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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33779 presentata da SPINI VALDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010201

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il Governo tedesco e l'industria hanno stabilito di istituire un Fondo per indennizzare i "lavoratori forzati del Terzo Reich" che costituirono la manodopera delle industrie belliche tedesche durante il regime nazista; 650.000 ufficiali e soldati italiani, ma anche giovani, donne e uomini, dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943, furono rastrellati dalle strade per essere portati nelle fabbriche tedesche a lavorare in condizioni disumane; i militari che non aderirono alla Rsi furono derubricati da "prigionieri di guerra" a "internati militari", privati anche dell'assistenza della Croce rossa internazionale ed impiegati al fianco dei lavoratori coatti; tutti i lavoratori schiavi o forzati ancora in vita, ma non i loro eredi, a prescindere dalla nazionalita' e purche' siano in possesso dei requisiti e della documentazione richiesta, possono accedere a detto Fondo; con il Trattato fra Italia e Germania firmato il 2 giugno 1961, si prevedeva un indennizzo di 40 milioni di marchi tedeschi in favore dei cittadini italiani che per motivi di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di persecuzione da parte dei nazisti; l'articolo 3 della legge n. 404 del 6 febbraio 1963 stabiliva che il Trattato stesso non potesse cancellare il diritto per i cittadini italiani di chiedere direttamente alla Germania o ad altri responsabili, un risarcimento per essere stati deportati nei territori tedeschi per rappresaglia militare o come lavoratori forzati. A questo segui' un decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 6 ottobre 1963, col quale furono definite le norme per la ripartizione della somma concessa in base al Trattato, con il quale furono pero' risarciti solo 14.500 richiedenti dei 350.000 aventi diritto; la Germania ora, con l'istituzione del Fondo, intende definitivamente chiudere il capitolo delle responsabilita' ereditate dal nazismo ed i richiedenti dovranno in questo senso firmare una liberatoria per accedere all'indennizzo -: quali siano gli elementi a conoscenza del Governo al riguardo e quali siano le azioni che intenda intraprendere per garantire l'adeguata tutela degli interessi degli ex internati militari e degli ex deportati italiani (4-33779)

Il 14 luglio 2000 il Parlamento tedesco ha approvato la legge istitutiva della Fondazione "Memoria, Responsabilita' e Futuro" per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale. La legge e' entrata in vigore il 12 agosto dello stesso anno. È utile sottolineare come l'impegno assunto dalla Germania non e', per quanto riguarda l'Italia ed altri Paesi occidentali, il risultato di un negoziato tra Paesi, ma solo parte di una piu' ampia autonoma decisione del Governo e del Parlamento tedeschi di corrispondere compensazioni alle vittime del lavoro forzato. Il Governo italiano, infatti, non ha partecipato, a differenza dei Paesi dell'Est europeo, ai negoziati preparatori, avendo gia' regolato con il Governo della RFG, con l'Accordo bilaterale del 2 giugno 1961, la questione degli indennizzi in favore delle vittime dei nazismo. Tale accordo, analogamente a simili accordi conclusi dalla Germania con altri Paesi dell'Europa occidentale, esclude infatti la partecipazione dell'Italia in quanto Stato a ulteriori negoziati sull'argomento, restando tuttavia impregiudicati i diritti dei cittadini italiani al riconoscimento degli indennizzi che potranno essere stabiliti. Il Governo italiano puo' pertanto influire soltanto sensibilizzando le autorita' tedesche in direzione di un'interpretazione della legge che tenga conto della particolare situazione degli IMI rispetto ai prigionieri di guerra che la legge tedesca esclude dal beneficio. La questione degli ex lavoratori forzati in Germania e dell'eventuale esclusione - che potrebbe derivare da un'interpretazione restrittiva della legge - della categoria degli Internati Militari Italiani (di gran lunga la piu' numerosa tra i potenziali beneficiari italiani) e' stata seguita comunque dal Governo italiano con la massima attenzione gia' dalla fase preparatoria della, legge tedesca, per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di tale gruppo di nostri connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, nonche' per la rilevanza che il tema puo' assumere nei rapporti bilaterali con la Germania. A tal fine il Ministero degli Affari Esteri si mantiene in stretto contatto con l'OIM, con altri Dicasteri interessati, con le Associazioni di deportati e reduci e con singoli cittadini. In piu' occasioni e' stata fatta presente alle Autorita' tedesche, sia attraverso l'Ambasciata d'Italia a Berlino sia direttamente all'Ambasciata di Germania a Roma, l'acuta sensibilita' con cui da parte italiana si segue la questione delle compensazioni ai lavoratori forzati e coatti del III Reich. Allo scopo di sensibilizzare il Governo tedesco affinche' favorisca una decisione della Fondazione "Memoria, Responsabilita' e Futuro" che includa gli ex-Internati Militari Italiani fra i potenziali beneficiari delle compensazioni; una delegazione interministeriale Esteri-Difesa ha incontrato nel novembre scorso i responsabili del Ministero degli Esteri tedesco ai quali ha illustrato, sulla base di un promemoria Storico-giuridico, le ragioni per le quali la situazione particolare degli IMI rende inaccettabile una loro equiparazione ai prigionieri di guerra, che la legge tedesca esclude dal beneficio. È stato in particolare sottolineato che ai militari italiani deportati dopo l'8 settembre 1943 dal comando militare tedesco e successivamente impiegati come lavoratori coatti in campi di concentramento e imprese industriali e agricole non e' mai stata applicata la Convenzione di Ginevra del 1929 che regolava il trattamento dei prigionieri di guerra, mentre e' incontrovertibile il fatto che essi si trovarono a subire misure punitive e di limitazione della liberta' personale nonche' a, svolgere lavoro forzato, non retribuito, in condizioni inumane. Da ultimo il Ministero degli Affari Esteri ha dato istruzioni all'Ambasciata a Berlino affinche' torni a sensibilizzare le autorita' tedesche sull'importanza che da parte italiana si annette ad una soluzione positiva del problema. Da parte tedesca ci sono state date assicurazioni che la questione sarebbe stata approfondita prima di una decisione definitiva. Per quanto riguarda i quesiti sollevati dall'On. Spini, si possono inoltre fornire i seguenti elementi: ai sensi della legge tedesca hanno diritto al risarcimento anche gli eredi di quei deportati che siano deceduti dopo il 15 febbraio 1999, data alla quale il Cancelliere Schröeder ha dato l'annuncio ufficiale della creazione della Fondazione; coloro che presentano domanda di indennizzo devono contestualmente dichiarare di rinunciare irrevocabilmente, a fronte di un pagamento nell'ambito del Programma Tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista a far valere qualsiasi pretesa al di fuori della legge tedesca: i) contro la Repubblica Federale di Germania, gli Stati federali tedeschi e altre istituzioni pubbliche tedesche per quanto riguarda il lavoro asservito, il lavoro forzato e la perdita di proprieta'; ii) contro le imprese tedesche per quanto concerne tutte le domande di risarcimento connesse con le ingiustizie subite sotto il regime nazista. iii) contro la Repubblica d'Austria e le imprese austriache per quanto riguarda il lavoro asservito o il lavoro forzato (l'analogo Fondo di indennizzo austriaco, istituto con legge approvata dal Parlamento austriaco nel luglio del 2000, e' infatti concepito come complementare a quello tedesco, per cui l'ottenimento di un indennizzo in base alla legge tedesca preclude la possibilita' di presentare domanda in base alla legge austriaca e viceversa). Tale dichiarazione (cosiddeta liberatoria) costituisce un'apposita sezione del modulo di domanda di indennizzo predisposto dall'OIM e da questa inviato a ciascun richiedente, che dovra' compilano e restituirlo entro l'11 agosto 2001. Il Governo continuera' a seguire con la massima attenzione le fasi attuative della legge, tenendone, come ha fatto fino ad oggi, puntualmente informato il Parlamento. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.



 
Cronologia
martedì 30 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (AC 5979), che sarà approvato dal Senato il 7 marzo (legge 4 aprile 2001, n. 154).

lunedì 26 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato di Nizza, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.