Cio', anche in considerazione del fatto che vaste aree in particolare collinari e montane, hanno nel settore forestale e boschivo l'attivita' fondamentale della loro economia e dell'occupazione. Infatti di fronte al perseverare di detto orientamento errato, da parte dell'Inail di Cosenza, almeno 100 aziende grandi e piccole sarebbero costrette a cessare l'attivita' con la conseguente perdita dell'occupazione di circa 1.000 unita' lavorative -: se non ritengano di dover assumere iniziative urgenti affinche' l'Inail di Cosenza assuma nella materia sopra richiamata un comportamento conforme alle leggi (4-33748)